CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 gennaio 1981 avverso la sentenza n. 7952/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 21 ottobre 2021; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'orologio e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 17 luglio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disapplicata la contestata recidiva, con le già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi a, b, c ed e del procedimento R.G.N.R. n. 5372/2019 e per i reati di cui ai capi g e h del procedimento R.G.N.R. n. 6963/2019 in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa; ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi a, b, c, d e f del procedimento R.G.N.R. n. 6963/2019 in anni 4, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Ha disposto la confisca dell'orologio Rolex in sequestro e ha condannato l'imputato alle spese di costituzione e assistenza sostenute dalle parti civili nel grado, confermando nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di usura, tentata estorsione, estorsione, lesioni personali, detenzione di sostanza stupefacente, detenzione e ricettazione di arma. 3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 vizi della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate. La Corte territoriale avrebbe motivato sulla necessità di operare la riduzione della pena in considerazione della condotta collaborativa dell'imputato ma non avrebbe riferito alcunché sulla doglianza relativa al riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in misura prevalente; 3.2 erronea applicazione dell'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 e vizi della motivazione riguardo alla confisca dell'orologio Rolex. La Corte territoriale avrebbe censurato la motivazione del giudice di primo grado, che non avrebbe considerato l'incidenza della rata sul reddito mensile accertato e la circostanza che l'acquisto sarebbe avvenuto in epoca di interesse investigativo. Secondo il ricorrente, la motivazione del giudice per le indagini preliminari risulterebbe immune da censure, in quanto non solo avrebbe motivato sull'oggettività della vicenda all'esito di una captazione ambientale proprio sul tema dell'orologio (l'imputato aveva precisato di aver pagato le rate dell'orologio, acquistato da tale Sgabuzzino, e invitava gli interlocutori a sollecitare la testimonianza di quest'ultimo) ma avrebbe anche effettuato dei calcoli sulla situazione economica del ricorrente all'epoca dell'acquisto; 3.3 violazione dell'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 e vizi della motivazione in ordine alla confisca dell'appartamento, sito in Torre del Greco, e del box pertinenziale. La Corte d'appello non avrebbe considerato che l'acquisto dell'immobile sarebbe avvenuto quasi integralmente grazie a un mutuo, pari ad euro 120.000,00, mentre l'anticipo sarebbe stato racimolato dall'imputato con prestiti ottenuti dal cugino [OSCURATO:PERSONA] e dai fratelli Teresa e [OSCURATO:PERSONA], come comprovato dalla documentazione allegata al ricorso; 3.4 violazione dell'art. 55 cod. pen. Nel negare la legittima difesa anche putativa, il Collegio campano avrebbe travisato la prova, non avendo considerato che dalle dichiarazioni dell'imputato e del fratello sarebbe emerso che un gruppo di dieci persone con il volto travisato avrebbe circondato l'imputato, che si • trovava nella propria automobile, costringendolo a fermarsi, e lo avrebbe aggredito con mazze di ferro. L'attendibilità di tali dichiarazioni emergerebbe dal verbale di arresto, dove si affermerebbe che l'imputato era l'autore del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], perché questi, unitamente ad altri suoi amici, lo avrebbero aggredito. Ulteriore riscontro dell'attendibilità dell'imputato si desumerebbe dai messaggi, acquisiti agli atti del giudizio, tra il ricorrente e la signora Zeuli nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: elementi, questi, dei tutto trascurati dalla Corte d'appello; 3.5 violazione di legge per essere stata riconosciuta l'aggravante dello stato di bisogno, senza considerare che la persona offesa non versava in uno stato di vera e propria indigenza o impossibilità di adempiere le proprie essenziali necessità ma si trovava in un periodo di mere ristrettezze, normale nell'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo - con cui è stato dedotto che il Collegio d'appello non avrebbe dato risposta alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente - è privo di specificità, atteso che il ricorrente non ha tenuto conto di quanto disposto nella sentenza impugnata. La Corte d'appello, in linea con il giudice di primo grado, ha determinato le pene distinguendo, in ragione del vincolo della continuazione, due gruppi di reati: un primo gruppo, comprendente i reati di cui ai capi a, b, c ed e della rubrica accusatoria del procedimento R.G.N.R. n. 5372/2019 e i reati di cui ai capi g e h della rubrica del procedimento R.G.N.R. n. 6963/2019; un secondo gruppo, relativo ai reati di cui ai capi a, b, c, d e f della rubrica del procedimento R.G.N.R. n. 6963/2019. Con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva chiesto la disapplicazione della recidiva e, comunque, la prevalenza sulle contestate aggravanti delle attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice. Ciò, però, solo con riguardo ai reati di cui ai capi a, b, c ed e, oggetto del procedimento R.G.N.R. n. 5372/2019, e i reati di cui ai capi g e h, oggetto del procedimento R.G.N.R. n. 6963/2019. Per i reati del secondo gruppo l'appellante aveva chiesto solo la disapplicazione delle aggravanti di cui all'art. 644 cod. pen. o, comunque, un aumento minimo per tali aggravanti. La Corte d'appello - relativamente ai reati di cui al primo gruppo - esclusa la recidiva, ha fissato la pena base per il più grave reato di ricettazione e ha ridotto tale pena di un terzo per effetto delle attenuanti generiche; ha poi aumentato la pena a titolo di continuazione e l'ha poi ridotta per la scelta del rito. Alla luce di quanto sopra è evidente, in primo luogo, che la doglianza del ricorrente, relativa al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche, non è conferente. Tali circostanze, infatti, relativamente ai reati di cui al primo gruppo, hanno determinato la riduzione della pena base di un terzo e il ricorrente non può dolersi di alcunché al riguardo. In secondo luogo, è evidente che la Corte territoriale ha dato risposta alla doglianza dell'appellante, che, come detto, concerneva il giudizio di comparazione effettuato dal primo giudice con riguardo ai reati di cui al primo gruppo. 3. Il secondo motivo, relativo alla confisca dell'orologio Rolex, è privo di specificità. Il ricorrente non solo ha genericamente censurato la sproporzione tra il valore del bene e il reddito dichiarato, evidenziata nella sentenza impugnata, ma - a fronte delle argomentazioni della Corte territoriale - non ha offerto elementi da cui desumere la legittima provenienza del bene confiscato. Sul punto deve essere ricordato che l'art. 240 bis cod. pen. dispone che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Questa Corte ha chiarito che in tale situazione scatta una presunzione "iuris tantum" di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato, in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (ex ceteris: (Sez. 2, n. 43387 dell18/10/2019, Rv. 277997 - 04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052-01). A carico dell'interessato è posto, sempre che sia accertata l'esistenza degli elementi indicati, un onere di allegazione, poiché, in effetti, rientra nel suo stesso interesse sminuire o elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa. Ciò, del resto, corrisponde al c.d. "principio di vicinanza della prova", noto in dottrina e in giurisprudenza (v. Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245), secondo il quale, «in tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato; tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». In sostanza non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, ma di indicare specifiche circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rimarcato l'incidenza della rata, relativa all'orologio, sul reddito mensile accertato e la circostanza che l'acquisto era avvenuto in epoca di interesse investigativo; di contro, il ricorrente non ha offerto elementi fattuali, atti a superare la presunzione de qua, avendo dichiarato di avere guadagnato 1.800,00 euro al mese, a fronte dei quali, come evidenziato dal Collegio d'appello, non appare proporzionata una rata mensile di euro 1.000,00 per l'acquisto di un bene voluttuario. 4. Il terzo motivo, concernente la confisca dell'immobile sito in Torre del Greco, è privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già disattesa dalla Corte d'appello con motivazione immune da vizi, sindacabili in sede di legittimità. Questa Corte (Sez. 3, n. 52055 del 3/10/2017, Rv. 272420 — 01) ha già avuto modo di affermare che l'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240 bis cod. pen.), dovendo applicarsi, per l'onerosità dell'impegno finanziario, un più ampio margine di ragionevolezza temporale tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale. Alla luce di tali principi deve rilevarsi che correttamente la Corte d'appello ha sottolineato che la circostanza che l'imputato avesse ricevuto un mutuo e bonifici dai parenti non assolveva alla prova contraria richiesta, tenuto conto che, come rilevato dal primo giudice, le deduzioni confermavano la sproporzione del valore del bene acquistato rispetto al reddito accertato, quantificato in euro 24.167,00 netti nel periodo dal 2009 al 2018. Inoltre, la prossimità dell'acquisto dell'immobile (settembre 2017) rispetto alla consumazione dei reati di usura tra il 2017 e il 2019 poneva in evidenza il nesso pertinenziale con le condotte criminose contestate. 5. Il quarto motivo non è consentito. La Corte di appello, dopo avere ripercorso la dinamica del ferimento alla luce delle dichiarazioni sia della persona offesa che dell'imputato (v. f. 11 della sentenza impugnata), ha rilevato che non sussistevano le condizioni per l'applicabilità della scriminante della legittima difesa putativa, in quanto il ferimento della persona offesa era consapevolmente e volontariamente preordinato e posto in essere dall'imputato in assenza di uno stato di pericolo anche presunto. A fronte di tali argomentazioni l'imputato ha sollevato doglianze tese ad ottenere una diversa valutazione degli elementi di prova che hanno condotto all'epilogo sopraindicato. Operazione, questa, che esula dai poteri del giudice della legittimità. 6. Il quinto motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha rimarcato che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], era risultato che la persona offesa versava in condizioni di grave difficoltà economica per la propria attività e aveva riferito all'imputato le circostanze in cui si trovava al momento del prestito. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, Rv. 266162 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte campana. 7. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo ed equitativamente determinata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle