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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 36614/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 23 maggio 2023, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 10 giugno 2020, l'ha condannata alla pena di anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per vari reati di furto commessi tra l'ottobre 2012 e il gennaio 2013; rilevato che la ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla sua responsabilità per i reati per i quali l'ha condannata, pur essendo stata l'assoluzione chiesta con i motivi di appello, e sussistendo in atti tutti gli elementi idonei per il suo proscioglimento; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato di essere vincolata al contenuto della sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, n. 27574 del 23 maggio 2023, che ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso della ricorrente, limitandosi ad escludere la procedibilità per mancanza di querela di alcuni dei molti reati contestati, facendo perciò divenire definitiva, e non più giudicabile, l'affermazione della sua colpevolezza per i delitti residui; ritenuto altresì che il ricorso sia inammissibile quanto alla doglianza dell'avere la Corte di appello confermato gli aumenti della continuazione nella misura calcolata nelle precedenti sentenze, con una « motivazione scarna» e senza applicare i principi della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di doglianza generica e manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha ridotto l'aumento complessivo per la continuazione con tre reati satellite residui, e ha confermato l'entità di ogni singolo aumento per la gravità di ciascuno di tali reati satellite, come ampiamente valutata nella prima sentenza di appello, che è stata annullata limitatamente alla rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di improcedibilità di alcuni dei reati posti in continuazione, avendo la sentenza rescindente dichiarato inammissibile anche il motivo di ricorso relativo all'eccessività della pena inflitta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 23 maggio 2023, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 10 giugno 2020, l'ha condannata alla pena di anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per vari reati di furto commessi tra l'ottobre 2012 e il gennaio 2013; rilevato che la ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla sua responsabilità per i reati per i quali l'ha condannata, pur essendo stata l'assoluzione chiesta con i motivi di appello, e sussistendo in atti tutti gli elementi idonei per il suo proscioglimento; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato di essere vincolata al contenuto della sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, n. 27574 del 23 maggio 2023, che ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso della ricorrente, limitandosi ad escludere la procedibilità per mancanza di querela di alcuni dei molti reati contestati, facendo perciò divenire definitiva, e non più giudicabile, l'affermazione della sua colpevolezza per i delitti residui; ritenuto altresì che il ricorso sia inammissibile quanto alla doglianza dell'avere la Corte di appello confermato gli aumenti della continuazione nella misura calcolata nelle precedenti sentenze, con una « motivazione scarna» e senza applicare i principi della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di doglianza generica e manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha ridotto l'aumento complessivo per la continuazione con tre reati satellite residui, e ha confermato l'entità di ogni singolo aumento per la gravità di ciascuno di tali reati satellite, come ampiamente valutata nella prima sentenza di appello, che è stata annullata limitatamente alla rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di improcedibilità di alcuni dei reati posti in continuazione, avendo la sentenza rescindente dichiarato inammissibile anche il motivo di ricorso relativo all'eccessività della pena inflitta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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