CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03554/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che COSTANTINO Michele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato (riducendo la pena per le attenuanti di cui all'art. 416-bis. e 62-bis cod. pen. e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bari, in relazione ai delitti di illecita detenzione e porto di armi, detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione di autovettura a lui ascritti; rilevato che il ricorrente lamenta l'erronea applicazipne dell'attenuante speciale e il difetto di motivazione in ordine alla riduzione-delle attenuanti; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, avendo la Corte in realtà correttamente operato la riduzione sulla pena base, prima di ogni altra circostanza (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che sia la misura della riduzione per l'attenuante speciale, sia quella (peraltro operata in misura quasi prossima al massimo consentito) per le attenuanti generiche, sono state più che adeguatamente motivate dalla Corte d'Appello con riferimenti, rispettivamente, alla gravità dei reati e alla personalità del COSTANTINO da un lato, nonché - dall'altro - alla pluralità delle condotte e alle modalità complessive dell'azione delittuosa, connotate dall'abuso, da parte del ricorrente, dei colloqui in carcere con i familiari, utilizzati per dare istruzioni sull'occultamento di quant'altro illecitamente da lui detenuto al momento dell'arresto (pag. 2, cit.); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una decl aratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consigli estensgre Il