CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Rep. ORDINANZA Ud. 18/01/2022 sul ricorso 18787-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona CC del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/05/2016 R.G.N. 1115/2013; 2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a g . P R.G. N. 18787/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18787/2016 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 9980/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 28/03/2022 1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 6 aprile 2016, in riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 26 settembre 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, condannando il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore; 2. [OSCURATO:PERSONA], operaio comune 2^ f.f. addetto ai lavori di manutenzione ordinaria, aveva agito in giudizio per ottenere (tra l’altro) la declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati inter partes dal 2002 al 2010; 3. il Tribunale aveva rigettato la domanda affermando l’illegittimità dei contratti per mancata indicazione delle ‘esigenze funzionali’ però escludendo la conversione del rapporto, ostandovi l’obbligo, fissato dalla L.R. n. 14 del 1958 (art. 9), di espletamento del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti consortili regionali, e rilevando che nessuna domanda di risarcimento del danno era stata avanzata; 4. per quello che ancora rileva, la Corte d’appello, dichiarato il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato, disponeva la riammissione in servizio del lavoratore; premetteva la Corte territoriale che l’Elia aveva proposto appello avverso la statuizione che aveva negato la conversione; osservava che ai consorzi di bonifica era applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001, trattandosi di enti pubblici economici e che correttamente il Tribunale aveva escluso potesse operare la disposizione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001; la conversione del contratto a termine avrebbe potuto essere impedita da altra disposizione di legge che imponesse l’obbligo del concorso - o di una prova selettiva - per le assunzioni a tempo indeterminato presso la amministrazione pubblica, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 9 marzo 2015 n. 4685; tuttavia, la citata sentenza, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva affermato la L.R. 19 agosto 1999 n. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. n. 12 del 1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro;a g . P R.G. N. 18787/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18787/2016 la reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 9980/2022 la L.R. n. 15 del 2004, art. 49 sicché dalla entrata in vigore di tale legge tornava Data pubblicazione 28/03/2022 ad operare il divieto di conversione; in sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione ai contratti stipulati nella vigenza della L.R. n. 18 del 1999 e prima della entrata in vigore della L.R. n. 15 del 2004 la conversione operava; nella fattispecie di causa, confermata la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato, per il periodo dal 2 al 24 ottobre 2002, per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, con qualifica di operaio comune, il rapporto andava considerato a tempo indeterminato sin dalla data di tale contratto con conseguente riammissione in servizio del lavoratore; 5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in tre motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso; 6. il ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che: 1. con il primo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e del c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA], artt. 2 e 121, ratione temporis applicabile, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 26 settembre 2002, assumendosi che lo stesso rientrava nella disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, secondo la quale restavano in vigore sino alla naturale scadenza le clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23; nella specie trovava dunque applicazione il c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, vigente fino al 31 dicembre 2003, artt. 2 e 121; le richiamate norme contrattuali prevedevano l’assunzione a tempo determinato degli operai avventizi; sotto il profilo del vizio di motivazione, lamenta, altresì, l’omesso esame del fatto, pacifico tra le parti di causa, che l’Elia aveva svolto la sua attività come operaio avventizio, secondo la definizione del predetto articolo 121 c.c.n.l.; espone che lo stesso ricorrente aveva allegato nell’atto introduttivo di essere stato assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi dell’articolo 11, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001 come operano avventizio ed aveva invocato l’applicazione della disciplina dettata per tali operai; 2. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1 d.lgs. n. 368 del 2001, per avere la sentenza affermato che le ragioni poste a a g . P R.G. N. 18787/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18787/2016 base della clausola del termine devono avere carattere di eccezionalità, Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 9980/2022 deducendosi che esse possono riferirsi anche alla ordinaria attività del datore di Data pubblicazione 28/03/2022 lavoro. Si assume, altresì, che le ragioni del termine erano state indicate specificamente nel contratto, per relationem (con il riferimento alla delibera n. 492 del 19/9/2002) e che era stata provata la loro esistenza; 3. i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili; 3.1. dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa risulta che la sentenza di primo grado aveva accertato la illegittimità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro intercorsi inter partes e, tuttavia, respinto la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro proposta dal lavoratore; la sentenza era stata appellata soltanto dal lavoratore, che insisteva per l’accoglimento della domanda di conversione; l’impugnazione riguardava, dunque, il solo capo della sentenza dipendente dal preliminare accertamento della nullità del termine; i rapporti tra la statuizione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato e le pronunce consequenziali sono stati ricostruiti dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27 ottobre 2016 n. 21691 in termini di pregiudizialità- dipendenza, sicché «l’impugnazione della parte della sentenza che ha affermato l’illegittimità del termine esprime la volontà di caducare anche la parte, strettamente collegata da un nesso causale, sul risarcimento del danno derivante dall’illegittimità... Non vale invece l’inverso: qualora l’impugnazione sia volta solo contro uno dei corollari, deve ritenersi che vi sia acquiescenza sulla parte principale» (punto 34 sent. cit.)»; 3.2. in sostanza, l’impugnazione proposta contro i capi dipendenti, quale è quello sulla mancata conversione, non impedisce la formazione del giudicato interno sul capo principale, con il quale viene accertata la illegittimità della apposizione del termine (negli stessi termini questa Corte si è già espressa con sentenza del 3 giugno 2021 n. 15474; si veda anche la più recente Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657); nella fattispecie di causa il Consorzio, per evitare la formazione del giudicato interno sul preliminare accertamento della nullità del termine, avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato; la formazione del giudicato interno (sulla nullità del termine) può essere rilevata d’ufficio da questa Corte con cognizione piena, provvedendo alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal Giudice del merito (ex plurimis: Cass. 28 ottobre 2019, n. 27481;Cass. 11 giugno 2008, n. 15461; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1099); a g . P R.G. N. 18787/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18787/2016 la parte non può in questa sede censurare la statuizione coperta dal Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 9980/2022 giudicato; la pronuncia del giudice dell’appello, che erroneamente ha confermato Data pubblicazione 28/03/2022 una statuizione sulla quale si era già formato il giudicato interno, è infatti inutiliter data e non impugnabile; 4. la terza censura è proposta sotto il profilo della violazione: della L.R. Sicilia n. 49 del 1981, art. 3; della L.R. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9; della L.R. Sicilia n. 12 del 1991, art. 3; dell’art. 97 Cost.; si contesta la statuizione sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendone la contrarietà alla normativa regionale ed all’art. 97 Cost.; si deduce che la disciplina delle assunzioni per i Consorzi di Bonifica sarebbe tuttora riferibile alla L.R. 7 maggio 1958 n. 14, prevedente per le nuove assunzioni l’obbligo del pubblico concorso; 5. il motivo è fondato; 5.1. si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., quanto affermato in Cass. 9 gennaio 2019, n. 274 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia); per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza); 5.3. tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo quanto alla disciplina legislativa invocata (soccorrendo, sul punto, il a g . P R.G. N. 18787/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18787/2016 principio iura novit curia), è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 9980/2022 giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in Data pubblicazione 28/03/2022 rapporti a tempo indeterminato; in una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657). 5.4. ne consegue l’accoglimento del terzo motivo nei sensi di cui sopra; 6. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (la sentenza impugnata ha dato atto che nessuna richiesta risarcitoria era stata avanzata dal lavoratore e, sul punto, quest’ultimo nulla ha dedotto), la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ, con il rigetto della domanda di conversione del rapporto; 7. il diverso esito dei gradi di merito ed il consolidarsi solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni qui esaminate consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio; 8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto. Compensa le spese dell’intero giudizio. Roma, così deciso all’adunanza Camerale del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a g . P R.G. N. 18787/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c