CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2019 del Tribunale di Bologna, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie e alla confisca, per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2013. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata censurata la sentenza nella parte in cui non era stata concessa la sospensione condizionale della pena. In specie, revocata la prima sospensione condizionale a suo tempo concessa in esito a patteggiamento del 2006, erano decorsi più di quattordici anni dalla definitività del secondo precedente penale, con pena sospesa di anni uno mesi otto di reclusione, sì che la nuova condanna a mesi quattro di reclusione rientrava nel limite di due anni ex lege. In realtà il Tribunale nulla aveva motivato al riguardo, mentre la Corte territoriale si era limitata a condividere la decisione in ragione dei precedenti penali. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria insistendo per i profili di omessa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Dall'esame del certificato penale si rileva che, con sentenza del 21 luglio 2006 del Tribunale di Modena, all'odierno ricorrente era stata applicata la pena patteggiata, e sospesa, di anni uno mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 5.2. Con analoga sentenza del 13 aprile 2007 del Tribunale di Mantova era stata applicata, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione e di euro mille di multa, aggiunta in continuazione a quella precedente del Tribunale di Modena. Era altresì revocata la sospensione condizionale della pena di cui alla pregressa condanna. 5.2.1. Per quanto di interesse, con provvedimento del 14 dicembre 2018 del G.i.p. del Tribunale di Mantova è stato applicato l'indulto, con pena principale condonata di mesi dieci giorni uno di reclusione ed euro mille di multa. 5.3. Ciò posto, il ricorrente ha osservato che la sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenza del 2006 era stata successivamente revocata, che non risultava che l'imputato avesse riportato altre condanne penali, e che erano decorsi più di quattordici anni dal momento in cui il secondo precedente penale era divenuto definitivo. 5.4. A prescindere invero dall'intrinseca contraddittorietà del passaggio, in tema di sentenza di patteggiamento l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). 5.4.1. Né rileva, per completezza, l'intervenuto indulto. A questo riguardo, infatti, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 13990 del 05/03/2020, Iacopino, Rv. 278941; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080). 5.4.2. In proposito, infatti, all'odierno ricorrente era stata complessivamente inflitta (v. supra) la pena di anni due mesi otto di reclusione, ed invero già all'epoca era stata revocata la sospensione condizionale della pena, a nulla rilevando il successivo indulto. 5.5. In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente giustificato, sia pure sinteticamente, le ragioni di mancata concessione della sospensione condizionale della pena in considerazione proprio dei precedenti penali dell'imputato. 6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento in ogni caso di doglianze ulteriori, tra l'altro tardivamente depositate due giorni prima dell'udienza. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso