CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 08940/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che TERRACCIANO Carmine - imputato del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure presenti in parte connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha diffusamente esposto - in linea con la sentenza del primo giudice - gli elementi fattuali comprovanti la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, atteso il carattere fittizio delle attività apparentemente svolte dalle società emittenti alle fatture (cfr. pagg. 4 seg. della sentenza impugnata) e alla conseguente inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture in contestazione; ritenuto che, a fronte di risultanze del tutto convergenti, la difesa si è limitata a deduzioni del tutto generiche (quale il non meglio precisato riferimento ad "artigiani" di cui si sarebbe avvalsa una delle emittenti) ovvero manifestamente infondate (quale la prospettata irrilevanza dei puntuali accertamenti svolti nell'ambito di altra verifica, da cui era emersa la mera apparenza dell'altro soggetto giuridico emittente, per la fittizietà della sede legale ed operativa, ecc.); ritenuto altresì, quanto alla doglianza relativa alla mancata consapevolezza in capo al TERRACCIANO della falsità delle fatture, che trattasi di deduzione che non risulta prospettata in appello, alla luce del non contestato riepilogo dei motivi (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui i motivi principali sono indicati nella erronea interpretazione delle dichiarazioni dell'operante e delle altre risultanze dibattimentali, nonché nella inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione. Sul punto, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto di dover comunque evidenziare la genericità di tale doglianza, che non confuta adeguatamente quanto argomentato dalla Corte territoriale in ordine al carattere fittizio delle operazioni sottese alle fatture, e la mancata allegazione di elementi utili a privare di rilievo accusatorio le risultanze acquisite; ritenuto che ad analoghe conclusioni di genericità e manifesta infondatezza debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte d'Appello fatto riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili (per l'insufficienza della mera incensuratezza e per l'assenza di elementi indicativi di un ravvedimento), e avendo la difesa inteso contrastare tale percorso argomentativo, del tutto legittimo, con un mero quanto generico richiamo alle dichiarazioni spontanee rese dal TERRACCIANO; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]