CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 07773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.70/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2515/2021 depositata il06/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l’[OSCURATO:SOCIETA]., sulla premessa di aver corrisposto la somma di € 165.000,00 per il prezzo d’acquisto di pannelli fotovoltaici in forza di contratto di compravendita stipulato in data 16.10.2013, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] A.G., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo risolversi il contratto per inadempimento e per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di quanto versato. Il Tribunale di Verona, in accoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., risolse il contratto e condannò [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a restituire ad Elettroimpianti la somma di € 165.000,00 nonché a rifondere le spese di lite. In relazione alle spese di lite, il Tribunale di Verona osservò che “ il compenso complessivo spettante a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], e pari ad Euro 6.815,00, va aumentato del 20% ai sensi dell’art. 4, II comma, D.M. 55/2014 in favore di ciascuno dei convenuti costituiti in giudizio.” Avverso la suddetta sentenza propose gravame [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alla Corte di appello di Venezia, che confermò la sentenza di primo grado e condannò [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite, confermando la sentenza di primo grado su tale capo. Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] A.G., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 4, secondo comma, del D.M. 55/2014, per avere la Corte d’appello duplicato il compenso in favore [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], liquidandolo in favore di ciascuna delle parti, aumentandolo del 20%. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che, in relazione alle spese di lite, aveva statuito: “ il compenso complessivo spettante a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], e pari ad Euro 6.815,00, va aumentato del 20% ai sensi dell’art. 4, II comma, D.M. 55/2014 in favore di ciascuno dei convenuti costituiti in giudizio.” Sussiste la violazione di legge nell’ipotesi in cui vi sia un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente "ratione temporis", prevedeva l'aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi,prefigurandosi per il giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass., n. 1650/2022). Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il giudice ha facoltà di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo ma non emettere condannare in favore di ciascuna parte aumentando il compenso del 20%. Il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, Corte d’appello di Venezia in diversa composizione