CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40488/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]°, Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata il 1 giugno 2018 dal Tribunale di Torino in relazione al reato di cui agli artt.110, 624 e 625 n.2 cod. pen. commesso in Torino il 12 maggio 2018. L'esponente deduce vizio di motivazione in merito al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stata indicata la ragione per la quale non sia stato attribuito il giusto rilievo alla condotta processuale dell'imputato e all'esigua gravità del fatto. Il ricorso è inammissibile. E' appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva. La Corte di Appello ha, peraltro, esplicitato le ragioni per le quali non ritenesse di effettuare un diverso giudizio di bilanciamento, segnatamente la presenza di condanne definitive per episodi di furto e rapina inerenti a condotte successive al reato in esame. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 sigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente enià F