CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31088/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 luglio 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è ammissibile in quanto l'unico motivo di ricorso lamenta in modo del tutto generico, aspecifico ed assertivo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono tale prospettazione né confrontarsi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. pagina 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend