CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 26169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 77/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AVELLINO n. 1099/2022, depositata il 14/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].FATTO E DIRITTO 1. La compagnia di assicurazioni UnipolSai ha agito in via esecutiva in rivalsa contro [OSCURATO:PERSONA] con pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Avellino. L’esecutato ha proposto opposizione, contestando soprattutto l’esistenza del titolo, consistente nella sentenza di primo grado oggetto di provvedimento di sospensione, sotto diversi profili: ma il giudice adito, qualificatala ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., l’ha dichiarata inammissibile per tardività. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato su sette motivi: cui resiste con controricorso la UnipolSAI. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. 3. È superfluo dar conto dei sette motivi di impugnazione, poiché il giudizio di merito risulta inficiato da una nullità processuale, che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio in via preliminare. Infatti, i terzi pignorati Fondazione ENPAM e INPS, gestione Inpdap, non hanno mai preso parte al giudizio, ragion per cui il contraddittorio non risulta integro ab origine. Al riguardo, si osserva che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass. n. 13533 e n. 39973/2021, seguite da numerose successive). La non integrità originaria del contraddittorio –rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità – preclude la disamina del merito dell’opposizione e delle doglianze avverso la sentenza di unico grado (così impedendo di applicare il principio di Cass. sez. U. n.36596/2021 ad almeno una di quelle), da definirsi inutiliter data; ed impone, ex officio, la cassazione della decisione di merito con rinvio, ex artt. 383 e 354, cod. proc. civ., al giudice di unico grado per rinnovare il giudizio, previa integrazione del contraddittorio coi suddetti litisconsorti necessari. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso,cassa la sentenza e rinvia la causa, ex artt. 383 e 354 c.p.c., anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, affinché, previa integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari, rinnovi il giudizio. Così deciso in Ro