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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 13096/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3201/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via le Vaticano n. 102, presso lo studio de ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difend e unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., -controricorrente - avverso il decreton. cron. 7410/2019, depositato dal Tribunale di Verona il9.12.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentò domanda di insinuazione al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. di un credito chirografario di € 6.000,00, ammontare da lui versato in esecuzione di un contratto di affitto di aziendastipulato, quale affittuario,con la società da lui stesso amministrata .

Il ricorrente sostenne che il credito– avente ad oggetto la ripetizione dei canoni d’affitto versati – fosse sorto a seguito della risoluzione del contratto, dovuta alla clausola risolutiva espressacon cui le parti avevano stabilito che l’impossibilità del subingresso dell’affittuario nelle autorizzazioni amministrative, indipendente dalla loro volontà , sarebbe stata causa di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.

Il giudice d elegato rigettò la richiesta , ritenendo non fornita la prova della intervenuta risoluzione,né opponibile alla procedura la comunicazione con cui il ricorrente aveva manifestato l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, perché priva di data certa anteriore al fallimento. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di Verona, il quale confermò il provvedimento del giudice delegato.

Contro il decreto del TribunaleGiorgio Baldo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]si è difes o con controricorso.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’odierno ricorrente denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 24 Cost., dell’art. 101 c.p.c.».

Il ricorrente lamenta la mancata concessione di un termine per il deposito di note difensive in replica all e difese svoltedal fallimento in sede di costituzione nel procedimento di opposizione allo stato passivo, tra le quali figurava l’eccezione –sollevata in via subordinata, per il caso in cui si fosse ritenuto esistente il credito insinuato– di compensazione con i maggiori crediti vantati dalla curatela, di € 17.080,00 , per indennità di utilizzo dell’azienda senza titolo sino al rilascio al fallimento, e di €529.517,02, per danni da scorretta gestione dell a società .

Dalla mancata concessione del termine, ad avviso del ricorrente, sarebbe discesa la violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto oggetto di impugnazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La richiesta d i concessione di un termine per il deposito di note difensive venne avanzata dal ricorrente in subordine rispetto alla difesa principale con cui «contesta[va] il contenuto e le difese di cui alla comparsa avversaria e chiede[va] l’accoglimento del ricorso»(p. 11 del ricorso).

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che è affidato al giudicedel reclamo il compito di garantire il diritto di difesa nel giudizio di opposizione allo stato passivonelle forme compatibili con il rito camerale (Cass. n. 7918/2012) e che la concessione del termine di cui all’art. 99, comma 11, legge fall. per il deposito di memorie successive a quella di costituzione riveste carattere discrezionale (Cass. n. 15884/2022 ) , postulando una valutazione dell’andamento del giudizio che resta affidata al giudice del merito, il quale potrebbe anche riteneresuperflua un’ulteriore appendice scritta.

Pertanto, fermo restando che la violazione delle norme processuali non comporta di per sé un vizio censurabile con il ricorso per cassazione, a meno che il ricorrente non evidenzi la lesione del diritto di difesa conseguentemente subito (Cass. n. 20834/2022), nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], non solo non indica quale sarebbe stato il pregiudizio da lui subito sul piano dell’effettività del contraddittorio, ma nemmeno denuncia la violazione di una norma processualevincolante per il giudice del merito.Si può anzi aggiungere che, anche volendo scendere sul piano di una valutazione sul merito della decisione del Tribunale nella parte censurata con questo motivo, l’utilitàper il ricorrente di un rinvio e di un termine per note difensivesi sarebbe potuta ipotizzare solo se fosse stata presa in esame l’eccezione riconvenzionale del curatore di compensazione con i controcrediti vantati dal fallimento; non nel caso –che è quello verificatosi – di rigetto della domanda sulla base del semplice accertamento negativo del credito insinuato. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta , a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la « violazione e /o falsa applicazione di legge in relazione alla seguente normativa nazionale: Ord.

Min.

Salute del 3 aprile 2002; Circ.

Min.

Sanità del 7 agosto 1998, n. 11; D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155; D.P.R. 26 marzo1980, n. 327 e L. 30 aprile 1962, n. 283».

Ilricorrente ritiene che l’affermazione del Tribunale circa la carenza di prova in merito all’avveramento de l presuppost o della clausola risolutiva espressa (ovverosia l a mancata volturazione delle autorizzazioni amministrative per cause indipendenti dalla volontà delle parti) sia contraddettain radice dalla citata normativa , che porrebbe ostacoli insormontabili a l suo subingresso nelle autorizzazioni necessarie per svolg ere l’attività d’impresa.

3. Il terzo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per «violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 83, 88 e 94 C.d.S.».

Si contesta al Tribunale di non avere tenuto conto che, alla luce della normativa sulla circolazione stradale, il ricorrente non sarebbe potuto subentrare alla società titolaredelle licenze relative all’uso degli auto mezzi necessari per l’esercizio dell’attività di impresa.

Si sostiene che anche in ragione di tale dato giuridico, analogamente indipendente dalla volontà delle parti, il Tribunale avrebbe dovuto desumere l ’intervenut a risoluzione del contratto, con maturazione del diritto del ricorrente alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto sul canone di affitto d’azienda.

4. Anche i motivi secondo e terzo , che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati fra di loro, sono inammissibili.

In entrambi i motivi di ricorso, l’odierno ricorrente adduce che la volturazione in suo favore delle autorizzazioni amministrative sarebbe stata preclusa in radice dalla normativa di settore sul rilascio e sull’impiego delle licenze per l’esercizio dell’attività di impresa.

Ma, in tal modo, si utilizza impropriamente una denuncia di error in iudicando al fine di confutare quello che, nel decreto impugnato, è l’accertamento del fatto rilevante ai fini della decisione.

Il Tribunale di Verona ha osservato innanzitutto che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (a parte l’anomalia di essere firmata da [OSCURATO:PERSONA] sia per se stesso che per la società da lui amministrata) era priva di data certae, quindi, inopponibile al fallimento.

Inoltre, il giudice del meritoha rilevato che il ricorrente aveva egli stesso prodotto almeno tre decisioni favorevoli di altrettante autorità amministrativee che non aveva «neppure indicato quali ulteriori specifiche autorizzazioni sarebbero state necessarie per lo svolgimento dell’attività», né provato «di avere richiesto il rilascio delle stesse e che la domanda era stata respinta».

Infine, nel decreto impugnato è stato messo in evidenza il fatto che [OSCURATO:PERSONA] «avesse in concreto svoltol’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli… sino alla consegna del compendio al curatore» e –in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. –emesso fino a quel momento «le fatture relative ai canoni di affitto d’azienda».

A fronte di tale motivazione in fatto , una censura di violazione di normedi diritto (disciplinanti il trasferimento delle autorizzazioni amministrative tra diversi imprenditori), da un lato,non è pertinente rispetto al decisum ; dall’altro lato, nella misura in cui propone –seppure con argomento non pertinente –una diversa valutazione delle risultanze processuali, si traduce nella richiesta alla Corte di legittimità di un riesame del fatto che invece –per consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass.

S.u. n. 34476/2019;Cass. nn. 28401/2022; 5987/2021; 29404/2017) – è inammissibile in questa sede e rimane di esclusiva spettanza del giudice del merito.

5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquida no in dispositivo.

6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrent e al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.100 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3201/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via le Vaticano n. 102, presso lo studio de ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difend e unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., -controricorrente - avverso il decreton. cron. 7410/2019, depositato dal Tribunale di Verona il9.12.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentò domanda di insinuazione al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. di un credito chirografario di € 6.000,00, ammontare da lui versato in esecuzione di un contratto di affitto di aziendastipulato, quale affittuario,con la società da lui stesso amministrata . Il ricorrente sostenne che il credito– avente ad oggetto la ripetizione dei canoni d’affitto versati – fosse sorto a seguito della risoluzione del contratto, dovuta alla clausola risolutiva espressacon cui le parti avevano stabilito che l’impossibilità del subingresso dell’affittuario nelle autorizzazioni amministrative, indipendente dalla loro volontà , sarebbe stata causa di automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Il giudice d elegato rigettò la richiesta , ritenendo non fornita la prova della intervenuta risoluzione,né opponibile alla procedura la comunicazione con cui il ricorrente aveva manifestato l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, perché priva di data certa anteriore al fallimento. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di Verona, il quale confermò il provvedimento del giudice delegato. Contro il decreto del TribunaleGiorgio Baldo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]si è difes o con controricorso. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’odierno ricorrente denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 24 Cost., dell’art. 101 c.p.c.». Il ricorrente lamenta la mancata concessione di un termine per il deposito di note difensive in replica all e difese svoltedal fallimento in sede di costituzione nel procedimento di opposizione allo stato passivo, tra le quali figurava l’eccezione –sollevata in via subordinata, per il caso in cui si fosse ritenuto esistente il credito insinuato– di compensazione con i maggiori crediti vantati dalla curatela, di € 17.080,00 , per indennità di utilizzo dell’azienda senza titolo sino al rilascio al fallimento, e di €529.517,02, per danni da scorretta gestione dell a società . Dalla mancata concessione del termine, ad avviso del ricorrente, sarebbe discesa la violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto oggetto di impugnazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. La richiesta d i concessione di un termine per il deposito di note difensive venne avanzata dal ricorrente in subordine rispetto alla difesa principale con cui «contesta[va] il contenuto e le difese di cui alla comparsa avversaria e chiede[va] l’accoglimento del ricorso»(p. 11 del ricorso). Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che è affidato al giudicedel reclamo il compito di garantire il diritto di difesa nel giudizio di opposizione allo stato passivonelle forme compatibili con il rito camerale (Cass. n. 7918/2012) e che la concessione del termine di cui all’art. 99, comma 11, legge fall. per il deposito di memorie successive a quella di costituzione riveste carattere discrezionale (Cass. n. 15884/2022 ) , postulando una valutazione dell’andamento del giudizio che resta affidata al giudice del merito, il quale potrebbe anche riteneresuperflua un’ulteriore appendice scritta. Pertanto, fermo restando che la violazione delle norme processuali non comporta di per sé un vizio censurabile con il ricorso per cassazione, a meno che il ricorrente non evidenzi la lesione del diritto di difesa conseguentemente subito (Cass. n. 20834/2022), nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], non solo non indica quale sarebbe stato il pregiudizio da lui subito sul piano dell’effettività del contraddittorio, ma nemmeno denuncia la violazione di una norma processualevincolante per il giudice del merito.Si può anzi aggiungere che, anche volendo scendere sul piano di una valutazione sul merito della decisione del Tribunale nella parte censurata con questo motivo, l’utilitàper il ricorrente di un rinvio e di un termine per note difensivesi sarebbe potuta ipotizzare solo se fosse stata presa in esame l’eccezione riconvenzionale del curatore di compensazione con i controcrediti vantati dal fallimento; non nel caso –che è quello verificatosi – di rigetto della domanda sulla base del semplice accertamento negativo del credito insinuato. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta , a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la « violazione e /o falsa applicazione di legge in relazione alla seguente normativa nazionale: Ord. Min. Salute del 3 aprile 2002; Circ. Min. Sanità del 7 agosto 1998, n. 11; D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155; D.P.R. 26 marzo1980, n. 327 e L. 30 aprile 1962, n. 283». Ilricorrente ritiene che l’affermazione del Tribunale circa la carenza di prova in merito all’avveramento de l presuppost o della clausola risolutiva espressa (ovverosia l a mancata volturazione delle autorizzazioni amministrative per cause indipendenti dalla volontà delle parti) sia contraddettain radice dalla citata normativa , che porrebbe ostacoli insormontabili a l suo subingresso nelle autorizzazioni necessarie per svolg ere l’attività d’impresa. 3. Il terzo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per «violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 83, 88 e 94 C.d.S.». Si contesta al Tribunale di non avere tenuto conto che, alla luce della normativa sulla circolazione stradale, il ricorrente non sarebbe potuto subentrare alla società titolaredelle licenze relative all’uso degli auto mezzi necessari per l’esercizio dell’attività di impresa. Si sostiene che anche in ragione di tale dato giuridico, analogamente indipendente dalla volontà delle parti, il Tribunale avrebbe dovuto desumere l ’intervenut a risoluzione del contratto, con maturazione del diritto del ricorrente alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto sul canone di affitto d’azienda. 4. Anche i motivi secondo e terzo , che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati fra di loro, sono inammissibili. In entrambi i motivi di ricorso, l’odierno ricorrente adduce che la volturazione in suo favore delle autorizzazioni amministrative sarebbe stata preclusa in radice dalla normativa di settore sul rilascio e sull’impiego delle licenze per l’esercizio dell’attività di impresa. Ma, in tal modo, si utilizza impropriamente una denuncia di error in iudicando al fine di confutare quello che, nel decreto impugnato, è l’accertamento del fatto rilevante ai fini della decisione. Il Tribunale di Verona ha osservato innanzitutto che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (a parte l’anomalia di essere firmata da [OSCURATO:PERSONA] sia per se stesso che per la società da lui amministrata) era priva di data certae, quindi, inopponibile al fallimento. Inoltre, il giudice del meritoha rilevato che il ricorrente aveva egli stesso prodotto almeno tre decisioni favorevoli di altrettante autorità amministrativee che non aveva «neppure indicato quali ulteriori specifiche autorizzazioni sarebbero state necessarie per lo svolgimento dell’attività», né provato «di avere richiesto il rilascio delle stesse e che la domanda era stata respinta». Infine, nel decreto impugnato è stato messo in evidenza il fatto che [OSCURATO:PERSONA] «avesse in concreto svoltol’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli… sino alla consegna del compendio al curatore» e –in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. –emesso fino a quel momento «le fatture relative ai canoni di affitto d’azienda». A fronte di tale motivazione in fatto , una censura di violazione di normedi diritto (disciplinanti il trasferimento delle autorizzazioni amministrative tra diversi imprenditori), da un lato,non è pertinente rispetto al decisum ; dall’altro lato, nella misura in cui propone –seppure con argomento non pertinente –una diversa valutazione delle risultanze processuali, si traduce nella richiesta alla Corte di legittimità di un riesame del fatto che invece –per consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. S.u. n. 34476/2019;Cass. nn. 28401/2022; 5987/2021; 29404/2017) – è inammissibile in questa sede e rimane di esclusiva spettanza del giudice del merito. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquida no in dispositivo. 6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrent e al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.100 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titol