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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20422/2026

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il 09/08/1988avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori,propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025 con laquale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, indata 26 aprile 2023, dal Tribunale di Trani, li ha condannati per il reato continuatodi tentata estorsione aggravata.2.

Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.99 e 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata.La Corte territoriale, mediante il ricorso a formule di stile e senza un effettivoconfronto con il motivo di appello con cui era stata censurata la motivazione delprimo giudice, avrebbe rigettato la richiesta difensiva valorizzandoesclusivamente la sussistenza di precedenti penali, omettendo tuttavia di chiarirein che termini tali precedenti fossero indicativi di una maggiore pericolositàsociale o di una più accentuata riprovevolezza della condotta e senza procedere,quindi, a una concreta valutazione della personalità del ricorrente.3.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza eerronea applicazione degli artt. 62-bis e 628 cod. pen. nonché carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancatoriconoscimento del fatto di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche.3.1.

La motivazione risulterebbe meramente apparente poiché la Corteterritoriale, omettendo di esplicitare le ragioni poste a fondamento del rigettodella richiesta difensiva, non avrebbe indicato gli elementi idonei a giustificareuna prognosi di particolare gravità del fatto.Inoltre, i giudici di appello non si sarebbero confrontati con le risultanze istruttoriedell’imputato, l’assenza di qualsivoglia danno patrimoniale per le persone offesee la mancanza di un effettivo clima intimidatorio.3.2.

La motivazione con cui i giudici di appello hanno rigettato la richiesta diriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si fonderebbe su formuledi stile che richiamano in termini generici la gravità dei fatti e la reiterazione dellecondotte, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive volte aevidenziare plurimi elementi favorevoli a una più incisiva mitigazione deltrattamento sanzionatorio.In particolare, la difesa ha sottolineato che il ricorrente non si è mai presentatoper riscuotere le somme richieste, non ha realizzato alcuna condotta didanneggiamento, non ha cagionato alcun pregiudizio patrimoniale alle personeoffese e ha mantenuto un atteggiamento processuale collaborativo, culminatonella rinuncia a tutti i motivi di appello afferenti all’affermazione di responsabilità.4.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceinosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 63, 99 e 629 cod. pen. nonchévizio di motivazione in ordine all’individuazione della recidiva quale circostanzapiù grave.La difesa sostiene, al riguardo, che la circostanza aggravante di maggiore gravitàtra quelle ritenute sussistenti dai giudici di merito avrebbe dovuto essereindividuata in quella prevista dall’art. 629, comma secondo, cod. pen.5.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza e erronea applicazionedell’art. 99 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione all’applicazione dell’aumento di pena per la recidivareiterata, quantificato nella misura di due terzi della pena stabilita per il reato ditentata estorsione.La difesa deduce che la recidiva contestata al ricorrente sarebbe qualificabilecome recidiva reiterata semplice e non aggravata, in quanto nell’imputazione nonrisulta indicata alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 99 cod.pen.; ne conseguirebbe che l’aumento applicabile doveva essere pari alla metàdella pena base e non ai due terzi, come erroneamente ritenuto dai giudici dimerito.6.

Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce l’inosservanza el’erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen.La difesa rappresenta che la Corte distrettuale avrebbe confermato la statuizionedi primo grado relativa all’interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], assumendo quale parametro la pena complessiva risultante dalcumulo dei reati unificati dal vincolo della continuazione anziché la sola penaprincipale concretamente irrogata per il reato più grave.Ne deriverebbe la violazione dell’art. 29 cod. pen. nella parte in cui prevedel’interdizione perpetua esclusivamente quando la pena principale sia non inferiorea cinque anni e non anche quando tale limite sia raggiunto dalla pena complessivadeterminata per effetto della continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico.Il riconoscimento della recidiva è basato su motivazione adeguata, logica ecoerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede dilegittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressionecriminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] rendaevidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione deldelitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata),fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conformeall’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dellarecidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, control’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità della doglianza.2.

Il secondo motivo è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.2.1.

Deve essere, preliminarmente, ribadito che il riconoscimento dell’attenuanteintrodotta dalla Corte costituzionale con le sentenze 120/2023 e 86/2024 postulanecessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non èconfigurabile qualora la lieve entità difetti con riguardo alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazioneall'entità del danno conseguente al reato (vedi Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024,Bevilacqua, Rv. 286092 – 01 in tema di riconoscimento dell’ipotesi di estorsionecaso oggetto di analisi, una sua gravità intrinseca, per il peso obiettivo dellacomplessiva azione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta sottrattivae violenta, è fuor di dubbio che resta esclusa la possibilità di riconoscere laparticolare lievità del fatto.La Corte territoriale, con iter motivazionale coerente rispetto alle risultanzeistruttorie, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimentodell’attenuante in considerazione della marcata gravità e del numero dellecondotte criminose ascritte al ricorrente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).La ricostruzione operata dai giudici di appello, connotata da completezzaargomentativa e da lineare coerenza logico-giuridica, si sottrae al sindacato dilegittimità, in quanto sorretta da apprezzamenti di fatto immuni da vizi dicontraddittorietà intrinseca o da manifesta illogicità.2.2.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego dellecircostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti e la mancanza di elementifavorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), conargomentazione esente da vizi logici e giuridici e quindi insindacabile in sede dilegittimità.Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nelcaso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).3.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Cardone sono fondati.Dall’esame della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale, ritenuti ireati unificati dal vincolo della continuazione e individuato quale illecito più gravequello di tentata estorsione aggravata di cui al capo A), ha determinato la penabase in anni cinque di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

Tale pena è statadapprima ridotta, ai sensi dell’art. 56 cod. pen., ad anni due e mesi sei direclusione ed euro 900,00 di multa e, successivamente, aumentata di due terziper effetto della riconosciuta recidiva reiterata, sino ad anni quattro e mesi duedi reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

La pena così determinata è stata, infine,incrementata di mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascunodegli ulteriori due episodi di tentata estorsione ritenuti in continuazione.

Taleprocedimento di commisurazione della pena risulta, tuttavia, inficiato da plurimierrori di diritto.3.1.

In primo luogo, coglie nel segno la censura difensiva relativa all’erroneaindividuazione della recidiva reiterata quale circostanza aggravante più grave aifini del calcolo della pena.Occorre, infatti, rilevare, nel caso di specie, la circostanza aggravante di cuiall’art. 629, comma secondo, cod. pen. avrebbe dovuto essere qualificata comeaggravante più grave.

Essa, infatti, presenta un massimo edittale superiorerispetto a quello risultante dall’applicazione della recidiva reiterata al reatoprevisto dall’art. 629, comma primo, cod. pen.: mentre quest’ultima determinaun aumento di due terzi della pena massima di anni dieci di reclusione previstaper la fattispecie base, con conseguente elevazione del massimo a anni sedici emesi otto di reclusione, l’aggravante speciale prevista dal secondo commadell’art. 629 cod. pen. incide direttamente sul trattamento edittale del delitto diestorsione, determinando una cornice sanzionatoria che prevede, nel massimo,la pena di anni venti di reclusione.La soluzione imposta dal corretto inquadramento delle circostanze concorrentitrova fondamento nel principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo cui, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effettospeciale, deve essere considerata più grave quella caratterizzata dalla pena piùelevata nel massimo edittale (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in proc.Indelicato, Rv. 249664 – 01; Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv.255348-01; da ultimo negli stessi termini Sez. 2, n. 40242 del 29/10/2025,Viggiano, non massimata).La Corte distrettuale, avendo attribuito tale qualificazione alla recidiva reiterataanziché all’aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., ha pertantofatto erronea applicazione dei criteri legali di determinazione della pena, conconseguente fondatezza della doglianza formulata sul punto.3.2.

Parimenti fondata è l’ulteriore censura concernente le modalità dideterminazione del trattamento sanzionatorio adottate dalla Corte territoriale.Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, che i giudici diappello hanno proceduto alla diminuzione di pena prevista per il delitto tentato aisensi dell’art. 56 cod. pen. in un momento antecedente rispetto all’applicazionedell’aumento derivante dalla circostanza aggravante ritenuta più grave,individuata nella recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.Tale criterio di calcolo si rivela non conforme ai principi che regolano il rapportotra tentativo e circostanze aggravanti nella determinazione della pena.

Secondoil consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ilprocedimento di commisurazione del trattamento sanzionatorio deve esserecostruito assumendo quale punto di partenza la fattispecie del reato consumatocircostanziato.

Ne consegue che il giudice è tenuto, in primo luogo, a individuarela cornice edittale prevista per il delitto consumato; successivamente deveapplicare gli aumenti correlati alle circostanze aggravanti riconosciute; soltantoall’esito di tale operazione può procedere alla riduzione di pena prevista per iltentativo (Sez. 1, n. 35617 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276807-01; Sez. 1, n.7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500-01; Sez. 3, n. 14730 del19/03/2026, Jerinò, non massimata).In altri termini, ai fini della determinazione della sanzione, occorre avere riguardonon al “delitto tentato circostanziato”, bensì al “delitto circostanziato tentato”,poiché la diminuzione prevista dall’art. 56 cod. pen. opera sulla pena giàdeterminata tenendo conto delle circostanze aggravanti concorrenti.La Corte territoriale, avendo invece anticipato l’operatività della diminuente deltentativo rispetto all’applicazione dell’aumento correlato alla circostanzaaggravante ritenuta prevalente, si è discostata da tale consolidato insegnamentoermeneutico, incorrendo in un errore di diritto che ha inevitabilmente inciso sullacorrettezza del complessivo procedimento di determinazione della pena.3.3.

Anche la censura con cui la difesa eccepisce l’erronea applicazionedell’aumento di pena nella misura dei due terzi ai sensi dell’art. 99, commaquarto, cod. pen. è fondata.Dall’esame del capo di imputazione emerge, infatti, che al [OSCURATO:PERSONA] era statacontestata esclusivamente la «recidiva reiterata obbligatoria», senza alcunaulteriore specificazione in ordine alle condizioni previste dall’art. 99, commasecondo, cod. pen. e, segnatamente, senza alcun riferimento alla recidivaspecifica, infraquinquennale o commessa durante o dopo l’esecuzione della pena.Ne consegue che la contestazione riguardava la sola recidiva reiterata semplice enon anche una delle forme di recidiva reiterata qualificata contemplate dagli artt.99, commi secondo e quarto, cod. pen., alle quali il legislatore ricollega un piùgravoso trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, applicando un aumento di pena pari ai due terzi, ha pertantoprincipio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che la meracontestazione della recidiva reiterata non è sufficiente a ricomprendere anche leipotesi di recidiva reiterata qualificata, essendo necessario che le specifichecondizioni previste dall’art. 99, comma secondo, cod. pen. siano oggetto di unae puntuale contestazione, avuto riguardo alle differenti conseguenzesanzionatorie che ne derivano (Sez. 3, n. 14233 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 279289 – 02; Sez. 6, Sentenza n. 45511 del 26/10/2023, Iussi, nonmassimata).Pertanto, in assenza di una contestazione delle forme qualificate di recidivapreviste dall’art. 99, comma secondo, cod. pen., e non essendo stata svoltaalcuna specifica motivazione sul punto, la Corte di appello avrebbe dovutoapplicare il solo aumento della metà previsto per la recidiva reiterata semplice aisensi dell’art. 99, commi primo e quarto, cod. pen., e non quello, più gravoso,dei due terzi erroneamente adottato.3.4.

Deve essere, infine, ribadito il principio di diritto secondo il quale, in caso diconcorso omogeneo di circostanze a effetto speciale, l’individuazione dellacircostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente previstanon può comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo siapiù elevato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore (Sez.

U, n. 20798 del24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01; in senso conforme, di recente, Sez. 2,n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, non massimata sul punto)4.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per procederedirettamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. alla luce dellanuova formulazione dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.Deve, preliminarmente, osservarsi che le statuizioni concernenti sia ladiminuzione di pena per il tentativo, applicata dalla Corte territoriale nella misuradella metà sia gli aumenti per la continuazione, quantificati in mesi cinque direclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuno dei due reati-satellite, non hannoformato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente e risultano, pertanto,sottratte al devolutum.Ne consegue che, una volta emendati gli errori di diritto riscontrati nelprocedimento di determinazione della pena seguito dai giudici di appello, questaCorte può procedere direttamente alla corretta determinazione della pena sullabase degli elementi già definitivamente acquisiti al processo non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto.A tal fine, deve assumersi quale pena base per il più grave reato di tentataestorsione aggravata contestato al capo A) quella individuata dalla Corte diappello in anni cinque di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

Su taletrattamento sanzionatorio deve essere applicato l’aumento previsto dall’art. 63,comma quarto, cod. pen. con conseguente determinazione della pena in annisette e mesi sei di reclusione ed euro 2.700,00 di multa.Solo successivamente, in conformità ai principi che regolano il rapporto tracircostanze aggravanti e delitto tentato, deve operarsi la diminuzione previstadall’art. 56 cod. pen., nella misura già ritenuta congrua dai giudici di merito,pervenendosi così alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 1.350,00di multa.

A tale trattamento sanzionatorio devono, infine, essere aggiunti gliaumenti per la continuazione, nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro500,00 di multa per ciascuno degli ulteriori due episodi di tentata estorsioneritenuti avvinti dal medesimo disegno criminoso.

All’esito delle indicate operazionidi calcolo, la pena deve essere, pertanto, rideterminata in anni quattro e mesisette di reclusione ed euro 2.350,00 di multa, pena che si applica al ricorrente insostituzione di quella erroneamente calcolata dai giudici di merito.5.

La pronuncia di annullamento, adottata in accoglimento dei primi tre motivi diricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], deve essere estesa, ai sensi dell’art.587 cod. proc. pen., al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ricorrendone i presuppostinormativamente richiesti, ancorché costui non abbia articolato autonome especifiche censure in relazione al medesimo segmento decisorio oggetto dicaducazione, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Sul punto, è opportuno ribadire che, ai fini dell’operatività dell’istitutodell’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, il coimputato deveessere qualificato come “non ricorrente” non soltanto quando sia rimastoestraneo al giudizio di legittimità ma anche quando, pur partecipandovi, nonabbia investito con un motivo puntuale la parte della sentenza poi annullata inaccoglimento di doglianze prive di carattere esclusivamente personale.

In altritermini, la mera presenza nel giudizio di cassazione non esclude l’applicazionedell’art. 587 cod. proc. pen. qualora l’impugnazione non abbia preso di mira, conspecifica devoluzione, il punto oggetto della decisione rescindente.La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l’effetto estensivodell’annullamento opera in favore di tutti i coimputati che versino nella medesimacondizione processuale e sostanziale, allorché la statuizione rescindente siasorretta, come nella fattispecie, da motivi di natura oggettiva e, pertanto, nonriconducibili a ragioni strettamente personali (Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015,dep. 2016, Aresu, Rv. 266686-01; Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Germinario,Rv. 278226 – 01; Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 - 02).Ne deriva che l’annullamento pronunciato nei confronti di deve essere estesoanche all’imputato [OSCURATO:PERSONA], posto che la censura accolta non attiene aprofili individuali o esclusivamente personali bensì involge un vizio che incideoggettivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; di talché laratio decidendi impone l’adozione della medesima soluzione rescindente anche infavore del coimputato che non ha formalmente impugnato, con specifico motivo,tale parte della decisione.Tanto premesso, il trattamento sanzionatorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] deveessere rideterminato secondo i criteri di seguito indicati.

Assunta quale pena baseper il reato più grave di tentata estorsione aggravata contestato al capo A) quellaindividuata dalla Corte di appello, pari ad anni cinque di reclusione ed euro1.800,00 di multa, occorre applicare l’aumento previsto dall’art. 63, commaquarto, cod. pen., con conseguente determinazione della pena in anni sette emesi sei di reclusione ed euro 2.700,00 di multa.

Su tale pena deve quindi essereoperata la diminuzione prevista dall’art. 56 cod. pen. per il delitto tentato, nellamisura già ritenuta congrua dai giudici di merito, con conseguente riduzione adanni tre e mesi nove di reclusione ed euro 1.350,00 di multa.

Alla pena cosìottenuta va infine aggiunto l’aumento per la continuazione, determinato in mesicinque di reclusione ed euro 500,00 di multa con riferimento all’ulteriore episodiodi tentata estorsione.

La pena complessiva deve pertanto essere definitivamenterideterminata in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.850,00 di multa,in sostituzione di quella erroneamente quantificata dai giudici di merito.6.

Il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La Corte territoriale ha erroneamente confermato la statuizione con cui ilTribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] interdetto in modo perpetuo daipubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena conconseguente violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen.Occorre rilevare, in proposito, che ai fini dell'applicazione delle pene accessoriedell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, in caso di più reatiunificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misuradella pena base stabilita in concreto per il reato più grave e non a quellacomplessiva risultante dall'aumento a titolo di continuazione (Sez. 5, n. 28584del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240–01; Sez. 1, n. 8216 del 06/12/2017,Ngwoke, Rv. 272408-01; Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022, D’Alterio, Rv. 283439–01, in motivazione; Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862–03).Nel caso di specie, i giudici di appello hanno rideterminato la pena irrogata per ilreato più grave di tentata estorsione in anni 4 e mesi 2 di reclusione e quindi, inmisura inferiore agli anni 5 di reclusione con conseguente applicabilità della solapena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.Deve essere, quindi, eliminata la pena accessoria della interdizione legaleapplicata a [OSCURATO:PERSONA] e sostituta la pena accessoria della interdizioneperpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, perl'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamentosanzionatorio, rideterminando le pene loro rispettivamente inflitte in anni quattro,mesi due di reclusione ed euro 1.850,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e in anni quattro,mesi sette di reclusione ed euro 2.350,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]).

Elimina la penaaccessoria della interdizione legale applicata a [OSCURATO:PERSONA] e sostituiscela pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quellatemporanea per la durata di anni cinque.

Dichiara inammissibile il ricorso diCampese [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 14 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 09/08/1988avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori,propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025 con laquale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, indata 26 aprile 2023, dal Tribunale di Trani, li ha condannati per il reato continuatodi tentata estorsione aggravata.2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.99 e 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata.La Corte territoriale, mediante il ricorso a formule di stile e senza un effettivoconfronto con il motivo di appello con cui era stata censurata la motivazione delprimo giudice, avrebbe rigettato la richiesta difensiva valorizzandoesclusivamente la sussistenza di precedenti penali, omettendo tuttavia di chiarirein che termini tali precedenti fossero indicativi di una maggiore pericolositàsociale o di una più accentuata riprovevolezza della condotta e senza procedere,quindi, a una concreta valutazione della personalità del ricorrente.3. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza eerronea applicazione degli artt. 62-bis e 628 cod. pen. nonché carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancatoriconoscimento del fatto di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche.3.1. La motivazione risulterebbe meramente apparente poiché la Corteterritoriale, omettendo di esplicitare le ragioni poste a fondamento del rigettodella richiesta difensiva, non avrebbe indicato gli elementi idonei a giustificareuna prognosi di particolare gravità del fatto.Inoltre, i giudici di appello non si sarebbero confrontati con le risultanze istruttoriedell’imputato, l’assenza di qualsivoglia danno patrimoniale per le persone offesee la mancanza di un effettivo clima intimidatorio.3.2. La motivazione con cui i giudici di appello hanno rigettato la richiesta diriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si fonderebbe su formuledi stile che richiamano in termini generici la gravità dei fatti e la reiterazione dellecondotte, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive volte aevidenziare plurimi elementi favorevoli a una più incisiva mitigazione deltrattamento sanzionatorio.In particolare, la difesa ha sottolineato che il ricorrente non si è mai presentatoper riscuotere le somme richieste, non ha realizzato alcuna condotta didanneggiamento, non ha cagionato alcun pregiudizio patrimoniale alle personeoffese e ha mantenuto un atteggiamento processuale collaborativo, culminatonella rinuncia a tutti i motivi di appello afferenti all’affermazione di responsabilità.4. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceinosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 63, 99 e 629 cod. pen. nonchévizio di motivazione in ordine all’individuazione della recidiva quale circostanzapiù grave.La difesa sostiene, al riguardo, che la circostanza aggravante di maggiore gravitàtra quelle ritenute sussistenti dai giudici di merito avrebbe dovuto essereindividuata in quella prevista dall’art. 629, comma secondo, cod. pen.5. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza e erronea applicazionedell’art. 99 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione all’applicazione dell’aumento di pena per la recidivareiterata, quantificato nella misura di due terzi della pena stabilita per il reato ditentata estorsione.La difesa deduce che la recidiva contestata al ricorrente sarebbe qualificabilecome recidiva reiterata semplice e non aggravata, in quanto nell’imputazione nonrisulta indicata alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 99 cod.pen.; ne conseguirebbe che l’aumento applicabile doveva essere pari alla metàdella pena base e non ai due terzi, come erroneamente ritenuto dai giudici dimerito.6. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce l’inosservanza el’erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen.La difesa rappresenta che la Corte distrettuale avrebbe confermato la statuizionedi primo grado relativa all’interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], assumendo quale parametro la pena complessiva risultante dalcumulo dei reati unificati dal vincolo della continuazione anziché la sola penaprincipale concretamente irrogata per il reato più grave.Ne deriverebbe la violazione dell’art. 29 cod. pen. nella parte in cui prevedel’interdizione perpetua esclusivamente quando la pena principale sia non inferiorea cinque anni e non anche quando tale limite sia raggiunto dalla pena complessivadeterminata per effetto della continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico.Il riconoscimento della recidiva è basato su motivazione adeguata, logica ecoerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede dilegittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressionecriminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] rendaevidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione deldelitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata),fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conformeall’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dellarecidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, control’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità della doglianza.2. Il secondo motivo è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.2.1. Deve essere, preliminarmente, ribadito che il riconoscimento dell’attenuanteintrodotta dalla Corte costituzionale con le sentenze 120/2023 e 86/2024 postulanecessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non èconfigurabile qualora la lieve entità difetti con riguardo alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazioneall'entità del danno conseguente al reato (vedi Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024,Bevilacqua, Rv. 286092 – 01 in tema di riconoscimento dell’ipotesi di estorsionecaso oggetto di analisi, una sua gravità intrinseca, per il peso obiettivo dellacomplessiva azione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta sottrattivae violenta, è fuor di dubbio che resta esclusa la possibilità di riconoscere laparticolare lievità del fatto.La Corte territoriale, con iter motivazionale coerente rispetto alle risultanzeistruttorie, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimentodell’attenuante in considerazione della marcata gravità e del numero dellecondotte criminose ascritte al ricorrente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).La ricostruzione operata dai giudici di appello, connotata da completezzaargomentativa e da lineare coerenza logico-giuridica, si sottrae al sindacato dilegittimità, in quanto sorretta da apprezzamenti di fatto immuni da vizi dicontraddittorietà intrinseca o da manifesta illogicità.2.2. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego dellecircostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti e la mancanza di elementifavorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), conargomentazione esente da vizi logici e giuridici e quindi insindacabile in sede dilegittimità.Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nelcaso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).3. Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Cardone sono fondati.Dall’esame della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale, ritenuti ireati unificati dal vincolo della continuazione e individuato quale illecito più gravequello di tentata estorsione aggravata di cui al capo A), ha determinato la penabase in anni cinque di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. Tale pena è statadapprima ridotta, ai sensi dell’art. 56 cod. pen., ad anni due e mesi sei direclusione ed euro 900,00 di multa e, successivamente, aumentata di due terziper effetto della riconosciuta recidiva reiterata, sino ad anni quattro e mesi duedi reclusione ed euro 1.500,00 di multa. La pena così determinata è stata, infine,incrementata di mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascunodegli ulteriori due episodi di tentata estorsione ritenuti in continuazione. Taleprocedimento di commisurazione della pena risulta, tuttavia, inficiato da plurimierrori di diritto.3.1. In primo luogo, coglie nel segno la censura difensiva relativa all’erroneaindividuazione della recidiva reiterata quale circostanza aggravante più grave aifini del calcolo della pena.Occorre, infatti, rilevare, nel caso di specie, la circostanza aggravante di cuiall’art. 629, comma secondo, cod. pen. avrebbe dovuto essere qualificata comeaggravante più grave. Essa, infatti, presenta un massimo edittale superiorerispetto a quello risultante dall’applicazione della recidiva reiterata al reatoprevisto dall’art. 629, comma primo, cod. pen.: mentre quest’ultima determinaun aumento di due terzi della pena massima di anni dieci di reclusione previstaper la fattispecie base, con conseguente elevazione del massimo a anni sedici emesi otto di reclusione, l’aggravante speciale prevista dal secondo commadell’art. 629 cod. pen. incide direttamente sul trattamento edittale del delitto diestorsione, determinando una cornice sanzionatoria che prevede, nel massimo,la pena di anni venti di reclusione.La soluzione imposta dal corretto inquadramento delle circostanze concorrentitrova fondamento nel principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo cui, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effettospeciale, deve essere considerata più grave quella caratterizzata dalla pena piùelevata nel massimo edittale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in proc.Indelicato, Rv. 249664 – 01; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv.255348-01; da ultimo negli stessi termini Sez. 2, n. 40242 del 29/10/2025,Viggiano, non massimata).La Corte distrettuale, avendo attribuito tale qualificazione alla recidiva reiterataanziché all’aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., ha pertantofatto erronea applicazione dei criteri legali di determinazione della pena, conconseguente fondatezza della doglianza formulata sul punto.3.2. Parimenti fondata è l’ulteriore censura concernente le modalità dideterminazione del trattamento sanzionatorio adottate dalla Corte territoriale.Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, che i giudici diappello hanno proceduto alla diminuzione di pena prevista per il delitto tentato aisensi dell’art. 56 cod. pen. in un momento antecedente rispetto all’applicazionedell’aumento derivante dalla circostanza aggravante ritenuta più grave,individuata nella recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.Tale criterio di calcolo si rivela non conforme ai principi che regolano il rapportotra tentativo e circostanze aggravanti nella determinazione della pena. Secondoil consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ilprocedimento di commisurazione del trattamento sanzionatorio deve esserecostruito assumendo quale punto di partenza la fattispecie del reato consumatocircostanziato. Ne consegue che il giudice è tenuto, in primo luogo, a individuarela cornice edittale prevista per il delitto consumato; successivamente deveapplicare gli aumenti correlati alle circostanze aggravanti riconosciute; soltantoall’esito di tale operazione può procedere alla riduzione di pena prevista per iltentativo (Sez. 1, n. 35617 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276807-01; Sez. 1, n.7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500-01; Sez. 3, n. 14730 del19/03/2026, Jerinò, non massimata).In altri termini, ai fini della determinazione della sanzione, occorre avere riguardonon al “delitto tentato circostanziato”, bensì al “delitto circostanziato tentato”,poiché la diminuzione prevista dall’art. 56 cod. pen. opera sulla pena giàdeterminata tenendo conto delle circostanze aggravanti concorrenti.La Corte territoriale, avendo invece anticipato l’operatività della diminuente deltentativo rispetto all’applicazione dell’aumento correlato alla circostanzaaggravante ritenuta prevalente, si è discostata da tale consolidato insegnamentoermeneutico, incorrendo in un errore di diritto che ha inevitabilmente inciso sullacorrettezza del complessivo procedimento di determinazione della pena.3.3. Anche la censura con cui la difesa eccepisce l’erronea applicazionedell’aumento di pena nella misura dei due terzi ai sensi dell’art. 99, commaquarto, cod. pen. è fondata.Dall’esame del capo di imputazione emerge, infatti, che al [OSCURATO:PERSONA] era statacontestata esclusivamente la «recidiva reiterata obbligatoria», senza alcunaulteriore specificazione in ordine alle condizioni previste dall’art. 99, commasecondo, cod. pen. e, segnatamente, senza alcun riferimento alla recidivaspecifica, infraquinquennale o commessa durante o dopo l’esecuzione della pena.Ne consegue che la contestazione riguardava la sola recidiva reiterata semplice enon anche una delle forme di recidiva reiterata qualificata contemplate dagli artt.99, commi secondo e quarto, cod. pen., alle quali il legislatore ricollega un piùgravoso trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, applicando un aumento di pena pari ai due terzi, ha pertantoprincipio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che la meracontestazione della recidiva reiterata non è sufficiente a ricomprendere anche leipotesi di recidiva reiterata qualificata, essendo necessario che le specifichecondizioni previste dall’art. 99, comma secondo, cod. pen. siano oggetto di unae puntuale contestazione, avuto riguardo alle differenti conseguenzesanzionatorie che ne derivano (Sez. 3, n. 14233 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 279289 – 02; Sez. 6, Sentenza n. 45511 del 26/10/2023, Iussi, nonmassimata).Pertanto, in assenza di una contestazione delle forme qualificate di recidivapreviste dall’art. 99, comma secondo, cod. pen., e non essendo stata svoltaalcuna specifica motivazione sul punto, la Corte di appello avrebbe dovutoapplicare il solo aumento della metà previsto per la recidiva reiterata semplice aisensi dell’art. 99, commi primo e quarto, cod. pen., e non quello, più gravoso,dei due terzi erroneamente adottato.3.4. Deve essere, infine, ribadito il principio di diritto secondo il quale, in caso diconcorso omogeneo di circostanze a effetto speciale, l’individuazione dellacircostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente previstanon può comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo siapiù elevato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore (Sez. U, n. 20798 del24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01; in senso conforme, di recente, Sez. 2,n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, non massimata sul punto)4. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per procederedirettamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. alla luce dellanuova formulazione dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.Deve, preliminarmente, osservarsi che le statuizioni concernenti sia ladiminuzione di pena per il tentativo, applicata dalla Corte territoriale nella misuradella metà sia gli aumenti per la continuazione, quantificati in mesi cinque direclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuno dei due reati-satellite, non hannoformato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente e risultano, pertanto,sottratte al devolutum.Ne consegue che, una volta emendati gli errori di diritto riscontrati nelprocedimento di determinazione della pena seguito dai giudici di appello, questaCorte può procedere direttamente alla corretta determinazione della pena sullabase degli elementi già definitivamente acquisiti al processo non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto.A tal fine, deve assumersi quale pena base per il più grave reato di tentataestorsione aggravata contestato al capo A) quella individuata dalla Corte diappello in anni cinque di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. Su taletrattamento sanzionatorio deve essere applicato l’aumento previsto dall’art. 63,comma quarto, cod. pen. con conseguente determinazione della pena in annisette e mesi sei di reclusione ed euro 2.700,00 di multa.Solo successivamente, in conformità ai principi che regolano il rapporto tracircostanze aggravanti e delitto tentato, deve operarsi la diminuzione previstadall’art. 56 cod. pen., nella misura già ritenuta congrua dai giudici di merito,pervenendosi così alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 1.350,00di multa. A tale trattamento sanzionatorio devono, infine, essere aggiunti gliaumenti per la continuazione, nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro500,00 di multa per ciascuno degli ulteriori due episodi di tentata estorsioneritenuti avvinti dal medesimo disegno criminoso. All’esito delle indicate operazionidi calcolo, la pena deve essere, pertanto, rideterminata in anni quattro e mesisette di reclusione ed euro 2.350,00 di multa, pena che si applica al ricorrente insostituzione di quella erroneamente calcolata dai giudici di merito.5. La pronuncia di annullamento, adottata in accoglimento dei primi tre motivi diricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], deve essere estesa, ai sensi dell’art.587 cod. proc. pen., al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ricorrendone i presuppostinormativamente richiesti, ancorché costui non abbia articolato autonome especifiche censure in relazione al medesimo segmento decisorio oggetto dicaducazione, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Sul punto, è opportuno ribadire che, ai fini dell’operatività dell’istitutodell’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, il coimputato deveessere qualificato come “non ricorrente” non soltanto quando sia rimastoestraneo al giudizio di legittimità ma anche quando, pur partecipandovi, nonabbia investito con un motivo puntuale la parte della sentenza poi annullata inaccoglimento di doglianze prive di carattere esclusivamente personale. In altritermini, la mera presenza nel giudizio di cassazione non esclude l’applicazionedell’art. 587 cod. proc. pen. qualora l’impugnazione non abbia preso di mira, conspecifica devoluzione, il punto oggetto della decisione rescindente.La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l’effetto estensivodell’annullamento opera in favore di tutti i coimputati che versino nella medesimacondizione processuale e sostanziale, allorché la statuizione rescindente siasorretta, come nella fattispecie, da motivi di natura oggettiva e, pertanto, nonriconducibili a ragioni strettamente personali (Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015,dep. 2016, Aresu, Rv. 266686-01; Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Germinario,Rv. 278226 – 01; Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 - 02).Ne deriva che l’annullamento pronunciato nei confronti di deve essere estesoanche all’imputato [OSCURATO:PERSONA], posto che la censura accolta non attiene aprofili individuali o esclusivamente personali bensì involge un vizio che incideoggettivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; di talché laratio decidendi impone l’adozione della medesima soluzione rescindente anche infavore del coimputato che non ha formalmente impugnato, con specifico motivo,tale parte della decisione.Tanto premesso, il trattamento sanzionatorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] deveessere rideterminato secondo i criteri di seguito indicati. Assunta quale pena baseper il reato più grave di tentata estorsione aggravata contestato al capo A) quellaindividuata dalla Corte di appello, pari ad anni cinque di reclusione ed euro1.800,00 di multa, occorre applicare l’aumento previsto dall’art. 63, commaquarto, cod. pen., con conseguente determinazione della pena in anni sette emesi sei di reclusione ed euro 2.700,00 di multa. Su tale pena deve quindi essereoperata la diminuzione prevista dall’art. 56 cod. pen. per il delitto tentato, nellamisura già ritenuta congrua dai giudici di merito, con conseguente riduzione adanni tre e mesi nove di reclusione ed euro 1.350,00 di multa. Alla pena cosìottenuta va infine aggiunto l’aumento per la continuazione, determinato in mesicinque di reclusione ed euro 500,00 di multa con riferimento all’ulteriore episodiodi tentata estorsione. La pena complessiva deve pertanto essere definitivamenterideterminata in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.850,00 di multa,in sostituzione di quella erroneamente quantificata dai giudici di merito.6. Il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La Corte territoriale ha erroneamente confermato la statuizione con cui ilTribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] interdetto in modo perpetuo daipubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena conconseguente violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen.Occorre rilevare, in proposito, che ai fini dell'applicazione delle pene accessoriedell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, in caso di più reatiunificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misuradella pena base stabilita in concreto per il reato più grave e non a quellacomplessiva risultante dall'aumento a titolo di continuazione (Sez. 5, n. 28584del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240–01; Sez. 1, n. 8216 del 06/12/2017,Ngwoke, Rv. 272408-01; Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022, D’Alterio, Rv. 283439–01, in motivazione; Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862–03).Nel caso di specie, i giudici di appello hanno rideterminato la pena irrogata per ilreato più grave di tentata estorsione in anni 4 e mesi 2 di reclusione e quindi, inmisura inferiore agli anni 5 di reclusione con conseguente applicabilità della solapena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.Deve essere, quindi, eliminata la pena accessoria della interdizione legaleapplicata a [OSCURATO:PERSONA] e sostituta la pena accessoria della interdizioneperpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, perl'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamentosanzionatorio, rideterminando le pene loro rispettivamente inflitte in anni quattro,mesi due di reclusione ed euro 1.850,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e in anni quattro,mesi sette di reclusione ed euro 2.350,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]). Elimina la penaaccessoria della interdizione legale applicata a [OSCURATO:PERSONA] e sostituiscela pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quellatemporanea per la durata di anni cinque. Dichiara inammissibile il ricorso diCampese [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 14 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]Agostini