CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 28776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20918/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma è domiciliata, via dei Portoghesi 12 -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.) – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati – avverso la sentenza n. 30/2021 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 16.2.2021, NRG 217/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], soc. coop. a r.l., avversola sentenza del Tribunale di Taranto che, a propria volta, aveva disatteso, nel contraddittorio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) e dell’I.N.P.S., l’opposizione a cartella esattoriale proposta dalla società, preliminarmente dichiarando il difetto di giurisdizione rispetto alle somme richieste per il [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo, nel resto, sia che l’azione fosse da considerare tardivamente proposta oltre il termine di legge, stante la validità della notifica , eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso il domicilio fiscale di cui non era stata comunicata la variazione, sia che, comunque, il credito, riguardante contributi in agricoltura dell’anno 1997, non fosse da considerare prescritto, perché il termine era stato interrotto con raccomandate dell’ente di previdenza spedite e ricevute nel marzo 2002, febbraio 2005 e giugno 2010; 3. la società Ortaj ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla sola Agenzia delle Entrate, mentre l’I.N.P.S. e [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. sono rimasti intimati; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. Ortaj, soc. coop. a r.l. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo assume l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione di norme processuali (art.360 nn. 3 e 4 c.p.c.) con riferimento alla questione sulla validità della notifica della cartella di pagamento; 2. il secondo motivo assume l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione di norme e di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), con riferimento alla parte della sentenza impugnata che ha ritenuto validi gli atti interruttivi della prescrizione; 3. il ricorso per cassazione investe quindi entrambe la rationes decidendi della sentenza impugnata, ma il rigetto di esso rispetto ad una di esse è idoneo a consolidare la sentenza impugnata, perché ne deriva comunque la definitività dell’accertamento del debito previdenziale di cui alla cartella; 4. in particolare, il criterio della ragione più liquida porta ad esaminare preliminarmente il secondo motivo, che è inammissibile; 5. a fronte di una serie di raccomandate susseguitesi nel corso degli anni e ritenute dalla Corte territoriale tali ad interrompere la prescrizione, il motivo adduce l’inidoneità di esse perché carenti dell’indicazione del credito di riferimento, oltre che per connotarsi come mere sollecitazioni al pagamento e non di intimazione all’adempimento ed in quanto prodotte in fotocopia priva di attestazioni di conformità; 6. il motivo è tuttavia sviluppato su un piano del tutto astratto, in quanto il testo di quei documenti non è riportato ed essi non sono prodotti, né è indicata la loro collocazione nell’ambito delle produzioni (il che comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 n.4 c.p.c., a fortiori per il fatto che quei documenti si trovavano, secondo quanto adduce il ricorrente nelle memoria finale, nel fascicolo di parte dell’I.N.P.S., sicché essi dovevano essere resi disponibili dall’impugnante, che aveva piena possibilità di estrarne doverosamente copia nel corso del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c., non trovando applicazione la regola propria del solo processo tributario di cui all’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in forza della quale i fascicoli di parte sono da intendersi acquisiti al fascicolo d’ufficio), sicché le censure, con riferimento al rispettivo contenuto, restano su di un piano totalmente apodittico, in piena violazione anche dell’art. 366 c.p.c. (v. anche C., S.U., 22726/2011, quanto alla necessità di corredare il richiamo alle produzioni degli «atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi»); 7. quanto poi alla produzione in fotocopia, la formulazione di un motivo sul punto avrebbe imposto che fosse esplicitata l’avvenuta contestazione delle corrispondenti produzioni, nei modi e tempi richiesti nelle ipotesi di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c. (prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni: C. 18074/2019; C. 2374/2014; C. 9526/2010), ma di ciò nulla è detto; 8. resta il terzo motivo, formulato denunciando l’illegittimità della sentenza impugnata per non avere il giudice del merito disposto la c.d. translatio iudicii, nonché il difetto di motivazione, perché apparente o perplessa, in relazione all’art. 360 nn. 1, 4 e 5 c.p.c., con vizio di motivazione da convertire secondo la ricorrente in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.; 9. il motivo fa leva sul fatto che in primo grado il Tribunale, pur declinando la giurisdizione per i crediti di cui alla cartella esattoriale riguardanti i contributi al [OSCURATO:PERSONA], non aveva rimesso le parti al giudice competente e non aveva concesso il termine per la riassunzione; 10. anche tale motivo è da disattendere; 11. una volta effettuata la declinatoria di giurisdizione in favore del giudice tributario, non costituisce contenuto necessario della pronuncia così assunta la remissione al giudice in tal modo individuato e la fissazione di un termine per la riassunzione, tutto restando regolato ex lege dall’art. 59, co. 2, L. 69/2009, secondo cui «se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1 – riguardante la declinatoria di giurisdizione a favore di altor giudice, n.d.r. - la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio»; 12. la Corte territoriale, pur errando nell’indicare la norma pertinente (che è il citato art. 59, co. 2 e non l’art. 50 c.p.c. da essa menzionato) ha però giustamente ritenuto che non vi fosse necessità di intervenire sulla decisione del Tribunale, perché in sé chiara e destinata ad essere integrata dalla previsione di legge, tra l’altro nel caso di specie neppure suppletiva, ma perentoria, non essendo proprio in questa ipotesi rimesso al giudice di individuare un termine eventualmente diverso rispetto a quello stabilito dalla norma; 13. il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto