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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33859/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 4, ultimo comma,

I. 628/1961, è inammissibile perché - a tacer d'altro - non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che (v. fg. 5), facendo buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, precisa come la richiesta avanzata dall'ispettorato del lavoro e non evasa dal ricorrente a norma della citata disposizione concernesse non già - come si allega in ricorso - "generica documentazione inerente la regolarità dei contratti di lavoro", bensì il libro unico del lavoro, i contratti di lavoro, le buste paga, sicché l'omessa produzione integra certamente la disposizione incriminatrice contestata, che, per consolidata giurisprudenza, si applica anche al datore di lavoro (cfr. Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che la richiesta è stata avanzata in un accertamento ispettivo iniziato il 6 maggio 2019, sicché non è certamente decorso il termine di prescrizione del reato contravvenzionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 4, ultimo comma, I. 628/1961, è inammissibile perché - a tacer d'altro - non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che (v. fg. 5), facendo buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, precisa come la richiesta avanzata dall'ispettorato del lavoro e non evasa dal ricorrente a norma della citata disposizione concernesse non già - come si allega in ricorso - "generica documentazione inerente la regolarità dei contratti di lavoro", bensì il libro unico del lavoro, i contratti di lavoro, le buste paga, sicché l'omessa produzione integra certamente la disposizione incriminatrice contestata, che, per consolidata giurisprudenza, si applica anche al datore di lavoro (cfr. Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che la richiesta è stata avanzata in un accertamento ispettivo iniziato il 6 maggio 2019, sicché non è certamente decorso il termine di prescrizione del reato contravvenzionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 lu