CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. Taranto, ha confermato la condanna della Carrieri e del Baratto per il delitto di furto aggravato e del solo Baratto per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, gli imputati lamentano che non è stata loro concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile a fronte della congrua motivazione in parte qua della pronuncia impugnata, la quale ha osservato che tale circostanzaI , presuppone l'accertamento positivo della concreta tenuità del danno derivante dalla condotta accertata mentre nella fattispecie in esame il numero degli oggetti sottratti, in uno con le loro caratteristiche (ossia oggetti in ferro di valore intrinsecamente non minimo), esclude la stessa; [OSCURATO:PERSONA] che, mediante il secondo motivo, il ricorrente denuncia che, nonostante la restituzione dei beni sottratti, non gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6) cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] tale motivo generico perché omette di confortarsi con la congrua motivazione della pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), laddove ha sottolineato che gli imputati non hanno risarcito il danno provocato anche dalla mera rottura dei lucchetti apposti a chiusura dell'immobile dove si sono introdotti ed hanno restituito solo in parte la refurtiva; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M