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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 14798/2026

Testo disponibile della fonte

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iestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento emesso in data 4 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari haconvalidato il trattenimento ‘primario’ di XXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 14 d.lgs.n.286 del 1998, in riferimento al provvedimento emesso dal Questore di Perugia del 28febbraio 2026.Dal verbale di udienza emerge quanto segue, in riferimento alle prospettazioni difensive: “lo straniero ha permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha smarrito e ha fattorichiesta senza aver avuto riscontro”.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Pace, che richiama il provvedimento del Questore, iltrattenimento va convalidato.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – XXXXXXXXXXXXXXXXXIl ricorso è affidato ad un’unica deduzione, consistente nella denunzia di meraapparenza di motivazione.

Vi è una mera espressione di risultato (si convalida) senza alcunaargomentazione autonoma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di Pace realizza, nel caso in esame, una motivazione per relationem,richiamando il provvedimento emesso dal Questore di Perugia.

Detto provvedimentoamministrativo illustra in modo compiuto le ragioni del trattenimento.

Si tratta di una forma espressiva generalmente consentita, anche in riferimento allamateria qui in trattazione (v.

Sez. 1, n. 25545 del 10/07/2025, non mass.), lì dove venganorispettati i parametri espressi nel noto arresto Sez.

U, Primavera, del 2000, secondo cui lamotivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittimaquando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto delprocedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propriadel provvedimento di destinazione; 2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha presocognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e leabbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'atto di riferimento, quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato oalmeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltàdi valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllodell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 - 01).Nel caso in esame l’atto richiamato è noto al destinatario della convalida e contienetutte le informazioni che rendono legittimo il trattenimento del soggetto destinatario di undecreto di espulsione.E’ evidente, peraltro, che la modulazione dell’obbligo di motivazione, nel caso del rinvioall’atto presupposto, può risultare non soddisfacente lì dove il provvedimento richiamato nonoffra congrua spiegazione delle ragioni del trattenimento o lì dove vi sia una specificacontestazione difensiva introdotta dalla difesa e meritevole di apprezzamento, ma non èquesto il caso.Ciò perché nel provvedimento richiamato si spiega – tra l’altro – cheXXXXXXXXXXXXXXX non ha fornito un documento valido, non ha mostrato integrazionesociale né ha fornito garanzie finanziarie, aspetti che concretizzano il pericolo di fuga.Si tratta di elementi di fatto che sostengono il provvedimento trattenimento e che ladifesa nemmeno contesta, attesa la genericità della prospettazione espressa in sede diconvalida e la limitazione del ricorso alla pretesa assenza di motivazione.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 4 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari haconvalidato il trattenimento ‘primario’ di XXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 14 d.lgs.n.286 del 1998, in riferimento al provvedimento emesso dal Questore di Perugia del 28febbraio 2026.Dal verbale di udienza emerge quanto segue, in riferimento alle prospettazioni difensive: “lo straniero ha permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha smarrito e ha fattorichiesta senza aver avuto riscontro”.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Pace, che richiama il provvedimento del Questore, iltrattenimento va convalidato.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – XXXXXXXXXXXXXXXXXIl ricorso è affidato ad un’unica deduzione, consistente nella denunzia di meraapparenza di motivazione. Vi è una mera espressione di risultato (si convalida) senza alcunaargomentazione autonoma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di Pace realizza, nel caso in esame, una motivazione per relationem,richiamando il provvedimento emesso dal Questore di Perugia. Detto provvedimentoamministrativo illustra in modo compiuto le ragioni del trattenimento. Si tratta di una forma espressiva generalmente consentita, anche in riferimento allamateria qui in trattazione (v. Sez. 1, n. 25545 del 10/07/2025, non mass.), lì dove venganorispettati i parametri espressi nel noto arresto Sez. U, Primavera, del 2000, secondo cui lamotivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittimaquando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto delprocedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propriadel provvedimento di destinazione; 2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha presocognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e leabbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'atto di riferimento, quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato oalmeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltàdi valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllodell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 - 01).Nel caso in esame l’atto richiamato è noto al destinatario della convalida e contienetutte le informazioni che rendono legittimo il trattenimento del soggetto destinatario di undecreto di espulsione.E’ evidente, peraltro, che la modulazione dell’obbligo di motivazione, nel caso del rinvioall’atto presupposto, può risultare non soddisfacente lì dove il provvedimento richiamato nonoffra congrua spiegazione delle ragioni del trattenimento o lì dove vi sia una specificacontestazione difensiva introdotta dalla difesa e meritevole di apprezzamento, ma non èquesto il caso.Ciò perché nel provvedimento richiamato si spiega – tra l’altro – cheXXXXXXXXXXXXXXX non ha fornito un documento valido, non ha mostrato integrazionesociale né ha fornito garanzie finanziarie, aspetti che concretizzano il pericolo di fuga.Si tratta di elementi di fatto che sostengono il provvedimento trattenimento e che ladifesa nemmeno contesta, attesa la genericità della prospettazione espressa in sede diconvalida e la limitazione del ricorso alla pretesa assenza di motivazione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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