CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2025
Cassazione n. 16184/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza n. 4835/2021 del TRIBUNALE di ROMA,depositata il 20/05/2021 R.G.N. 3577/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29667/2021Numero sezionale 1655/2025RILEVATO CHE: Numero di raccolta generale 16184/2025Data pubblicazione 16/06/20251. Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art 445 bis,comma 6, c.p.c. ha rigettato il ricorso e compensato le spese inmisura della metà.[OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che l’opposizione riguardavaesclusivamente il requisito sanitario relativo all’indennità diaccompagnamento; la condizione di portatore di handicaprisultava, infatti, accertata dal CTU nella precedente fase e nonera in contestazione. Ha, quindi, ritenuto di non dovererinnovare la consulenza, in difetto di puntuali contestazioniall'iter logico-scientifico seguito dal consulente, e, in ordine alladomanda di accertamento di handicap grave, ha dichiarato dinon dover provvedere, in quanto condizione già riconosciuta conomologa parziale.In merito alle spese, «l'obiettiva complessità dellevalutazioni di carattere sanitario» giustificava, nella misura dellametà, la compensazione; per il resto, erano da porsi a caricodella parte istante.2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso percassazione la parte in epigrafe, con quattro motivi. Ha resistito,con controricorso, l’INPS.[OSCURATO:PERSONA]:3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.- èdedotta la violazione e falsa applicazione dell'art 149 disp. att.c.p.c. e dell’art. 445 bis c.p.c., per non avere la sentenzaimpugnata valutato la sopravvenienza di un aggravamento,indicata nel ricorso in opposizione, con riferimento al certificatomedico specialistico del 13 gennaio 2021 e, in particolare, pernon aver preso alcuna posizione in ordine alla documentatavariazione del quadro sanitario.Numero registro generale 29667/2021Numero sezionale 1655/20254. Il motivo, dedotto nel rispetto degli onNeumrie ro ddi rai ccolta generale 16184/2025Data pubblicazione 16/06/2025autosufficienza, è fondato.La sentenza impugnata non si confronta con le risultanze delcertificato medico indicato dalla parte ricorrente, chenel ricorso depositato ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, cit.Essa è, pertanto, incorsa nei vizi denunciati. [OSCURATO:PERSONA] dellacd. opposizione ha l’obbligo di misurarsi con tutti i motivi dicontestazione (v. in argomento più diffusamente Cass. nr. 7264del 2025), ferma restando la discrezionalità di procedere o menoalla rinnovazione della consulenza tecnica, ove, quale peritusperitorum, si faccia carico di confutare i rilievi critici avanzati,senza l’ausilio del consulente. Egli è, però, tenuto a valutaretutte le malattie, benché sopravvenute nel corso del giudizio,come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anchenel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. (tra le tante, Cass. nn. 32157e 1770 del 2021; Cass. nn. 30860 e 14488 del 2019).5. Con il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.–è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bisc.p.c., per non avere il Tribunale pronunciato sull'interadomanda formulata con il ricorso introduttivo e, in particolare,per avere omesso di esaminare la domanda relativa all’handicap grave, condizione già accertata in sede di ATPO e,tuttavia, oggetto di un’omologa parziale.6. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. –è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132,149, 161 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia sulladomanda di accertamento della condizione di handicap grave,già riconosciuta in sede di ATP.Numero registro generale 29667/2021Numero sezionale 1655/20257. Il secondo e d il terzo motivo possono congiuntaNummeeron dti era ccolta generale 16184/2025Data pubblicazione 16/06/2025esaminarsi, in quanto connessi, e sono fondati nei termini cheseguono.La pronuncia del Tribunale di Roma non ha fatto correttaapplicazione del principio per cui il Giudice dell’opposizione devepronunciare sull’intera res litigiosa e non può limitare l’indagineai motivi di opposizione (Cass. nr. 3377 del 2019 e successiveordinanze conformi: tra le tante, Cass. nr. 31010 del 2022; inult. Cass. 5100 del 2025). Ha, altresì, disatteso la regola in basealla quale le contestazioni alla consulenza tecnica, ancheparziali, precludono l'emissione del decreto di omologa (in ult.Cass. 17090 del 2024) che, se nel frattempo emesso, èdestinato ad essere travolto dalla decisione che viene assuntain sede di giudizio ordinario (Cass. nr. 2168 del 2021 in motiv.).8. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso.Segue l’assorbimento dell’ultimo motivo che riguarda lastatuizione sulle spese, da regolarsi nuovamente all’esito delgiudizio di rinvio.9. Per quanto innanzi, la sentenza impugnata va cassata ela causa rinviata al Tribunale di Roma che, in persona di undiverso magistrato, farà applicazione dei principi qui ribaditi. IlGiudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione.10. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n.196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitarela diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si devedisporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altrodato identificativo della parte ricorrente.Numero registro generale 29667/2021Numero sezionale 1655/2025La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quartoN.u Cmearos dsi ara ccolta generale 16184/2025Data pubblicazione 16/06/2025la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, inpersona di diverso magistrato, che provvederà anche sullespese del giudizio di cassazione.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisionein qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica suriviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti dicomunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 marzo2025La Presidente