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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20914/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/6/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna dell'imputato per il reato di peculato, commesso nella qualità di addetto al CUP di Rossano della azienda sanitaria di Cosenza, mediante l'appropriazione di ingenti somme versate dall'utenza e non conferite nelle casse dell'ente.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di motivazione, evidenziando che la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere ad uno specifico motivo di gravame, concernente l'insanabile contraddizione esistente tra la deposizione resa dal Direttore amministrativo, [OSCURATO:PERSONA], e quella del teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile delle casse dell'ASP di Cosenza.

In particolare, mentre il primo riferiva che l'imputato era l'unico responsabile del maneggio del denaro ed effettuava materialmente il versamento del denaro, il secondo descriveva una realtà del tutto diversa, precisando che ogni operatore predisponeva delle distinte di versamento autonome ed il denaro era riposto in cassaforte, per poi essere prelevato settimanalmente da addetti alla vigilanza.

Il teste [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva precisato che non vi era alcun controllo sulle somme quotidianamente pagate al CUP, né si procedeva al riscontro della corrispondenza tra l'importo versato e le distinte compilate da ciascun operatore.

In sostanza, l'istruttoria non avrebbe consentito in alcun modo di ricondurre gli ammanchi di denaro alla condotta dell'imputato, né tale carenza poteva essere sanata richiamando una presunta ammissione di responsabilità da parte dello Sciarrotta, in realtà insussistente.

Nel corso dell'esame dibattimentale, infatti, l'imputato ha precisato che, nel corso di un colloquio con il Direttore amministrativo, si era limitato a dichiararsi disponibile a sanare l'ammanco, ma solo ove questo fosse stato dimostrato

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il motivo di ricorso consiste in un tentativo di rilettura del materiale probatorio, mediante l'evidenziazione di presunte contraddittorietà tra le deposizioni rese dai principali testi di accusa, senza tener conto, tuttavia, della complessiva motivazione resa dai giudici di merito.

Il ricorrente vorrebbe valorizzare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] per farne discendere l'incertezza in merito all'attività di rendicontazione del denaro ricevuto dai singoli operatori, in modo tale da escludere che l'ammanco sia sicuramente riferibile alla sua condotta appropriativa.

Invero, la sentenza di appello, da leggere congiuntamente alla sentenza di primo grado, si fonda su un quadro probatorio solido rispetto al quale la motivazione è immune da censure di illogicità o contraddittorietà.

I giudici di merito hanno fondato la condanna essenzialmente sulla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto in maniera puntuale le modalità mediante le quali si è risaliti allo Sciarrotta quale autore delle appropriazioni.

Il teste ha precisato di aver condotto una verifica per ciascun operatore, accertando che solo dal giornale di cassa dello Sciarrotta emergeva uno scostannento tra le somme incassate e quelle riversate.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, quindi, l'accertamento dell'ammanco è stato condotto su base individuale e senza che vi sia stato alcun dubbio in ordine all'individuazione di quale tra gli operatori addetti al CUP fosse responsabile della sottrazione (si veda pg. 2 e 4 della sentenza di primo grado).

A fronte di tale dato, le discrepanze evidenziate tra la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] e quella del Direttore amministrativo, essenzialmente riferite al ruolo specificamente ricoperto dall'imputato, non attingono aspetti dirimenti del ragionamento probatorio e, quindi, sono inidonee ad inficiare la motivazione.

2.1. Nell'ambito della motivazione posta a fondamento della condanna, inoltre, è del tutto irrilevante l'ulteriore circostanza - sostanzialmente richiamata ad colorandum - relativa alla disponibilità dell'imputato a restituire le somme mancanti, ove fosse stata dimostrata la sua responsabilità.

Invero, pur eliminando tale dato dal ragionamento probatorio, il risultato finale non muterebbe, proprio perché la prova decisiva è stata individuata nella deposizione del [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, di colui che materialmente aveva la supervisione delle casse dei CUP e che ha riscontrato la riferibilità allo Sciarrotta degli ammanchi di denaro.

2.2. In conclusione, si ritiene che la motivazione della sentenza di appello - soprattutto se letta congiuntamente a quella di primo grado - non presenta alcuna carenza rilevabile in sede di legittimità.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente non deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, la cui attività si è limitata al mero deposito della nota spese in uno con la richiesta di conferma della sentenza impugnata.

Premesso che nel caso di specie il giudizio è stato trattato in forma cartolare e, quindi, la partecipazione poteva essere attuata esclusivamente mediante il deposito di memorie, deve farsi applicazione del condivisibile principio secondo cui nNel giudizio di legittimità, in I. caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisioneo (Sez.4, n.36535 del 15/9/2021, Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/3/2021, Rv. 281713; Sez.5, n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152; Sez.5, n. 31983 del 14/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277155).

La condanna in favore della parte civile, pertanto, presuppone che la sua partecipazione sia stata fattiva e tale da apportare un contributo alla decisione, condizione non ravvisabile nel caso di specie in cui l'attività difensiva si è sostanzialmente limitata alla richiesta di rigetto del ricorso contestualmente al deposito di nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adennpimenti di cui all'art. 154 ter, disp.att. cod.proc.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/6/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna dell'imputato per il reato di peculato, commesso nella qualità di addetto al CUP di Rossano della azienda sanitaria di Cosenza, mediante l'appropriazione di ingenti somme versate dall'utenza e non conferite nelle casse dell'ente. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di motivazione, evidenziando che la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere ad uno specifico motivo di gravame, concernente l'insanabile contraddizione esistente tra la deposizione resa dal Direttore amministrativo, [OSCURATO:PERSONA], e quella del teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile delle casse dell'ASP di Cosenza. In particolare, mentre il primo riferiva che l'imputato era l'unico responsabile del maneggio del denaro ed effettuava materialmente il versamento del denaro, il secondo descriveva una realtà del tutto diversa, precisando che ogni operatore predisponeva delle distinte di versamento autonome ed il denaro era riposto in cassaforte, per poi essere prelevato settimanalmente da addetti alla vigilanza. Il teste [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva precisato che non vi era alcun controllo sulle somme quotidianamente pagate al CUP, né si procedeva al riscontro della corrispondenza tra l'importo versato e le distinte compilate da ciascun operatore. In sostanza, l'istruttoria non avrebbe consentito in alcun modo di ricondurre gli ammanchi di denaro alla condotta dell'imputato, né tale carenza poteva essere sanata richiamando una presunta ammissione di responsabilità da parte dello Sciarrotta, in realtà insussistente. Nel corso dell'esame dibattimentale, infatti, l'imputato ha precisato che, nel corso di un colloquio con il Direttore amministrativo, si era limitato a dichiararsi disponibile a sanare l'ammanco, ma solo ove questo fosse stato dimostrato 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il motivo di ricorso consiste in un tentativo di rilettura del materiale probatorio, mediante l'evidenziazione di presunte contraddittorietà tra le deposizioni rese dai principali testi di accusa, senza tener conto, tuttavia, della complessiva motivazione resa dai giudici di merito. Il ricorrente vorrebbe valorizzare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] per farne discendere l'incertezza in merito all'attività di rendicontazione del denaro ricevuto dai singoli operatori, in modo tale da escludere che l'ammanco sia sicuramente riferibile alla sua condotta appropriativa. Invero, la sentenza di appello, da leggere congiuntamente alla sentenza di primo grado, si fonda su un quadro probatorio solido rispetto al quale la motivazione è immune da censure di illogicità o contraddittorietà. I giudici di merito hanno fondato la condanna essenzialmente sulla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto in maniera puntuale le modalità mediante le quali si è risaliti allo Sciarrotta quale autore delle appropriazioni. Il teste ha precisato di aver condotto una verifica per ciascun operatore, accertando che solo dal giornale di cassa dello Sciarrotta emergeva uno scostannento tra le somme incassate e quelle riversate. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, quindi, l'accertamento dell'ammanco è stato condotto su base individuale e senza che vi sia stato alcun dubbio in ordine all'individuazione di quale tra gli operatori addetti al CUP fosse responsabile della sottrazione (si veda pg. 2 e 4 della sentenza di primo grado). A fronte di tale dato, le discrepanze evidenziate tra la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] e quella del Direttore amministrativo, essenzialmente riferite al ruolo specificamente ricoperto dall'imputato, non attingono aspetti dirimenti del ragionamento probatorio e, quindi, sono inidonee ad inficiare la motivazione. 2.1. Nell'ambito della motivazione posta a fondamento della condanna, inoltre, è del tutto irrilevante l'ulteriore circostanza - sostanzialmente richiamata ad colorandum - relativa alla disponibilità dell'imputato a restituire le somme mancanti, ove fosse stata dimostrata la sua responsabilità. Invero, pur eliminando tale dato dal ragionamento probatorio, il risultato finale non muterebbe, proprio perché la prova decisiva è stata individuata nella deposizione del [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, di colui che materialmente aveva la supervisione delle casse dei CUP e che ha riscontrato la riferibilità allo Sciarrotta degli ammanchi di denaro. 2.2. In conclusione, si ritiene che la motivazione della sentenza di appello - soprattutto se letta congiuntamente a quella di primo grado - non presenta alcuna carenza rilevabile in sede di legittimità. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente non deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, la cui attività si è limitata al mero deposito della nota spese in uno con la richiesta di conferma della sentenza impugnata. Premesso che nel caso di specie il giudizio è stato trattato in forma cartolare e, quindi, la partecipazione poteva essere attuata esclusivamente mediante il deposito di memorie, deve farsi applicazione del condivisibile principio secondo cui nNel giudizio di legittimità, in I. caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisioneo (Sez.4, n.36535 del 15/9/2021, Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/3/2021, Rv. 281713; Sez.5, n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152; Sez.5, n. 31983 del 14/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277155). La condanna in favore della parte civile, pertanto, presuppone che la sua partecipazione sia stata fattiva e tale da apportare un contributo alla decisione, condizione non ravvisabile nel caso di specie in cui l'attività difensiva si è sostanzialmente limitata alla richiesta di rigetto del ricorso contestualmente al deposito di nota spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adennpimenti di cui all'art. 154 ter, disp.att. cod.proc.p