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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29649/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 settembre 2025, con laI0.1. uale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 marzo -202 con la quale il GUP del Tribunale di Cassino, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 80, 73, comma 1, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, occultato in un vano a doppio fondo, realizzato nel portabagagli all'interno dell'autovettura di cui era alla guida, g 22.826,07 di cocaina, divisa in panetti, con l'aggravante dell'ingente quantità; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 19990 e il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità, basandosi esclusivamente sulla quantità complessiva della sostanza e sul numero di dosi ricavabili, senza tuttavia aver seguito un percorso logico: 1) per non aver verificato la reale capacità dell'operazione di spaccio di alimentare un mercato di vaste dimensioni, né il contesto criminale nel quale il prevenuto si sarebbe inserito, mentre, al contrario, la sentenza si limita a ritenere significativo l'occultamento della sostanza in un veicolo modificato, senza chiarire in che modo ciò inizierebbe un livello organizzativo superiore rispetto a quello tipico del trasporto e stupefacenti; 2) per avere ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato circa la quantità e il valore della sostanza trasportata, sulla base dell'assunto che la presenza in auto della figlia costituisse un espediente per evadere i controlli, mentre tale asserzione non trovava riscontro negli atti di causa, né teneva conto della possibilità che la predisposizione del vano occulto, così come lo stesso carico della sostanza stupefacente, potesse essere stato eseguito da soggetti terzi non identificati; 3) per avere omesso di approfondire circa la sussistenza del contesto criminale nel quale l'imputato sarebbe stato inserito, che viene invece dato per presupposto nella misura in cui si ritiene il ricorrente collegato con la criminalità organizzata, senza che tale conclusione risulti suffragata da alcuna attività investigativa, o che siano emersi un organigramma, un ambiente di riferimento, un canale di approvvigionamento, o un mercato di destinazione, laddove al riguardo vi sarebbe solo un generico riferimento alla direzione di marcia verso sud; 4) per non aver tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di ingente quantità, è necessario verificare la conoscenza del principio attivo e non solo del peso lordo della sostanza trasportata; che, con un secondo motivo, si lamentano la violazione di legge il vizio di motivazione, in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante dell'ingente quantità, laddove il giudice avrebbe desunto la gravità oggettiva del fatto dall'elevatissima quantità dello stupefacente,2 /15indicando un principio attivo superiore di quasi undici volte quello necessario a integrare l'aggravante, dalle modalità di trasporto effettuato mediante l'occultamento, e dalla presenza della figlia dodicenne; che, tuttavia - afferma il difensore - tale impostazione risulterebbe illogica, in quanto basata su elementi oggettivi già valorizzati ai fini dell'accertamento dell'aggravante dell'ingente quantità che sarebbero stati richiamati impropriamente anche per giustificarne il bilanciamento con le attenuanti generiche, finendo così per ridurre il bilanciamento tra circostanze a una mera contrapposizione aritmetica basata sulla sola gravità del fatto, senza tener conto degli elementi positivi relativi alla personalità del ricorrente, del comportamento successivo, della scelta processuale, delle condizioni di vita, dell'estraneità a contesti criminali organizzati, dell'incensuratezza, dell'ammissione degli addebiti, resa all'udienza di convalida; che, con un terzo motivo, la difesa lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove il giudice avrebbe omesso di giustificare il discostamento della pena dal minimo edittale, nella misura di oltre sei mesi.

Considerato che i motivi non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, generici e inerenti a vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato; che, con riguardo al primo motivo, il giudice del merito ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità basandosi sul quantitativo di stupefacente trasportato, e di principio attivo fissato per la cocaina ai fini della configurabilità della circostanza all'ingente quantitativo, richiamando in proposito la motivazione di primo grado che aveva accertato tale principio attivo nella misura di grammi 16.431,35, Per complessive 109.548 dosi; che dunque - al di là delle generiche affermazioni difensive di segno contrario - sussistevano tutti gli elementi per ritenere integrata l'aggravante dell'ingente quantità dal punto di vista oggettivo; che il ricorrente era a conoscenza del quantitativo, non solo perché viaggiava, con la figlia dodicenne, a bordo dell'autovettura munita di un meccanismo capace di aprire una botola all'interno del portabagagli nella quale era occultato lo stupefacente, in genere riservato al trasporto di sostanze di tal tipo, ma anche perché lo stesso nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'interrogatorio di garanzia non ha mai sostenuto la tesi della mancata conoscenza del quantitativo As 3limitandosi a dichiarare di avere sbagliato, scusandosi, e di avere commesso il fatto per problemi economici; che in questo contesto anche l'aver trasportato la figlia dodicenne durante una tratta del genere restituisce la logica impressione di un espediente calcolato per eludere eventuali controlli; che pertanto non v'era ostacolo a ritenere sussistente l'aggravante in esame anche dal punto di vista soggettivo.

Considerato, inoltre, che il secondo ed il terzo motivo non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità anche perché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, con riferimento al secondo motivo, il giudice ha ritenuto di confermare l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, a fronte del quantitativo di cocaina trasportata e della elevata qualità del principio attivo, superiore di quasi 11 volte rispetto a quello necessario a integrare l'aggravante contestata, nonché delle modalità di trasporto, con accorgimenti insidiosi diretti ad evitare controlli; che era del tutto ragionevole ritenere che tali modalità esprimessero una gravità assai maggiore rispetto a quella che sarebbe stata propria di uno spaccio di minore quantità e con principi attivi prossimi alla soglia legale; che tale motivazione si prestava dunque a spiegare la ragione per cui le circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti; che, con riferimento al terzo motivo, il giudice del merito confermava il trattamento sanzionatorio di partenza, generosamente stabilito dal giudice di primo grado in sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; che tale discostamento era assai modesto rispetto al minimo di tale, anche tenuto conto delle modalità del fatto, e veniva motivato richiamando le valutazioni del giudice di primo grado; che, dunque, non può ritenersi che il giudice d'appello abbia omesso la motivazione sul punto.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 settembre 2025, con laI0.1. uale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 marzo -202 con la quale il GUP del Tribunale di Cassino, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 80, 73, comma 1, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, occultato in un vano a doppio fondo, realizzato nel portabagagli all'interno dell'autovettura di cui era alla guida, g 22.826,07 di cocaina, divisa in panetti, con l'aggravante dell'ingente quantità; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 19990 e il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità, basandosi esclusivamente sulla quantità complessiva della sostanza e sul numero di dosi ricavabili, senza tuttavia aver seguito un percorso logico: 1) per non aver verificato la reale capacità dell'operazione di spaccio di alimentare un mercato di vaste dimensioni, né il contesto criminale nel quale il prevenuto si sarebbe inserito, mentre, al contrario, la sentenza si limita a ritenere significativo l'occultamento della sostanza in un veicolo modificato, senza chiarire in che modo ciò inizierebbe un livello organizzativo superiore rispetto a quello tipico del trasporto e stupefacenti; 2) per avere ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato circa la quantità e il valore della sostanza trasportata, sulla base dell'assunto che la presenza in auto della figlia costituisse un espediente per evadere i controlli, mentre tale asserzione non trovava riscontro negli atti di causa, né teneva conto della possibilità che la predisposizione del vano occulto, così come lo stesso carico della sostanza stupefacente, potesse essere stato eseguito da soggetti terzi non identificati; 3) per avere omesso di approfondire circa la sussistenza del contesto criminale nel quale l'imputato sarebbe stato inserito, che viene invece dato per presupposto nella misura in cui si ritiene il ricorrente collegato con la criminalità organizzata, senza che tale conclusione risulti suffragata da alcuna attività investigativa, o che siano emersi un organigramma, un ambiente di riferimento, un canale di approvvigionamento, o un mercato di destinazione, laddove al riguardo vi sarebbe solo un generico riferimento alla direzione di marcia verso sud; 4) per non aver tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di ingente quantità, è necessario verificare la conoscenza del principio attivo e non solo del peso lordo della sostanza trasportata; che, con un secondo motivo, si lamentano la violazione di legge il vizio di motivazione, in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante dell'ingente quantità, laddove il giudice avrebbe desunto la gravità oggettiva del fatto dall'elevatissima quantità dello stupefacente,2 /15indicando un principio attivo superiore di quasi undici volte quello necessario a integrare l'aggravante, dalle modalità di trasporto effettuato mediante l'occultamento, e dalla presenza della figlia dodicenne; che, tuttavia - afferma il difensore - tale impostazione risulterebbe illogica, in quanto basata su elementi oggettivi già valorizzati ai fini dell'accertamento dell'aggravante dell'ingente quantità che sarebbero stati richiamati impropriamente anche per giustificarne il bilanciamento con le attenuanti generiche, finendo così per ridurre il bilanciamento tra circostanze a una mera contrapposizione aritmetica basata sulla sola gravità del fatto, senza tener conto degli elementi positivi relativi alla personalità del ricorrente, del comportamento successivo, della scelta processuale, delle condizioni di vita, dell'estraneità a contesti criminali organizzati, dell'incensuratezza, dell'ammissione degli addebiti, resa all'udienza di convalida; che, con un terzo motivo, la difesa lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove il giudice avrebbe omesso di giustificare il discostamento della pena dal minimo edittale, nella misura di oltre sei mesi. Considerato che i motivi non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, generici e inerenti a vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato; che, con riguardo al primo motivo, il giudice del merito ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità basandosi sul quantitativo di stupefacente trasportato, e di principio attivo fissato per la cocaina ai fini della configurabilità della circostanza all'ingente quantitativo, richiamando in proposito la motivazione di primo grado che aveva accertato tale principio attivo nella misura di grammi 16.431,35, Per complessive 109.548 dosi; che dunque - al di là delle generiche affermazioni difensive di segno contrario - sussistevano tutti gli elementi per ritenere integrata l'aggravante dell'ingente quantità dal punto di vista oggettivo; che il ricorrente era a conoscenza del quantitativo, non solo perché viaggiava, con la figlia dodicenne, a bordo dell'autovettura munita di un meccanismo capace di aprire una botola all'interno del portabagagli nella quale era occultato lo stupefacente, in genere riservato al trasporto di sostanze di tal tipo, ma anche perché lo stesso nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'interrogatorio di garanzia non ha mai sostenuto la tesi della mancata conoscenza del quantitativo As 3limitandosi a dichiarare di avere sbagliato, scusandosi, e di avere commesso il fatto per problemi economici; che in questo contesto anche l'aver trasportato la figlia dodicenne durante una tratta del genere restituisce la logica impressione di un espediente calcolato per eludere eventuali controlli; che pertanto non v'era ostacolo a ritenere sussistente l'aggravante in esame anche dal punto di vista soggettivo. Considerato, inoltre, che il secondo ed il terzo motivo non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità anche perché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, con riferimento al secondo motivo, il giudice ha ritenuto di confermare l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, a fronte del quantitativo di cocaina trasportata e della elevata qualità del principio attivo, superiore di quasi 11 volte rispetto a quello necessario a integrare l'aggravante contestata, nonché delle modalità di trasporto, con accorgimenti insidiosi diretti ad evitare controlli; che era del tutto ragionevole ritenere che tali modalità esprimessero una gravità assai maggiore rispetto a quella che sarebbe stata propria di uno spaccio di minore quantità e con principi attivi prossimi alla soglia legale; che tale motivazione si prestava dunque a spiegare la ragione per cui le circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti; che, con riferimento al terzo motivo, il giudice del merito confermava il trattamento sanzionatorio di partenza, generosamente stabilito dal giudice di primo grado in sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; che tale discostamento era assai modesto rispetto al minimo di tale, anche tenuto conto delle modalità del fatto, e veniva motivato richiamando le valutazioni del giudice di primo grado; che, dunque, non può ritenersi che il giudice d'appello abbia omesso la motivazione sul punto. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 4 P.Q.M
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