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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04605/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con ordinanza del 20/5/2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avverso la sentenza n. 9320/2015 emessa dalla CORTE d'ASSISE di APPELLO di CATANZARO in data 19/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. 2.

In data 5 ottobre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che le prove poste a fondamento dell'istanza di revisione, le due sentenze civili e le conversazioni intercettate, che non erano state mai valutate dai giudici di merito, sarebbero da qualificarsi come "prove nuove" e che le stesse, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, sarebbero tali da scardinare il giudizio di credibilità della persona offesa, la cui testimonianza sarebbe l'effettivo fondamento della dichiarazione di responsabilità del ricorrente.

La circostanza accertata dalle sentenze civili, la mala gestio del villaggio e i numerosi debiti contratti con i lavoratori e i fornitori, infatti, dimostrerebbero il conflitto di interessi nel quale si trovava la Prandelli allorché ha reso le proprie dichiarazioni, all'evidente fine di far ricadere sul ricorrente e sulla presunta estorsione subita la responsabilità della situazione economica del villaggio.

Analoga valenza probatoria, inoltre, avrebbero le conversazioni intercettate indicate, già presenti in atti ma non valutate, dalle quali risulterebbe che il Riillo aveva lavorato all'interno del villaggio e nulla aveva estorto.

La doglianza è manifestamente infondata.

2. La richiesta di revisione che si fondi su di una nuova valutazione critica è ammissibile solo quando le nuove prove si riferiscano a un fatto la cui efficacia dimostrativa sia evidente e idonea a scardinare la tenuta logica del ragionamento originario in ordine alla dichiarazione di responsabilità (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067).

3. La Corte territoriale, correttamente conformandosi a tale pacifico principio, ha valutato le prove indicate dal ricorrente e ha evidenziato le ragioni per le quali le stesse, che peraltro non introducono elementi dotati di una efficacia dimostrativa diretta, non sono tali da disarticolare il ragionamento seguito dal giudice di merito che, d'altro canto, ha fondato l'affermazione di responsabilità su di una valutazione articolata del compendio probatorio complessivamente emerso, composto oltre che dalle dettagliate denunce della persona offesa, anche dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e altri elementi (cfr. pag. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata).

4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con ordinanza del 20/5/2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avverso la sentenza n. 9320/2015 emessa dalla CORTE d'ASSISE di APPELLO di CATANZARO in data 19/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. 2. In data 5 ottobre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che le prove poste a fondamento dell'istanza di revisione, le due sentenze civili e le conversazioni intercettate, che non erano state mai valutate dai giudici di merito, sarebbero da qualificarsi come "prove nuove" e che le stesse, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, sarebbero tali da scardinare il giudizio di credibilità della persona offesa, la cui testimonianza sarebbe l'effettivo fondamento della dichiarazione di responsabilità del ricorrente. La circostanza accertata dalle sentenze civili, la mala gestio del villaggio e i numerosi debiti contratti con i lavoratori e i fornitori, infatti, dimostrerebbero il conflitto di interessi nel quale si trovava la Prandelli allorché ha reso le proprie dichiarazioni, all'evidente fine di far ricadere sul ricorrente e sulla presunta estorsione subita la responsabilità della situazione economica del villaggio. Analoga valenza probatoria, inoltre, avrebbero le conversazioni intercettate indicate, già presenti in atti ma non valutate, dalle quali risulterebbe che il Riillo aveva lavorato all'interno del villaggio e nulla aveva estorto. La doglianza è manifestamente infondata. 2. La richiesta di revisione che si fondi su di una nuova valutazione critica è ammissibile solo quando le nuove prove si riferiscano a un fatto la cui efficacia dimostrativa sia evidente e idonea a scardinare la tenuta logica del ragionamento originario in ordine alla dichiarazione di responsabilità (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067). 3. La Corte territoriale, correttamente conformandosi a tale pacifico principio, ha valutato le prove indicate dal ricorrente e ha evidenziato le ragioni per le quali le stesse, che peraltro non introducono elementi dotati di una efficacia dimostrativa diretta, non sono tali da disarticolare il ragionamento seguito dal giudice di merito che, d'altro canto, ha fondato l'affermazione di responsabilità su di una valutazione articolata del compendio probatorio complessivamente emerso, composto oltre che dalle dettagliate denunce della persona offesa, anche dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e altri elementi (cfr. pag. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata). 4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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