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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23924/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Lecce ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra: a) il reato di cui all'art. 110 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lecce il 22 giugno 2010, per il quale, con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24 gennaio 2024, irrevocabile il 10 ottobre 2024, il predetto è stato condannato alla 1 .J1pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e b) i reati di cui a tre distinte sentenze della Corte di appello di Lecce, irrevocabili rispettivamente il 20 ottobre 2006, il 18 giugno 2019 e 1'11 aprile 2024, per i quali è stata già in separata sede riconosciuta l'esistenza del vincolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e determinata la pena nella misura di anni venti di reclusione.

A fondamento della decisione, la Corte ha evidenziato che sussiste medesimezza del disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 416 bis, primo comma, cod. pen. per il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in relazione al periodo temporale compreso tra il 2009 ed il dicembre 2013, con la sentenza, sopra menzionata, irrevocabile il 18 giugno 2019 e quello di detenzione di grammi 225 di cocaina, consumato in data 22 giugno 2010, oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale sub a).

Ciò in quanto nel corpo della motivazione della prima delle sentenze appena menzionate il Giudice procedente ha evidenziato come l'associazione di tipo mafioso che il [OSCURATO:PERSONA] ha diretto era attiva anche nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti («vi è connessione temporale tra le diverse violazioni., nonché connessione sia sostanziale e finalistica, trattandosi chiaramente di delitti scopo rientranti nel programma criminoso del sodalizio»).

Ha così determinato la pena da irrogare per il reato di cui alla sentenza sub a) nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, così ridotta per il rito abbreviato prescelto, da apportare in aumento rispetto alla pena inflitta in relazione agli altri reati, in modo da pervenire ad una pena complessiva pari ad anni ventidue e mesi sei di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, secondo comma, 133 cod. pen e 671, comma 2, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen) e carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).

Il difensore lamenta che l'aumento di pena apportato in continuazione in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 per il quale il ricorrente ha riportato condanna con la sentenza irrevocabile il 10 ottobre 2024 risulta manifestamente sproporzionato rispetto ai «trattamenti sanzionatori inflitti dalle altre sentenze ai coimputati del [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] stesso per fatti nettamente più gravi».

Evidenzia, in particolare, che con la sentenza, sopra indicata, irrevocabile il 18 giugno 2019 la Corte di appello ha determinato l'aumento per la continuazione nei riguardi di un coimputato nella misura di un anno in relazione al delitto di detenzione di un chilo di cocaina e di venticinque chili di hashish e che consimili statuizioni risultano apprezzabili nel corpo della sentenza irrevocabile 1'11 aprile 2024, nella quale, 2peraltro, lo stesso Penzo, condannato per plurimi episodi di detenzione illecita in relazione a chili di sostanza stupefacente (cfr. i capi C1, C2, C25, C27, C28, C30 e C34), ha beneficiato di aumenti della continuazione «che oscillano tra un minino di due mesi ed un massimo di un anno e sei mesi».

Irragionevole e dimentica della necessità di rispettare il rapporto di proporzione è, pertanto, la determinazione assunta dalla Corte territoriale laddove essa ha quantificato l'aumento della pena nella misura di anni due e mesi sei di reclusione in relazione ad un fatto di detenzione di stupefacente concernente un dato ponderale di sostanza pesante ben più modesto rispetto a quelli per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna nell'ambito delle distinte pronunce sopra menzionate.

2.2. Violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 62 bis, 81 e 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen.

Il difensore lamenta come ingiustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sull'aumento determinato ex art. 81 cod. pen. atteso che di esse il ricorrente aveva beneficiato con la sentenza irrevocabile 1'11 aprile 2024.

Detto riconoscimento avrebbe consentito di rispettare il rapporto proporzionale tra le sanzioni applicate in relazione ai reati ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento atteggiandosi fondato il primo dei motivi sui quali esso è stato articolato.

2. Va premesso come, a fronte di un'istanza volta ad ottenere, anche in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati nell'ambito di distinti procedimenti penali, il giudice, nel procedere alla determinazione della pena complessiva, debba, anzitutto, individuare il reato più grave e stabilire per esso la pena base e debba, poi, calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei c.d. reati «satellite».

Necessitato corollario di detto canone è, cioè, il principio per il quale il giudice che a detta operazione procede è tenuto ad offrire una motivazione che permetta di apprezzare ab extemo l'iter logico che lo ha persuaso a determinare il quantum di aumento di pena apportato in relazione ai reati satellite reputati espressione di un medesimo disegno criminoso.

Detto aumento, come autorevolmente rimarcato (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01), non può che essere determinato attraverso l'apprezzamento della gravità del fatto di reato e, ove plurimi siano i reati reputati avvinti dal vincolo, previa una loro sistematica considerazione. 3In altri termini, il Giudice è tenuto a rispettare un rapporto di proporzionalità all'atto della determinazione degli aumenti di pena da apportare rispetto alla pena base ove i fatti reputati avvinti dal vincolo siano connotati da un diverso livello di disvalore.

Di quest'ultimo canone interpretativo la Corte territoriale non ha fatto buon governo.

Come evidenziato dal difensore nel corpo del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2024, ha infatti riportato condanna in relazione a numerose ipotesi di acquisto e di cessione di imponenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa qualità (cfr., a puro titolo esemplificativo, il chilogrammo di eroina acquistato il 13 aprile 2018 di cui al capo C1), il chilogrammo di cocaina acquistato il 4 giugno 2018 di cui al capo C2) o, ancora, i 200 chilogrammi di marijuana di cui al capo C25) della medesima rubrica) per i quali gli aumenti di pena, determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in aumento rispetto a quella inflitta per il più grave delitto ascrittogli al capo C) della rubrica (art. 74 d.P.R. 309/90), non hanno mai superato la soglia dell'anno.

La Corte territoriale leccese, quale Giudice dell'esecuzione, ha invece apportato - in relazione al reato di cui all'art. 110 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lecce il 22 giugno 2010, concernente la detenzione di un quantitativo di 225 grammi di cocaina - un aumento di pena nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, aumento Che appare manifestamente sproporzionato se posto a raffronto con la risposta sanzionatoria della quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario, nell'ambito di un distinto procedimento penale, in relazione a reati ben più gravi reputati espressione di un medesimo disegno criminoso.

3. Le considerazioni appena espresse impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, risulti però rispettoso del canone interpretativo sopra delineato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinan P.Q.M• \ I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Lecce ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra: a) il reato di cui all'art. 110 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lecce il 22 giugno 2010, per il quale, con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24 gennaio 2024, irrevocabile il 10 ottobre 2024, il predetto è stato condannato alla 1 .J1pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e b) i reati di cui a tre distinte sentenze della Corte di appello di Lecce, irrevocabili rispettivamente il 20 ottobre 2006, il 18 giugno 2019 e 1'11 aprile 2024, per i quali è stata già in separata sede riconosciuta l'esistenza del vincolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e determinata la pena nella misura di anni venti di reclusione. A fondamento della decisione, la Corte ha evidenziato che sussiste medesimezza del disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 416 bis, primo comma, cod. pen. per il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in relazione al periodo temporale compreso tra il 2009 ed il dicembre 2013, con la sentenza, sopra menzionata, irrevocabile il 18 giugno 2019 e quello di detenzione di grammi 225 di cocaina, consumato in data 22 giugno 2010, oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale sub a). Ciò in quanto nel corpo della motivazione della prima delle sentenze appena menzionate il Giudice procedente ha evidenziato come l'associazione di tipo mafioso che il [OSCURATO:PERSONA] ha diretto era attiva anche nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti («vi è connessione temporale tra le diverse violazioni., nonché connessione sia sostanziale e finalistica, trattandosi chiaramente di delitti scopo rientranti nel programma criminoso del sodalizio»). Ha così determinato la pena da irrogare per il reato di cui alla sentenza sub a) nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, così ridotta per il rito abbreviato prescelto, da apportare in aumento rispetto alla pena inflitta in relazione agli altri reati, in modo da pervenire ad una pena complessiva pari ad anni ventidue e mesi sei di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, secondo comma, 133 cod. pen e 671, comma 2, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen) e carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che l'aumento di pena apportato in continuazione in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 per il quale il ricorrente ha riportato condanna con la sentenza irrevocabile il 10 ottobre 2024 risulta manifestamente sproporzionato rispetto ai «trattamenti sanzionatori inflitti dalle altre sentenze ai coimputati del [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] stesso per fatti nettamente più gravi». Evidenzia, in particolare, che con la sentenza, sopra indicata, irrevocabile il 18 giugno 2019 la Corte di appello ha determinato l'aumento per la continuazione nei riguardi di un coimputato nella misura di un anno in relazione al delitto di detenzione di un chilo di cocaina e di venticinque chili di hashish e che consimili statuizioni risultano apprezzabili nel corpo della sentenza irrevocabile 1'11 aprile 2024, nella quale, 2peraltro, lo stesso Penzo, condannato per plurimi episodi di detenzione illecita in relazione a chili di sostanza stupefacente (cfr. i capi C1, C2, C25, C27, C28, C30 e C34), ha beneficiato di aumenti della continuazione «che oscillano tra un minino di due mesi ed un massimo di un anno e sei mesi». Irragionevole e dimentica della necessità di rispettare il rapporto di proporzione è, pertanto, la determinazione assunta dalla Corte territoriale laddove essa ha quantificato l'aumento della pena nella misura di anni due e mesi sei di reclusione in relazione ad un fatto di detenzione di stupefacente concernente un dato ponderale di sostanza pesante ben più modesto rispetto a quelli per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna nell'ambito delle distinte pronunce sopra menzionate. 2.2. Violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 62 bis, 81 e 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen. Il difensore lamenta come ingiustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sull'aumento determinato ex art. 81 cod. pen. atteso che di esse il ricorrente aveva beneficiato con la sentenza irrevocabile 1'11 aprile 2024. Detto riconoscimento avrebbe consentito di rispettare il rapporto proporzionale tra le sanzioni applicate in relazione ai reati ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento atteggiandosi fondato il primo dei motivi sui quali esso è stato articolato. 2. Va premesso come, a fronte di un'istanza volta ad ottenere, anche in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati nell'ambito di distinti procedimenti penali, il giudice, nel procedere alla determinazione della pena complessiva, debba, anzitutto, individuare il reato più grave e stabilire per esso la pena base e debba, poi, calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei c.d. reati «satellite». Necessitato corollario di detto canone è, cioè, il principio per il quale il giudice che a detta operazione procede è tenuto ad offrire una motivazione che permetta di apprezzare ab extemo l'iter logico che lo ha persuaso a determinare il quantum di aumento di pena apportato in relazione ai reati satellite reputati espressione di un medesimo disegno criminoso. Detto aumento, come autorevolmente rimarcato (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01), non può che essere determinato attraverso l'apprezzamento della gravità del fatto di reato e, ove plurimi siano i reati reputati avvinti dal vincolo, previa una loro sistematica considerazione. 3In altri termini, il Giudice è tenuto a rispettare un rapporto di proporzionalità all'atto della determinazione degli aumenti di pena da apportare rispetto alla pena base ove i fatti reputati avvinti dal vincolo siano connotati da un diverso livello di disvalore. Di quest'ultimo canone interpretativo la Corte territoriale non ha fatto buon governo. Come evidenziato dal difensore nel corpo del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2024, ha infatti riportato condanna in relazione a numerose ipotesi di acquisto e di cessione di imponenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa qualità (cfr., a puro titolo esemplificativo, il chilogrammo di eroina acquistato il 13 aprile 2018 di cui al capo C1), il chilogrammo di cocaina acquistato il 4 giugno 2018 di cui al capo C2) o, ancora, i 200 chilogrammi di marijuana di cui al capo C25) della medesima rubrica) per i quali gli aumenti di pena, determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in aumento rispetto a quella inflitta per il più grave delitto ascrittogli al capo C) della rubrica (art. 74 d.P.R. 309/90), non hanno mai superato la soglia dell'anno. La Corte territoriale leccese, quale Giudice dell'esecuzione, ha invece apportato - in relazione al reato di cui all'art. 110 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lecce il 22 giugno 2010, concernente la detenzione di un quantitativo di 225 grammi di cocaina - un aumento di pena nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, aumento Che appare manifestamente sproporzionato se posto a raffronto con la risposta sanzionatoria della quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario, nell'ambito di un distinto procedimento penale, in relazione a reati ben più gravi reputati espressione di un medesimo disegno criminoso. 3. Le considerazioni appena espresse impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, risulti però rispettoso del canone interpretativo sopra delineato. P.Q.M. Annulla l'ordinan P.Q.M• \ I
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