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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02971/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha riformato - condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - la pronuncia del Giudice di pace della medesima città, che aveva assolto l'imputato, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale - è inammissibile perché, oltre a essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, tende, in realtà, a contestare la motivazione della sentenza di secondo grado e la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, attraverso una rivalutazione delle fonti probatorie; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend.

Così deciso, il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha riformato - condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - la pronuncia del Giudice di pace della medesima città, che aveva assolto l'imputato, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale - è inammissibile perché, oltre a essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, tende, in realtà, a contestare la motivazione della sentenza di secondo grado e la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, attraverso una rivalutazione delle fonti probatorie; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend. Così deciso, il 22
Sentenza Cassazione n. 02971/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris