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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20983/2026

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ol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro-tempore, ultima sede in Catania, Cortile dell’Edera n. 13;[OSCURATO:PERSONA] SANTIrappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrenti/ricorrenti in via incidentale -Numero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania n. 2928/2016,depositata il 10 agosto 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanianotificava alla società [OSCURATO:PERSONA] di GiardinaConcetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questiultimi tre ritenuti soci di fatto della suddetta società) avviso diaccertamento n.

TYS02C101264/2011, relativo ad IRAP perl’anno 2006.Contestualmente, l’Ufficio notificava: a) a [OSCURATO:PERSONA] avvisodi accertamento n.

TYS01E702061, per IRPEF anno 2006 qualesocio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].; b) a [OSCURATO:PERSONA] avvisodi accertamento n.

TYS01E702062, sempre per IRPEF anno2006 quale socio di fatto della suddetta [OSCURATO:SOCIETA].; c) aStivala Andrea avviso di accertamento n.

TYS01E702060,sempre per IRPEF anno 2006 e sempre nella qualità di socio difatto della [OSCURATO:SOCIETA]Gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei socitraevano origine da tre distinti processi verbali di constatazione,elevati in data 4, 9 e 15 giugno 2010, riguardanti i sigg.riGrasso, Orecchio e Stivala, con i quali la Guardia di Finanzaassumeva che la cessione, da parte di questi ultimi, delle quotedetenute nella società [OSCURATO:SOCIETA]. a favore di taleRodriquez [OSCURATO:PERSONA] (per i 99%) e di [OSCURATO:PERSONA](per l’1%), avvenuta in data 12 dicembre 2005, e per la quale icedenti si erano avvalsi della rivalutazione del valore delle quoteR.G.

N. 5402/2017 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026versando la correlata imposta sostitutiva (pari ad € 271.440,00,su un valore delle quote rivalutato pari ad € 6.786.000,00), erada considerare atto simulato, e che gli intestatari effettivi di taliquote fossero sempre rimasti i soggetti cedenti.2.

Avverso tali atti i suddetti soci, e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] FloraConcetta anche quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].,proponevano separati ricorsi dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Catania la quale, previa riunione deglistessi, con sentenza n. 767/01/2013, depositata il 16 settembre2013, accoglieva soltanto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],rigettando gli altri ricorsi e condannando [OSCURATO:PERSONA], Orecchiolite.3.

Interposto gravame dall’Ufficio, ed appello incidentale daGrasso Santi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e daGiardina [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania, con sentenza n.2928/2016, pronunciata il 19 maggio 2016, e depositata insegreteria il 10 agosto 2016, rigettava entrambi gli appelli,confermando la sentenza impugnata e compensando le spese dilite.4.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (in proprioe quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaOftalmologia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]), nonchéGrasso Santi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base diquattro motivi.R.G.

N. 5402/2017 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/20265.

Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è statafissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c.I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 d.lgs. 15dicembre 1997, n. 446, nonché degli artt. 2313 e 2495, comma2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che, contrariamente a quanto affermato dallaC.T.R., non era indebito il recupero dell’IRAP nei confronti dellasocia [OSCURATO:PERSONA], in quanto socia accomandataria all’epoca cui siriferivano i fatti di causa, nonché liquidatore del sodalizio.1.2.

Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene la ricorrente che la mancata applicazione dellesanzioni tributarie, previste dal citato art. 32 d.lgs. n. 446/1997,era errata, in quanto tali sanzioni accedevano direttamente alsoggetto che si era reso responsabile delle violazioni.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,in quanto strettamente connessi, e sono infondati.L’Ufficio fonda il proprio avviso di accertamento sulpresupposto dell’avvenuta simulazione assoluta della cessionedelle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. dagli originari sociGrasso Santi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aiR.G.

N. 5402/2017 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per lerispettive quote del 99% e dell’1%.Stante quindi la ritenuta simulazione assoluta di tale cessione,giustamente la C.T.R. ha ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] FloraConcetta non fosse socia della [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi nonpotesse essere chiamata a rispondere dell’IRAP dovuta dallasocietà, né come ex-socia né come “autore della violazione”,stante, altrimenti, una evidente contraddittorietà dell’azioneamministrativa dell’Ufficio.Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.3.

Venendo ora ad esaminare il ricorso incidentale, questo èaffidato a quattro motivi.3.1.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deducono i ricorrenti che la C.T.R. aveva omesso di esaminarespecifiche eccezioni sollevate con l’appello incidentale, ancorchéle stesse costituissero motivi specificamente apprezzabili edecisivi per la risoluzione della controversia.Il motivo è infondato.Ed invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove ladecisione comporti una statuizione implicita di rigetto delladomanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesanon espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che ladomanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cuiesame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (in questo senso, trale altre, Cass, 26 settembre 2024, n. 25710).

Infatti, il giudicenon è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente diR.G.

N. 5402/2017 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti,risultando necessario e sufficiente, in base all'articolo 132, n. 4,c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto edin diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendoritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativoseguito.Ne consegue, pertanto, che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso ilprovvedimento del giudice indispensabile per la soluzione delcaso concreto - non ricorre nel caso in cui – come quello dispecie - seppure manchi una specifica argomentazione, ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dallaparte ne comporti il rigetto (Cass. 28 luglio 2023, n. 23100;Cass. 8 maggio 2023, n. 12131).3.2.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrentidenunciano omessa, insufficiente e/o contraddittoriamotivazione, e totale obliterazione di elementi di fatto decisiviai fini del giudizio, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c.3.3.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale viene invecedenunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.3.3.1.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,in quanto strettamente connessi, e sono inammissibili.Deducono, in particolare, i ricorrenti che la C.T.R. avevaomesso di prendere in considerazione una serie di elementi, aloro avviso, decisivi ai fini del giudizio, che, se valutati,R.G.

N. 5402/2017 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026avrebbero portato ad escludere i requisiti di gravità, precisionee concordanza delle presunzioni applicate dall’Ufficio.I motivi sono inammissibili, in quanto, da un lato, la C.T.R. haconfermato la valutazione già operata dai giudici di primo grado(ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), e, dall’altro, i ricorrentirichiedono, sostanzialmente, una nuova valutazione deglielementi di fatto già effettuata dalla Corte di merito,inammissibile in sede di legittimità.3.4.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, infine, sidenuncia violazione del giudicato già adottato per l’anno 2005,con riferimento al medesimo presupposto impositivo(interposizione fittizia di persona nella cessione di quote sociali).Deducono, in particolare, che, con riferimento all’annualità2005, la C.T.P. di Catania, con sentenza n. 866/2012,depositata il 1° ottobre 2012, aveva annullato gli accertamentiemessi nei confronti della società e dei soci per l’anno 2005;l’appello avverso tale pronuncia era stato poi dichiaratoinammissibile, con sentenza n. 97/2013 del 6 novembre 2013,e nei confronti di tale ultimo provvedimento era stato propostoricorso per revocazione, rigettato con sentenza della C.T.R. dellaSicilia n. 3422/2014, passata in giudicato.

Inoltre, avverso lasentenza n. 97/2013 era stato proposto ricorso per cassazione.Anche tale motivo è infondato.Il giudizio per cassazione n. 3893/2014 R.G., promossoavverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 97/2013, è statodichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata ex art.6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17dicembre 2018, n. 136 (decreto presidenziale n. 17753/2022depositato il 1° giugno 2022).

Ciò esclude, dunque, che si siaformato il giudicato sul rapporto sostanziale, per cui non puòR.G.

N. 5402/2017 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026essere invocato il giudicato esterno (Cass. 20 gennaio 2026, n.1279).4.

Consegue il rigetto del ricorso incidentale.In considerazione del rigetto sia del ricorso principale che delricorso incidentale, sussistono giustificati motivi per lacompensazione integrale tra le parti delle spese del presentegiudizio.Rilevato che, con riferimento al ricorso principale, risultasoccombente Amministrazione pubblica difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ed ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, non si applica nei suoi confronti l’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Ricorrono invece i presupposti processuali per dichiarare iricorrenti in via incidentale tenuto al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del presentegiudizio.Dichiara i controricorrenti-ricorrenti in via incidentale tenuti alpagamento di una somma di importo pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 5402/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro-tempore, ultima sede in Catania, Cortile dell’Edera n. 13;[OSCURATO:PERSONA] SANTIrappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrenti/ricorrenti in via incidentale -Numero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania n. 2928/2016,depositata il 10 agosto 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanianotificava alla società [OSCURATO:PERSONA] di GiardinaConcetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questiultimi tre ritenuti soci di fatto della suddetta società) avviso diaccertamento n. TYS02C101264/2011, relativo ad IRAP perl’anno 2006.Contestualmente, l’Ufficio notificava: a) a [OSCURATO:PERSONA] avvisodi accertamento n. TYS01E702061, per IRPEF anno 2006 qualesocio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].; b) a [OSCURATO:PERSONA] avvisodi accertamento n. TYS01E702062, sempre per IRPEF anno2006 quale socio di fatto della suddetta [OSCURATO:SOCIETA].; c) aStivala Andrea avviso di accertamento n. TYS01E702060,sempre per IRPEF anno 2006 e sempre nella qualità di socio difatto della [OSCURATO:SOCIETA]Gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei socitraevano origine da tre distinti processi verbali di constatazione,elevati in data 4, 9 e 15 giugno 2010, riguardanti i sigg.riGrasso, Orecchio e Stivala, con i quali la Guardia di Finanzaassumeva che la cessione, da parte di questi ultimi, delle quotedetenute nella società [OSCURATO:SOCIETA]. a favore di taleRodriquez [OSCURATO:PERSONA] (per i 99%) e di [OSCURATO:PERSONA](per l’1%), avvenuta in data 12 dicembre 2005, e per la quale icedenti si erano avvalsi della rivalutazione del valore delle quoteR.G. N. 5402/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026versando la correlata imposta sostitutiva (pari ad € 271.440,00,su un valore delle quote rivalutato pari ad € 6.786.000,00), erada considerare atto simulato, e che gli intestatari effettivi di taliquote fossero sempre rimasti i soggetti cedenti.2. Avverso tali atti i suddetti soci, e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] FloraConcetta anche quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].,proponevano separati ricorsi dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Catania la quale, previa riunione deglistessi, con sentenza n. 767/01/2013, depositata il 16 settembre2013, accoglieva soltanto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],rigettando gli altri ricorsi e condannando [OSCURATO:PERSONA], Orecchiolite.3. Interposto gravame dall’Ufficio, ed appello incidentale daGrasso Santi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e daGiardina [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania, con sentenza n.2928/2016, pronunciata il 19 maggio 2016, e depositata insegreteria il 10 agosto 2016, rigettava entrambi gli appelli,confermando la sentenza impugnata e compensando le spese dilite.4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (in proprioe quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaOftalmologia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]), nonchéGrasso Santi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base diquattro motivi.R.G. N. 5402/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/20265. Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è statafissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c.I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 d.lgs. 15dicembre 1997, n. 446, nonché degli artt. 2313 e 2495, comma2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che, contrariamente a quanto affermato dallaC.T.R., non era indebito il recupero dell’IRAP nei confronti dellasocia [OSCURATO:PERSONA], in quanto socia accomandataria all’epoca cui siriferivano i fatti di causa, nonché liquidatore del sodalizio.1.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene la ricorrente che la mancata applicazione dellesanzioni tributarie, previste dal citato art. 32 d.lgs. n. 446/1997,era errata, in quanto tali sanzioni accedevano direttamente alsoggetto che si era reso responsabile delle violazioni.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,in quanto strettamente connessi, e sono infondati.L’Ufficio fonda il proprio avviso di accertamento sulpresupposto dell’avvenuta simulazione assoluta della cessionedelle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. dagli originari sociGrasso Santi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aiR.G. N. 5402/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per lerispettive quote del 99% e dell’1%.Stante quindi la ritenuta simulazione assoluta di tale cessione,giustamente la C.T.R. ha ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] FloraConcetta non fosse socia della [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi nonpotesse essere chiamata a rispondere dell’IRAP dovuta dallasocietà, né come ex-socia né come “autore della violazione”,stante, altrimenti, una evidente contraddittorietà dell’azioneamministrativa dell’Ufficio.Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.3. Venendo ora ad esaminare il ricorso incidentale, questo èaffidato a quattro motivi.3.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deducono i ricorrenti che la C.T.R. aveva omesso di esaminarespecifiche eccezioni sollevate con l’appello incidentale, ancorchéle stesse costituissero motivi specificamente apprezzabili edecisivi per la risoluzione della controversia.Il motivo è infondato.Ed invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove ladecisione comporti una statuizione implicita di rigetto delladomanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesanon espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che ladomanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cuiesame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (in questo senso, trale altre, Cass, 26 settembre 2024, n. 25710). Infatti, il giudicenon è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente diR.G. N. 5402/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti,risultando necessario e sufficiente, in base all'articolo 132, n. 4,c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto edin diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendoritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativoseguito.Ne consegue, pertanto, che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso ilprovvedimento del giudice indispensabile per la soluzione delcaso concreto - non ricorre nel caso in cui – come quello dispecie - seppure manchi una specifica argomentazione, ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dallaparte ne comporti il rigetto (Cass. 28 luglio 2023, n. 23100;Cass. 8 maggio 2023, n. 12131).3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrentidenunciano omessa, insufficiente e/o contraddittoriamotivazione, e totale obliterazione di elementi di fatto decisiviai fini del giudizio, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c.3.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale viene invecedenunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.3.3.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,in quanto strettamente connessi, e sono inammissibili.Deducono, in particolare, i ricorrenti che la C.T.R. avevaomesso di prendere in considerazione una serie di elementi, aloro avviso, decisivi ai fini del giudizio, che, se valutati,R.G. N. 5402/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026avrebbero portato ad escludere i requisiti di gravità, precisionee concordanza delle presunzioni applicate dall’Ufficio.I motivi sono inammissibili, in quanto, da un lato, la C.T.R. haconfermato la valutazione già operata dai giudici di primo grado(ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), e, dall’altro, i ricorrentirichiedono, sostanzialmente, una nuova valutazione deglielementi di fatto già effettuata dalla Corte di merito,inammissibile in sede di legittimità.3.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, infine, sidenuncia violazione del giudicato già adottato per l’anno 2005,con riferimento al medesimo presupposto impositivo(interposizione fittizia di persona nella cessione di quote sociali).Deducono, in particolare, che, con riferimento all’annualità2005, la C.T.P. di Catania, con sentenza n. 866/2012,depositata il 1° ottobre 2012, aveva annullato gli accertamentiemessi nei confronti della società e dei soci per l’anno 2005;l’appello avverso tale pronuncia era stato poi dichiaratoinammissibile, con sentenza n. 97/2013 del 6 novembre 2013,e nei confronti di tale ultimo provvedimento era stato propostoricorso per revocazione, rigettato con sentenza della C.T.R. dellaSicilia n. 3422/2014, passata in giudicato. Inoltre, avverso lasentenza n. 97/2013 era stato proposto ricorso per cassazione.Anche tale motivo è infondato.Il giudizio per cassazione n. 3893/2014 R.G., promossoavverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 97/2013, è statodichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata ex art.6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17dicembre 2018, n. 136 (decreto presidenziale n. 17753/2022depositato il 1° giugno 2022). Ciò esclude, dunque, che si siaformato il giudicato sul rapporto sostanziale, per cui non puòR.G. N. 5402/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5402/2017Numero sezionale 4296/2026Numero di raccolta generale 20983/2026Data pubblicazione 20/06/2026essere invocato il giudicato esterno (Cass. 20 gennaio 2026, n.1279).4. Consegue il rigetto del ricorso incidentale.In considerazione del rigetto sia del ricorso principale che delricorso incidentale, sussistono giustificati motivi per lacompensazione integrale tra le parti delle spese del presentegiudizio.Rilevato che, con riferimento al ricorso principale, risultasoccombente Amministrazione pubblica difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ed ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, non si applica nei suoi confronti l’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Ricorrono invece i presupposti processuali per dichiarare iricorrenti in via incidentale tenuto al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del presentegiudizio.Dichiara i controricorrenti-ricorrenti in via incidentale tenuti alpagamento di una somma di importo pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 5402/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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