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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02877/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA Visti gli atti, la sentenza, il ricorso ed i motivi aggiunti; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 19 ottobre 2021 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I Difensori di D'AGOSTA Rosario, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto emesso - in sede di rinvio a seguito di annullamento ad opera di Sez. 6, n. 21524 del 18/06/2020, D'Agosta - dalla Seconda Sezione Penale della Corte d'appello di Catania in data I° aprile 2021, di conferma del decreto in data 2 maggio 2019 con il quale il Tribunale di Ragusa aveva disposto la misura di prevenzione della confisca dell'intero patrimonio del proposto, in quanto attinto da indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia: "Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 7 d.lgs. n. 159/2011 e 125, co. 3, c.p.p.

Inadempimento dell'obbligo di provvedere con decreto motivato".

Il decreto impugnato non si conforma ai principi di diritto sanciti dalla sentenza rescindente né prende posizione in merito a tutte le doglianze formulate dalla difesa nel proprio atto di gravame avverso il precedente decreto della medesima Corte d'appello, successivamente annullato dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, in relazione alla pericolosità qualificata del prevenuto ed alla formazione illecita del suo patrimonio.

Tali omissioni denotano il vizio di radicale difetto di motivazione ex artt. 7 d.lgs. n. 159/2011 e 125, co. 3, c.p.p., denunciabile per cassazione.

La sentenza rescindente, richiamato il concetto di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso alla stregua del principio di cui a Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, ne aveva ritenuto la violazione da parte del primo decreto d'appello per la mancanza di un'adeguata illustrazione di natura ed entità dell'apporto del D'Agosta alle due associazioni di cui avrebbe fatto parte, ossia dapprima la Stidda dappoi [OSCURATO:PERSONA].

Il decreto impugnato non fa cenno alle circostanze che avrebbero contraddistinto il contributo offerto dal D'Agosta alla consorteria di appartenenza, identificata non più anche, come nel primo decreto d'appello, nella Stidda, ma solo in [OSCURATO:PERSONA].Esso, a priori, non verifica neppure l'ascrivibilità al D'Agosta d'una condotta funzionale agli interessi di alcun sodalizio, facendone riposare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su un'indefinita vicinanza solo ad un gruppo di [OSCURATO:PERSONA], del quale, però, non individua componenti, programma operativo e zona d'insediamento.

Esso riassume, nelle pagine iniziali, i trentasette rilievi principali contenuti nell'atto d'appello, ma poi non prende posizione rispetto ad essi.

Anche sotto tale profilo sussiste il dedotto vizio di difetto assoluto di motivazione.

2.2. Con il secondo, assai articolato, motivo si denuncia: "Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 4, lett. a), 16, co. 1, lett. a), 29 d.lgs. n. 159/2011.

Inesistenza della motivazione del decreto in ordine alla presunta pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA]Agosta, ravvisata con giudizio 'ora per allora'.

Il motivo di cui si tratta è incentrato sulla pretesa erronea valutazione incidentale di pericolosità sociale qualificata dagli indizi di appartenenza mafiosa effettuata a carico del D'Agosta.

Premettono i ricorrenti che la proposta di applicazione di misura di prevenzione personale è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa per difetto di attualità della pericolosità sociale, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato; nondimeno il decreto impugnato ha ritenuto che gli indizi disponibili potessero comunque accreditare un giudizio di pregressa appartenenza del D'Agosta alla mafia, sulla base delle propalazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia DOILO Giuseppe, FERMA Giovanni e GRAVINA Biagio, lette in connessione con i procedimenti penali coinvolgenti il D'Agosta.

Già nell'atto d'appello avverso il decreto annullato si era evidenziato come le chiamate in correità o in reità, pur non richiedendo riscontri individualizzanti, debbano essere adeguatamente vagliate.

Sicché vizi costituiti da assenza di autonomia genetica, circolarità e genericità del narrato devono essere valutati anche in sede di prevenzione.

Il decreto impugnato si espone a violazione di legge sia nella parte in cui è rimasto silente sui predetti temi nella parte in cui ha senz'altro ratificato le conclusioni dei primi giudici in merito al giudizio di attendibilità dei collaboratori.

In particolare, con riferimento al Doilo, nell'atto d'appello si era censurata la genericità del suo narrato, stando al quale il D'Agosta si sarebbe inserito all'interno del mercato delle cd. macchinette per videogiochi nel Comune di Vittoria dapprima grazie all'ausilio della locale Stidda, gruppo all'epoca capeggiato dal Ferma, dal quale il Doilo sostiene di avere appreso le informazioni in suo possesso, successivamente facendosi il medesimo D'Agosta promotore dell'ingresso di [OSCURATO:PERSONA].

Nell'atto d'appello si era rilevato - senza che la Corte d'appello, nel decreto impugnato, si sia soffermata sul punto - come del tutto assente fosse la prova del successivo avvicinamento del prevenuto, dopo la parentesi stiddara, a [OSCURATO:PERSONA]: avvicinamento che sarebbe avvenuto per il tramite di D'AGOSTA Ciccio, presunto elemento di spicco dell'associazione, che il Doilo ha indicato in un primo momento come parente (zio) di D'[OSCURATO:PERSONA], salvo poi negare la conoscenza di alcun rapporto di parentela tra i due.

Sempre nell'atto d'appello non si era aggiunto come il Doilo fosse soggetto di giovane età (cl. 1982) ed avesse riferito in merito a circostanze che non poteva avere direttamente conosciuto.

Il decreto impugnato, pur prendendo atto della fondatezza del rilievo difensivo, ha tuttavia ritenuto, con valutazione solo ipotetica, che il collaboratore avesse contezza diretta di quanto raccontato con riferimento ai primi anni Duemila.

Nulla il decreto impugnato dice sul fatto che Doilo si era costituito parte civile contro il coimputato D'Agosta, nel procedimento per rissa aggravata, manifestando pertanto un chiaro interesse personale ad accusare quest'ultimo.

Analoghi rilievi critici valgono per il Ferma.

Questi, oltre ad avere riferito che il D'Agosta gestiva il settore delle macchinette in maniera illecita, avvalendosi per lo più di macchinette irregolari, ossia non tassate, e che tali macchinette erano state installate inizialmente a Vittoria nel 1997, dopo che lo stesso propalante aveva concesso una sorta di autorizzazione a collocarle presso il "vecchio Coccolido", ha specificato che "subito dopo" era stato tratto in arresto unitamente al suo gruppo, salvo venire a sapere da terzi che il D'Agosta, nel giro di qualche anno, aveva fatto fortuna.

Già in sede d'appello si era sottolineato come queste dichiarazioni non consentissero di ritenere raggiunta la prova di appartenenza mafiosa del proposto, tanto più che il collaboratore, al pari del cognato Doilo, non ha mai indicato i nomi di coloro che avrebbero illecitamente sponsorizzato il D'Agosta, essendosi limitato a riferire che costui sarebbe stato supportato dapprima dalla mafia vittoriese e successivamente "dai catanesi".

Su tutti tali rilievi il decreto impugnato non prende posizione alcuna.

Il decreto impugnato - innovando rispetto ai precedenti provvedimenti di merito - evoca a fondamento dell'appartenenza mafiosa del D'Agosta altresì le dichiarazioni del Gravina, già appartenente a [OSCURATO:PERSONA] vittoriese, il quale avrebbe riferito che il D'Agosta "non creava problemi" a [OSCURATO:PERSONA].

Detto decreto è così giunto ad escludere che il D'Agosta sia appartenuto alla Stidda, concludendo per la sua risalente appartenenza a [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia spiegare perché egli, pur appartenendo a [OSCURATO:PERSONA], abbia dovuto chiedere l'autorizzazione alla Stidda, né perché questa dapprima gliel'abbia negata e poi concessa, nonostante che egli appartenesse al gruppo rivale.

Inoltre il decreto impugnato assume ad elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni del Gravina il fatto che il D'Agosta abbia effettuato "numerosi acquisti" a partire dai primi anni Duemila, "in assenza di redditi che potessero in qualche modo giustificarli": ciò in violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 59/2011, il quale impone di apprezzare in via autonoma la sussistenza della pericolosità qualificata.

Infine, con riferimento alle dichiarazioni di tutti e tre i collaboratori, il decreto impugnato lascia inesplorato il tema dell'ausilio che la mafia vittoriese/catanese avrebbe tratto dall'apporto del D'Agosta.

Sotto altro profilo, il quadro informativo offerto dai collaboratori non può - a differenza di quanto ritenuto dal decreto impugnato - essere considerato supportato dalle risultanze dei procedimenti penali che attingono il D'Agosta.

Detto decreto richiama due vicende: quella concernente le lesioni in danno del Doilo e quella concernente la minaccia aggravata dal metodo mafioso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni.

In riferimento alla prima, le lesioni, originariamente contestate come tentato omicidio, sono state ritenute dai giudici meramente colpose.

La Corte d'appello - che, alla stregua della 5 7-) sentenza rescindente, avrebbe dovuto render conto della rilevanza di lesioni solo colpose - ha invece ritenuto irrilevante in concreto l'elemento psicologico, nel momento in cui, nel contesto della rissa che contrapponeva il gruppo del D'Agosta al gruppo degli stiddari del Doilo, estrasse una pistola per sparare.

Il decreto impugnato - laddove evidenzia che il D'Agosta non aveva altro scopo di contestare al [OSCURATO:PERSONA] i furti subiti da FEBBO Alessandro, se non quello di affermare il potere della propria associazione criminale - inammissibilmente riscrive il giudicato penale per il solo reato di rissa intervenuto a carico sia del D'Agosta che del Doilo e del [OSCURATO:PERSONA], trasformandola in una vicenda dimostrativa del pieno inserimento del D'Agosta in [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzando il dato mai emerso in sede penale secondo cui il D'Agosta ha agito per offrire protezione agli imprenditori soggetti al suo controllo.

I Giudici di merito - che non hanno chiarito come si concili l'affermata appartenenza alla mafia del D'Agosta con la sua assenza di precedenti penali e di polizia per fatti riguardanti associazioni mafiose - hanno mancato di apprezzare i fatti scrutinati in sede penale con l'effettività di un'autonoma valutazione.

Ancor più evidente - secondo i ricorrenti - è il vizio di motivazione con riferimento alla presunta minaccia, aggravata dall'impiego del metodo mafioso, posta in essere dal D'Agosta ai danni dell'ex collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello non ha dato conto dell'interposizione di impugnazione avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Catania che ha condannato per tale titolo il D'Agosta alla pena - condizionalmente sospesa - di sei mesi di reclusione ed ha ignorato tutti gli argomenti difensivi relativamente alla vicenda di cui si tratta.

Nell'atto d'appello si era evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] - estromesso dal programma di protezione perché resosi responsabile di evasione in data 24 agosto 2014 ed in data 17 settembre 2014 - aveva ragioni di astio nei confronti del D'Agosta, poiché, come dallo stesso riferito nella denuncia sporta in data 11 settembre 2014, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del D'Agosta in merito alle lesioni in danno del Doilo.

In disparte quanto ritenuto dalla Corte d'appello (secondo cui invece il D'Agosta nutriva maggior rancore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del procedimento per rissa e lesioni), quel che è importante è domandarsi quale connessione le minacce al Cirnni denotino rispetto all'unico tema rilevante dell'appartenenza del D'Agosta alla mafia.

Sotto questo profilo, emerge la violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 159/2011.

Invero rispetto al D'Agosta - appartenuto ma non più appartenente alla mafia - non è compatibile la presunzione secondo la quale l'appartenenza investe tendenzialmente l'intero arco di vita del partecipe.

I due fatti di rilievo penale a carico del D'Agosta non ne dimostrano l'appartenenza alla mafia e sono isolati.

Anzi, il secondo giudizio relativo alle minacce al [OSCURATO:PERSONA], seguendo la stessa impostazione della Corte d'appello nel decreto impugnato, trova origine nella vicenda della rissa di cui al primo, poiché il D'Agosta avrebbe minacciato il [OSCURATO:PERSONA] a causa dell'astio nutrito nei suoi confronti in seguito alle dichiarazioni che quest'ultimo aveva reso a carico del medesimo con riferimento alla rissa.

Su tali malferme basi, la Corte d'appello ha improvvisato un giudizio incidentale di pericolosità qualificata del prevenuto nell'intervallo temporale, del tutto arbitrario, dal 2000 al 2014.

La Corte d'appello - proseguono i ricorrenti - ha disatteso il proprio compito di accertare la pericolosità sociale pregressa del D'Agosta in una prospettiva eziologica.

Nella specie, il decreto impugnato non esplicita né l'utilità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto per effetto delle condotte ascritte al prevenuto, né i termini del presunto accordo che costui avrebbe siglato con i propri ignoti interlocutori mafiosi, né la reale consistenza della protezione mafiosa goduta dal medesimo e quella che costui avrebbe a sua volta assicurato ai commercianti della zona, né il modo in cui i rapporti del D'Agosta con la mafia hanno interagito con la formazione illecita del suo patrimonio.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia: "Annullamento del decreto per violazione degli artt. 16 e 24 d.lgs. n. 159/2011.

L'omessa considerazione dei principi sanciti da Cass., Sez.

Un., 26 giugno 2014, n. 4880, Spinelli e da Corte cost., sent. n. 24/2019".

Il decreto impugnato ha ritenuto la formazione illecita dell'intero patrimonio del proposto implicito nel giudizio di pericolosità, contravvenendo all'indicazione della Sesta Sezione che, nella sentenza rescindente, quantunque abbia ritenuto assorbito nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, concernente la pericolosità del prevenuto, quello concernente la formazione del suo patrimonio, ha rimarcato, per il caso di affermazione della pericolosità sociale, la necessaria modulazione della confisca in funzione del collegamento cronologico e causale tra le singole acquisizioni patrimoniali ed i periodi di manifestazione della pericolosità.

Il decreto impugnato seguita a non prendere posizione sulle censure che già in appello si appuntavano contro la confisca totalitaria dei beni del D'Agosta sul presupposto della loro generalizzata provenienza illecita, a sua volta argomentata unicamente sulla scorta delle descritte risalenti vicende processuali, peraltro relative a fatti privi di ogni portata lucrativa.

La Corte d'appello avrebbe dovuto verificare l'origine e/o il successivo inquinamento mafioso dell'intero patrimonio del proposto.

Invece, sovrapponendo l'explanans all'explanandum, ha giustificato l'ablazione unicamente sulla sperequazione tra i redditi dichiarati dal proposto e dai suoi familiari e l'accumulo del patrimonio immobiliare nel periodo di riferimento (primi anni 2000-2014).

Tuttavia, già per stessa ammissione dei collaboratori, sulle propalazioni dei quali la Corte d'appello ha fondato il proprio giudizio, l'attività del D'Agosta ebbe inizio negli anni Novanta, ossia prima del presunto ingresso del prevenuto in [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre la Corte d'appello ha omesso ogni riferimento ai canali di acquisto dei beni confiscati.

Invero, nei contesti di pericolosità da reato, accanto al vincolo temporale destinato a regolare i rapporti tra pericolosità sociale ed illecito arricchimento, è esigibile un rapporto di connessione qualitativa tra i due requisiti, in grado di circoscrivere l'applicazione della confisca a quei soli beni acquisiti nello svolgimento di attività tipicamente riferibili alle classi e alle figure di reato previste dalla legge.

La Corte d'appello ha mancato di spiegare come il D'Agosta abbia fatto fortuna sfruttando le proprie aderenze mafiose.

Dire - come Essa fa - che il D'Agosta è (o è stato) imprenditore esponenziale della mafia, senza specificare come il suo patrimonio si sia formato e sia stato poi incrementato, significa omettere il nucleo probatorio essenziale dell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] si sofferma sulla consulenza tecnica dei Difensori, mediante la quale era stata censurata l'erroneità del metodo ricostruttivo delle spese familiari e dei volumi di affari riferibili al proposto.Il decreto impugnato ignora la portata delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da BUONUOMO Giuseppe, soggetto indifferente, secondo cui l'installazione dei giochi da parte del D'Agosta all'interno del suo locale deriva da una semplice iniziativa del prevenuto (e non da una pressione alimentata dalle entrature mafiose del proposto, come riferito dal Ferma).

Detto decreto omette di considerare che, come mai negato dai Giudici di merito, il D'Agosta svolge continuativamente proficua attività lavorativa sin dalla metà degli anni Settanta e conseguentemente di indicare i reati che avrebbero generato provviste illecite.

3. Con atto depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021, i ricorrenti propongono un motivo aggiunto, volto a denunciare: "Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 4, lett. a), 7, 16, co.

I, lett. a), 29 d.lgs. n. 159/2011.

Inadempimento dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.

Inesistenza della motivazione in ordine alla presunta pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA]Agosta, ravvisata con giudizio 'ora per allora".

I ricorrenti, ribadite le argomentazioni di cui al ricorso, con particolare riguardo a quelle dei primi due motivi, approfondiscono il profilo della mera apparenza della motivazione del decreto impugnato, con riferimento ai riscontri addotti dalla Corte d'appello alle dichiarazioni del Doilo.

Rilevano che, al contrario dì quanto affermato dalla Corte d'appello, AVOLA Massimiliano e ROTANTE Gianluca, chiamati a rispondere in passato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per essere stati ritenuti partecipi di una consorteria attiva nel Comune di Vittoria e in zone limitrofe, sono stati irrevocabilmente assolti.

Le sentenze del Tribunale di Ragusa in data 9 settembre 2016 e della Corte di appello di Catania in data 9 giugno 2020 (allegate all'atto per stralci) smentiscono il Doilo e contrastano le supposizioni della Corte di appello accreditanti collateralità mafiose del D'Agosta.

4. Con requisitoria scritta datata 19 ottobre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso ed il motivo aggiunto, per evidente sovrapponibilità delle censure in ciascuno articolate, possono essere esaminati congiuntamente.

1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati nei sensi che si passa a precisare; infondato è invece il motivo aggiunto.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso.

2. Mette conto di premettere che, con la sentenza rescindente, la Sesta Sezione di questa Suprema Corte ha annullato con rinvio il primo decreto emesso dalla Corte d'appello di Catania a conferma della confisca di tutti i beni direttamente ed indirettamente riconducibili al D'Agosta sul fondamento delle seguenti analitiche argomentazioni: - la Corte d'appello non aveva fatto corretta applicazione del concetto di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso rilevante nel diritto della prevenzione, di cui a Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512, ricomprendente una condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione" in senso stretto, si sostanzia pur sempre in un'azione che, quand'anche isolata, sia tuttavia funzionale agli scopi associativi, con esclusione di situazioni di mera contiguità o vicinanza al gruppo criminale ovvero di alcuna collateralità non stanziantesi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine; - la Corte d'appello aveva "omesso di spiegare" "in cosa fosse consistita la condotta posta in essere dal D'Agosta in maniera funzionale alle finalità delle due associazioni di stampo mafioso richiamate nella motivazione del decreto impugnato", ovvero, in allora, dapprima la Stidda indi [OSCURATO:PERSONA], per essersi limitata a "collegare" l'appartenenza del prevenuto alle medesime, con riferimento, -- "per un verso, in maniera del tutto generica e indeterminata, al fatto che egli avesse potuto iniziare e continuare la sua attività di installazione in locali pubblici di macchine da gioco del tipo videopoker 'grazie al sostegno' di quelle associazioni mafiose, attività [...] 'strettamente connessa agli interessi economici' di quei gruppi criminali, senza alcuna precisazione circa la natura e la portata di tali connessioni";-- "per altro verso, al suo coinvolgimento nel ferimento del Doilo, in relazione al quale non è stato però chiarito per quale ragione tale episodio fosse riferibile ad una faida tra appartenenti a gruppi mafiosi contrapposti, né tanto meno spiegato come sia possibile che [...] il D'Agosta abbia finito per rispondere a titolo di mera colpa delle lesioni personali patite da quella persona offesa".

2.1. Rilevati siffatti vizi del primo decreto, la Sesta Sezione ha enunciato il principio di diritto cui il Giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi, osservando che "occorre, invece, una adeguata illustrazione della natura e della entità dell'apporto che sarebbe stato dato dall'odierno ricorrente alla vita e alla realizzazione degli scopi di tali associazioni mafiose", natura ed entità - prosegue la Sesta Sezione tornando al rilievo di un ulteriore profilo di non condivisibilità del decreto sottoposto al suo esame - non "desumibile dal mero richiamo - anch'esso operato in maniera molto indeterminata - alla intervenuta condanna del D'Agosta per un episodio di minacce aggravate dall'impiego del metodo mafioso".

3. A fronte di quanto precede, il Giudice di rinvio, nel decreto impugnato, compie una scelta di campo del tutto diversa dai primi due Giudici nella ricostruzione storica della condotta partecipativa del D'Agosta, poiché esclude la rilevanza: talché l'unico segmento di condotta rilevante è quello, residuale, che riguarda la partecipazione a [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Così delimitato l'ambito dell'accertamento, esordisce il Giudice di rinvio rilevando che il giudizio di pericolosità sociale qualificata del D'Agosta riposa "essenzialmente" - sulle dichiarazioni di tre collaboratori: il Doilo, il Ferma ed il Gravina; - sulle "emergenze" di due procedimenti penali a carico del D'Agosta, rispettivamente per rissa e lesioni colpose ai danni del Doilo e per minacce aggravate dal metodo mafioso ai danni del [OSCURATO:PERSONA].

3.2. In particolare, avuto riguardo al Doilo, espunta la parte del suo narrato riguardante gli anni Novanta del secolo scorso (perché concernente l'avvicinamento del D'Agosta alla Stidda in ragione di quanto dal Dolio appreso dal Ferma, genero di LATINO Vincenzo, a sua volta esponente apicale di detta associazione), in relazione al periodo successivo, osserva il Giudice di rinvio che "poteva" il Doilo "certamente avere contezza diretta di quanto raccontato".

Pertanto, per quanto a conoscenza del Doilo il D'Agosta - "apparteneva ad una famiglia che negli anni era affiliata a [OSCURATO:PERSONA]"; - nel periodo antecedente alla rissa "si era dedicato alla gestione delle macchinette videopoker" ed era rimasto "in contatto con persone vicine e/o appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]", dovendosi tali persone essere individuate - alla stregua delle specificazioni subito in appresso compiute nel decreto impugnato - nell'Avola e nel Rotante, i quali - "effettivamente acclarato che [..] erano esponenti di Cosa nostra (v. nota del GICO della Guardia di Finanza del 9.2.2017 prot. n. 80480)" - "al momento del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], noto esponente di Cosa nostra, avevano preso le parti di tale organizzazione criminale".

3.3. Le dichiarazioni del Ferma riscontrano - ad avviso del Giudice di rinvio - il racconto del Dolio, relativamente alla pur odiernamente irrilevante prima parte, quella cioè sull'avvicinamento del D'Agosta alla Stidda, dal momento che il Ferma, appartenente alla Stidda, riferisce che il D'Agosta "all'incirca nel 1997 ebbe a cercarlo per ottenere da lui l'autorizzazione all'installazione delle 'macchinette -, settore sul quale "la Stidda aveva messo gli occhi", ragion per cui l'autorizzazione sarebbe dal Ferma stata concessa solo per l'installazione di un'unica macchinetta.

Nondimeno - osserva il Giudice di rinvio - il contributo del Ferma non si spinge oltre, atteso il suo pressoché immediato "arresto".

3.4. Rileva invece, ancorché sul piano di un mero indizio, da unirsi però - secondo il Giudice di rinvio - alla ricostruzione delle vicende giudiziarie del D'Agosta "e, soprattutto, [a]l dato dei numerosi acquisti effettuati dal D'Agosta proprio a partire dai primi anni 2000", il portato dichiarativo di altro collaboratore, il Gravina, "già appartenente a [OSCURATO:PERSONA] vittoriese", secondo cui il D'Agosta "non creava problemi' a [OSCURATO:PERSONA]".

3.5. Prosegue quindi il Giudice di rinvio ad analizzare gli episodi delittuosi di cui ai due procedimenti penali a carico del D'Agosta.

3.5.1. In rapporto al primo, relativo a fatti di rissa e lesioni riqualificate come colpose, rileva detto Giudice che è "definitivamente acclarato che i due gruppi" - quello del D'Agosta e quello contrapposto degli stiddari - si erano scontrati a causa dei furti del [OSCURATO:PERSONA] in danno di un chiosco del Febbo ove il D'Agosta aveva installato alcune macchinette.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il D'Agosta lo aveva schiaffeggiato.

Nella susseguente "zuffa", originata dalla restituzione dello schiaffo da parte del [OSCURATO:PERSONA], avevano preso parte il D'Agosta, suo fratello Salvatore e l'Avola, da una parte, il Cirnni, il Doilo ed il Latino, dall'altra.

In siffatto contesto - precisa il Giudice di rinvio - "mentre [OSCURATO:PERSONA]Agosta utilizzava un coltello, [OSCURATO:PERSONA]Agosta estraeva una pistola con la quale sparava alcuni colpi d'arma da fuoco che andavano a colpire di striscio [OSCURATO:PERSONA]".

3.5.2. Il secondo episodio delittuoso riguarda le minacce di morte perpetrate dal D'Agosta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per il quale il primo aveva riportato condanna in primo grado.

In risposta alla doglianza difensiva, avanzata nell'atto d'appello, secondo cui le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], espulso dal programma di protezione per duplice evasione, sarebbero state rese strumentalmente per essere egli riammesso a detto programma, tanto più considerati i "motivi di astio che intercorrevano tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Agosta in ragione delle dichiarazioni rese dal primo a carico del secondo in relazione all'episodio della rissa", scrive il Giudice di rinvio che "a nutrire astio" era semmai il D'Agosta e non il [OSCURATO:PERSONA] per essersi costui rivolto ai sodali della Stidda al fine di punirlo e per averne provocato la sottoposizione ad un procedimento penale, come dimostrato dal fatto che le minacce risalgono al 10.9.2014 e l'udienza preliminare davanti al GUP di Ragusa risale ad un mese dopo.

4. A fronte di quanto precede, non merita condivisione quella parte delle censure di cui ai primi due motivi di ricorso e funditus al motivo aggiunto con cui i ricorrenti denunciano avere il Giudice di rinvio omesso di motivare sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, nonostante che nel giudizio di prevenzione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non necessitino di essere riscontrate, consta invece aver sottoposto a vaglio critico l'attendibilità del Doilo, specificando che, in rapporto a quanto da questi riferito con riguardo alle attività del D'Agosta negli anni Novanta del secolo scorso, la sua fonte di conoscenza era rappresentata dal Ferma e che, in rapporto invece alle successive attività del D'Agosta, egli ben poteva avere conoscenza diretta dei fatti, atteso il raggiungimento di un'età ormai adulta.

4.2. Alla luce di tale bipartizione del narrato del Doilo, evidenzia il Giudice di rinvio che, effettivamente, circa l'essersi il D'Agosta rivolto allo stiddaro Ferma per ottenere l'autorizzazione ad installare le macchinette, soccorre la conferma del tutto indipendente giust'appunto del Ferma.

4.3. Con riferimento alla seconda parte del narrato del Doilo, a termini della quale il D'Agosta apparteneva ad una famiglia affiliata a [OSCURATO:PERSONA] e, nel periodo antecedente alla rissa, aveva guadagnato molti soldi con le macchinette, mantenendo contatti con esponenti di [OSCURATO:PERSONA], quali l'Avola ed il Rotante, il Giudice di rinvio espressamente osserva - con un'affermazione non fatta segno di critica né nel ricorso per cassazione che ne occupa, né nell'atto d'appello - che l'Avola ed il Rotante, "al momento del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], noto esponente di [OSCURATO:PERSONA], avevano preso le parti di tale organizzazione criminale", soggiungendo come - giusta la ricordata nota del GICO della Guardia di Finanza - fosse "stato effettivamente acclarato che Avola e Rotante erano esponenti di Cosa nostra".

4.3.1. Fermo che anche la nota in questione non è fatta segno di critica né nel ricorso per cassazione né nell'atto d'appello, i ricorrenti, in sede di motivi aggiunti, sostengono la tesi dell'inattendibilità del Doilo poiché sia l'Avola che il Rotante sono andati assolti dagli addebiti concernenti la loro intraneità a [OSCURATO:PERSONA].

4.3.2. A questo riguardo, nondimeno, deve rilevarsi come le due sentenze di cui si tratta - di cui i ricorrenti, benché anteriori al giudizio di rinvio, non indicano essere già state versate in atti, in guisa da non poter pertanto rimproverare al provvedimento impugnato di non averne tenuto conto - constino viepiù prodotte dinanzi a questa Suprema Corte solo per estratto, mancando, in particolare, l'intera motivazione della prima, specialmente nella parte dedicata alla disamina della contestazione di appartenenza dell'Avola e del Rotante alla cd. cosca Procopio: all'evidenza, un tale difetto allegatorio impedisce in radice al Collegio di apprezzare la rilevanza delle due sentenze in parola ai fini della dimostrazione della fondatezza della tesi difensiva sostenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti.4.3.3.

Peraltro, dalla lettura del primo capo d'imputazione, a termini del quale l'Avola ed il Rotante erano chiamati, insieme ad altri, a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 416-bis cod. pen., emerge che la contestazione riguardava l'"aver preso parte ad un'associazione di tipo mafioso, riconducibile, in forza della pregressa appartenenza di AVOLA Massimiliano, a quella già denominata clan Piscopo [...]".

Siffatta "pregressa appartenenza" trova conferma in un'affermazione - non contestata - di cui al decreto motivato (laddove, a p. 12, si legge che "I'Avola risulta infatti essere stato definitivamente condannato per associazione mafiosa"), che dunque si sottrae alla censura, mossa nel motivo aggiunto, di contraddittorietà rispetto all'accertamento penale.

4.3.4. A fronte di quanto precede, non può ritenersi che il Giudice di rinvio non abbia scandagliato, risolvendolo positivamente, il tema dell'attendibilità del Doilo.

4.4. Quanto al Ferma ed al Gravina, decisivo è che nessuna specifica doglianza concernente il profilo della loro attendibilità risulta formulata né nel ricorso per cassazione né, per vero, prima ancora, nell'atto d'appello, l'uno e l'altro limitatisi a contestare la valenza indiziaria delle loro dichiarazioni: sicché il tema resta precluso nel giudizio di legittimità.

5. Passando ad esaminare le censure che i ricorrenti rivolgono alla ricostruzione degli elementi indiziari operata dal provvedimento impugnato in risposta ai rilievi critici di cui alla sentenza rescindente, esse, invece, colgono nel segno.

5.1. Invero, ad avviso del Collegio, il Giudice di rinvio, come rilevato sia dai ricorrenti sia anche dal Procuratore Generale nella sua articolata requisitoria, non ha assolto allo specifico compito demandatogli dalla sentenza rescindente di ricostruire - in svolgimento del principio di diritto di cui a Sez.

U, n. 111 del 2018, Gattuso, Rv. 271512 - "natura" e "portata" delle "connessioni", alla stregua di un contributo funzionalmente, e quindi causalmente apprezzabile, del D'Agosta rispetto non già, genericamente, a [OSCURATO:PERSONA], ma ad un ben individuato gruppo di [OSCURATO:PERSONA] attivo in un determinato perimetro del comprensorio vittoriese.

5.2. A questo riguardo, è dunque fondata la denuncia di sostanziale omessa motivazione, sub specie di una motivazione marcatamente inadeguata in quanto tautologica e meramente apparente, sviluppata funditus nel primo motivo di ricorso (cfr. in part. p. 3), per non avere il Giudice di rinvio fatto "cenno alle circostanze di tempo e luogo, ai termini, alle condizioni e alle modalità che avrebbero contraddistinto l'apporto del D'Agosta alla presunta consorteria di appartenenza", atteso che, per assolvere il compito di individuare - secondo le prescrizioni della sentenza rescindente - "natura" e "portata" delle "connessioni" del D'Agosta con [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di rinvio avrebbe dovuto preliminarmente dar conto - sulla base delle concrezioni probatorie esaminate e di eventuali altre - delle linee generali dell'aggregazione mafiosa, rispondente ad un gruppo di [OSCURATO:PERSONA] contrapposto, in un certo territorio di Vittoria o anche del vittoriese, alla Stidda, giacché è l'indizio di partecipazione a tale gruppo a costituire l'indefettibile e basilare presupposto applicativo della misura di prevenzione.

5.3. L'affermazione di appartenenza del D'Agosta a [OSCURATO:PERSONA] tout court, fatta dal Giudice di rinvio sulla base - in occasione della rissa - della contrapposizione del gruppo del D'Agosta a quello stiddaro, è estremamente generica, sol che si consideri come - a fronte di una caratterizzazione in certo qual modo finanche maggiormente connotata degli stiddari in ragione dell'esclamazione del Doilo "perché lui lo sapeva [OSCURATO:PERSONA] ca c'erumu nuatri comu compunenti ra Stidda" - il predetto gruppo del D'Agosta risulta, invece, enucleato meramente, e perciò insufficientemente, in negativo, cioè solo perché contrapposto agli stiddari.

Detto gruppo dunque - nella ricostruzione proposta dal decreto impugnato - non possiede una caratterizzazione sua propria né, a voler essere precisi, esibisce in positivo un'inequivoca e comunque comprovata riconducibilità al fronte di [OSCURATO:PERSONA], risultando oltretutto in tal guisa composto, in disparte che dal D'Agosta e dall'Avola, unicamente dal fratello del D'Agosta, Salvatore, il cui intervento alla rissa può tuttavia spiegarsi in ragione, non soltanto della comune militanza in [OSCURATO:PERSONA], ma altresì del puro e semplice legame parentale.

5.4. In conseguenza di ciò, l'enucleazione del ruolo del D'Agosta, sulla scorta delle emergenze del procedimento penale per rissa e lesioni colpose, come protettore degli "imprenditori soggetti al controllo da eventuali azioni criminose perpetrate nei loro confronti" - oltreché introdurre una prospettiva fattuale che non trova alcun momento di raccordo con la stessa ricostruzione storica propugnata dal decreto impugnato circa le origini delle fortune del D'Agosta in ragione della ben diversa attività dell'installazione e messa in opera delle macchinette - rappresenta, allo stato, un'inammissibile petitio principi!, sia per la mancata delineazione dell'effettiva consistenza di un gruppo, ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], effettivamente esercitante alcun controllo su un preciso territorio, in effetti rimasto indeterminato finanche spazialmente, sia per la mancata argomentazione dell'esistenza di un effettivo insieme di imprenditori, tra cui segnatamente il Febbo, a quel territorio collegati e perciò a quel controllo soggetti.

5.5. In effetti, fermo il principio della - più volte predicata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte - autonomia valutativa del Giudice della prevenzione rispetto al Giudice penale dei fatti devoluti alla cognizione di quest'ultimo, con il solo limite negativo dell'affermazione, in sede penale, dell'insussistenza di detti fatti o della loro non attribuibilità all'autore, avuto riguardo al procedimento per rissa e lesioni testé richiamato (alle cui sorti è inscindibilmente connesso anche l'altro, atteso che è lo stesso Giudice di rinvio ad affermare che le minacce del D'Agosta al Crimi, oggetto di questo secondo, trovano spiegazione alla luce della pendenza a carico del D'agosta del primo), il decreto impugnato esibisce un'incompleta ed insufficiente risposta ai puntuali rilievi della sentenza rescindente nel momento in cui a questa oppone, ai fini del giudizio di pericolosità sociale qualificata, da un lato, la rilevanza del delitto di rissa e, dall'altro, all'opposto, l'irrilevanza del titolo meramente colposo delle lesioni (così definitivamente derubricata l'originaria contestazione di tentato omicidio, già medio tempore degradata in quella di lesioni dolose).

Infatti, nonostante lo sforzo argomentativo profuso dalla Corte d'appello per spiegare che la natura riconosciuta come solo colposa delle lesioni dal D'Agosta cagionate al Dolio mediante l'esplosione di un colpo di arma da fuoco in occasione della rissa passa in secondo piano rispetto alla pregnanza in sé dell'esplosione di detto colpo, tuttavia è proprio il significato di scontro tra due gruppi mafiosi contrapposti, attribuito alla rissa in ragione di un travalicamento della mera occasio da cui questa è sorta, ossia un semplice furto perpetrato dal [OSCURATO:PERSONA] nel chiosco del Febbo, a rappresentare - allo stato, in difetto di approfondimenti di contesto che consentano di collocare nella dimensione spazio- temporale di riferimento i due suddetti gruppi e la loro stessa rivalità, la quale purtuttavia non avrebbe impedito al D'Agosta, secondo il decreto impugnato, di originariamente rivolgersi alla Stidda per avere il permesso di collocare le macchinette nel vittoriese - una speculazione autoreferenziale, che si avvita cioè su se stessa, senza essere sorretta da elementi concreti di supporto.

5.6. Ed invero l'appartenenza del D'Agosta ad un non meglio precisato - nel decreto impugnato - gruppo di [OSCURATO:PERSONA] vittoriese, senza che si sia tra l'altro approfondita entità e natura delle pur accennate costanti sue frequentazioni con esponenti di [OSCURATO:PERSONA] attivi anche nelle regioni settentrionali del Paese - non può argomentarsi dal mero "non creare problemi" a [OSCURATO:PERSONA] da parte del D'Agosta con le macchinette, siccome riferito dal Gravina: pur volendosi valorizzare - in adesione a quanto fatto, nondimeno acriticamente, dal Giudice di rinvio - il rilievo che "da tale espressione gli inquirenti hanno dedotto che il Gravina avesse implicitamente indicato quale fosse l'area di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]Agosta, ossia Cosa nostra vittoriese, alla quale, appunto, non creava problemi", un simile rilievo è comunque insufficiente ad individuare con esigibile concretezza, non già soltanto l'area", ma propriamente il gruppo delinquenziale di appartenenza del D'Agosta e le linee essenziali, in seno ad esso, del suo agire.

5.7. Ciò è tanto più vero in quanto il decreto impugnato non si perita di sviluppare l'indicazione fornita dal Dolio - meramente accennata nel decreto stesso - secondo cui "[il] D'Agosta apparteneva", di per sé, "ad una famiglia che negli anni era affiliata a [OSCURATO:PERSONA]", in guisa tale da argomentare profili di continuità dell'agire del D'Agosta - segnatamente coltivando il settore delle macchinette, fattore purtuttavia assunto come propulsivo del suo accumulo di ricchezze sproporzionate - rispetto alle pregresse sfere d'intervento della sua stessa famiglia.

5.8. Né, ulteriormente, il presupposto della pericolosità sociale può essere ancorato - come invece parzialmente fatto nel decreto impugnato - all'emersione di siffatto accumulo di ricchezze, peraltro neppure minimamente dettagliato, da parte del D'Agosta a partire dai primi anni Duemila, in coincidenza cioè con l'inizio della sua pretesa collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], atteso che un tanto costituisce un'evidente inversione metodologica rispetto all'accertamento che il Giudice deve compiere ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione in specie della confisca, dovendo il medesimo prima verificare la ricorrenza di precisi indici di appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso, onde trarne, nondimeno solo in un secondo momento, logiche conseguenze sul piano di un corrispondentemente ingiustificato incremento patrimoniale.

6. In conclusione, stanti le superiori considerazioni, deve rilevarsi che, alla stessa stregua di quanto ritenuto dalla sentenza rescindente a proposito del primo decreto della Corte d'appello, anche il decreto impugnato, per quanto fornisca una suggestiva rappresentazione della cornice ambientale - permeata da logiche lato sensu mafiose - entro la quale il D'Agosta è risultato muoversi, non offre tuttavia una solida ricostruzione storica della stessa, né a fortiori individua l'apparizione e la permanenza sulla scena del D'Agosta attraverso la descrizione di sue condotte, non già solo latamente consone alle dinamiche di permeazione della criminalità organizzata nel territorio, ma dotate di un sufficiente grado di concretezza che consentano, eventualmente sotto il segno di un orizzonte più ampio delle emergenze dei due procedimenti che lo attingono, di apprezzarne con sufficiente e persuasivo grado di concretezza un suo contributo funzionalmente orientato all'esistenza di un ben individuato sodalizio criminoso, dal quale egli stesso abbia potuto ritrarre benefici economicamente valutabili.

7. Un tanto impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per un nuovo giudizio.

8. Invero, alle rilevate mancanze del decreto impugnato è chiamato a porre nuovamente il Giudice di rinvio, avendo altresì cura di considerare che, quantunque l'ultimo motivo di ricorso resti assorbito dall'accoglimento dei primi due, a misura che pervenisse ad apprezzare la ricorrenza di indizi sufficienti a dimostrare l'appartenenza del D'Agosta ad un'associazione di tipo mafioso, ai fini dell'ulteriore specifico compito di determinare il quantum confiscabile, pur nella pacifica irrilevanza della configurabilità di un nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto (Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo e altro, Rv. 272376-01; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244-01; Sez. 6, n. 6570 del 25/01/2012, Brandi e altro, Rv. 252039-01; Sez. 6, n. 36762 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 226655-01), sarebbe comunque vincolato alla p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA Visti gli atti, la sentenza, il ricorso ed i motivi aggiunti; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 19 ottobre 2021 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I Difensori di D'AGOSTA Rosario, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto emesso - in sede di rinvio a seguito di annullamento ad opera di Sez. 6, n. 21524 del 18/06/2020, D'Agosta - dalla Seconda Sezione Penale della Corte d'appello di Catania in data I° aprile 2021, di conferma del decreto in data 2 maggio 2019 con il quale il Tribunale di Ragusa aveva disposto la misura di prevenzione della confisca dell'intero patrimonio del proposto, in quanto attinto da indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia: "Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 7 d.lgs. n. 159/2011 e 125, co. 3, c.p.p. Inadempimento dell'obbligo di provvedere con decreto motivato". Il decreto impugnato non si conforma ai principi di diritto sanciti dalla sentenza rescindente né prende posizione in merito a tutte le doglianze formulate dalla difesa nel proprio atto di gravame avverso il precedente decreto della medesima Corte d'appello, successivamente annullato dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, in relazione alla pericolosità qualificata del prevenuto ed alla formazione illecita del suo patrimonio. Tali omissioni denotano il vizio di radicale difetto di motivazione ex artt. 7 d.lgs. n. 159/2011 e 125, co. 3, c.p.p., denunciabile per cassazione. La sentenza rescindente, richiamato il concetto di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso alla stregua del principio di cui a Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, ne aveva ritenuto la violazione da parte del primo decreto d'appello per la mancanza di un'adeguata illustrazione di natura ed entità dell'apporto del D'Agosta alle due associazioni di cui avrebbe fatto parte, ossia dapprima la Stidda dappoi [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto impugnato non fa cenno alle circostanze che avrebbero contraddistinto il contributo offerto dal D'Agosta alla consorteria di appartenenza, identificata non più anche, come nel primo decreto d'appello, nella Stidda, ma solo in [OSCURATO:PERSONA].Esso, a priori, non verifica neppure l'ascrivibilità al D'Agosta d'una condotta funzionale agli interessi di alcun sodalizio, facendone riposare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su un'indefinita vicinanza solo ad un gruppo di [OSCURATO:PERSONA], del quale, però, non individua componenti, programma operativo e zona d'insediamento. Esso riassume, nelle pagine iniziali, i trentasette rilievi principali contenuti nell'atto d'appello, ma poi non prende posizione rispetto ad essi. Anche sotto tale profilo sussiste il dedotto vizio di difetto assoluto di motivazione. 2.2. Con il secondo, assai articolato, motivo si denuncia: "Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 4, lett. a), 16, co. 1, lett. a), 29 d.lgs. n. 159/2011. Inesistenza della motivazione del decreto in ordine alla presunta pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA]Agosta, ravvisata con giudizio 'ora per allora'. Il motivo di cui si tratta è incentrato sulla pretesa erronea valutazione incidentale di pericolosità sociale qualificata dagli indizi di appartenenza mafiosa effettuata a carico del D'Agosta. Premettono i ricorrenti che la proposta di applicazione di misura di prevenzione personale è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa per difetto di attualità della pericolosità sociale, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato; nondimeno il decreto impugnato ha ritenuto che gli indizi disponibili potessero comunque accreditare un giudizio di pregressa appartenenza del D'Agosta alla mafia, sulla base delle propalazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia DOILO Giuseppe, FERMA Giovanni e GRAVINA Biagio, lette in connessione con i procedimenti penali coinvolgenti il D'Agosta. Già nell'atto d'appello avverso il decreto annullato si era evidenziato come le chiamate in correità o in reità, pur non richiedendo riscontri individualizzanti, debbano essere adeguatamente vagliate. Sicché vizi costituiti da assenza di autonomia genetica, circolarità e genericità del narrato devono essere valutati anche in sede di prevenzione. Il decreto impugnato si espone a violazione di legge sia nella parte in cui è rimasto silente sui predetti temi nella parte in cui ha senz'altro ratificato le conclusioni dei primi giudici in merito al giudizio di attendibilità dei collaboratori. In particolare, con riferimento al Doilo, nell'atto d'appello si era censurata la genericità del suo narrato, stando al quale il D'Agosta si sarebbe inserito all'interno del mercato delle cd. macchinette per videogiochi nel Comune di Vittoria dapprima grazie all'ausilio della locale Stidda, gruppo all'epoca capeggiato dal Ferma, dal quale il Doilo sostiene di avere appreso le informazioni in suo possesso, successivamente facendosi il medesimo D'Agosta promotore dell'ingresso di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'atto d'appello si era rilevato - senza che la Corte d'appello, nel decreto impugnato, si sia soffermata sul punto - come del tutto assente fosse la prova del successivo avvicinamento del prevenuto, dopo la parentesi stiddara, a [OSCURATO:PERSONA]: avvicinamento che sarebbe avvenuto per il tramite di D'AGOSTA Ciccio, presunto elemento di spicco dell'associazione, che il Doilo ha indicato in un primo momento come parente (zio) di D'[OSCURATO:PERSONA], salvo poi negare la conoscenza di alcun rapporto di parentela tra i due. Sempre nell'atto d'appello non si era aggiunto come il Doilo fosse soggetto di giovane età (cl. 1982) ed avesse riferito in merito a circostanze che non poteva avere direttamente conosciuto. Il decreto impugnato, pur prendendo atto della fondatezza del rilievo difensivo, ha tuttavia ritenuto, con valutazione solo ipotetica, che il collaboratore avesse contezza diretta di quanto raccontato con riferimento ai primi anni Duemila. Nulla il decreto impugnato dice sul fatto che Doilo si era costituito parte civile contro il coimputato D'Agosta, nel procedimento per rissa aggravata, manifestando pertanto un chiaro interesse personale ad accusare quest'ultimo. Analoghi rilievi critici valgono per il Ferma. Questi, oltre ad avere riferito che il D'Agosta gestiva il settore delle macchinette in maniera illecita, avvalendosi per lo più di macchinette irregolari, ossia non tassate, e che tali macchinette erano state installate inizialmente a Vittoria nel 1997, dopo che lo stesso propalante aveva concesso una sorta di autorizzazione a collocarle presso il "vecchio Coccolido", ha specificato che "subito dopo" era stato tratto in arresto unitamente al suo gruppo, salvo venire a sapere da terzi che il D'Agosta, nel giro di qualche anno, aveva fatto fortuna. Già in sede d'appello si era sottolineato come queste dichiarazioni non consentissero di ritenere raggiunta la prova di appartenenza mafiosa del proposto, tanto più che il collaboratore, al pari del cognato Doilo, non ha mai indicato i nomi di coloro che avrebbero illecitamente sponsorizzato il D'Agosta, essendosi limitato a riferire che costui sarebbe stato supportato dapprima dalla mafia vittoriese e successivamente "dai catanesi". Su tutti tali rilievi il decreto impugnato non prende posizione alcuna. Il decreto impugnato - innovando rispetto ai precedenti provvedimenti di merito - evoca a fondamento dell'appartenenza mafiosa del D'Agosta altresì le dichiarazioni del Gravina, già appartenente a [OSCURATO:PERSONA] vittoriese, il quale avrebbe riferito che il D'Agosta "non creava problemi" a [OSCURATO:PERSONA]. Detto decreto è così giunto ad escludere che il D'Agosta sia appartenuto alla Stidda, concludendo per la sua risalente appartenenza a [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia spiegare perché egli, pur appartenendo a [OSCURATO:PERSONA], abbia dovuto chiedere l'autorizzazione alla Stidda, né perché questa dapprima gliel'abbia negata e poi concessa, nonostante che egli appartenesse al gruppo rivale. Inoltre il decreto impugnato assume ad elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni del Gravina il fatto che il D'Agosta abbia effettuato "numerosi acquisti" a partire dai primi anni Duemila, "in assenza di redditi che potessero in qualche modo giustificarli": ciò in violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 59/2011, il quale impone di apprezzare in via autonoma la sussistenza della pericolosità qualificata. Infine, con riferimento alle dichiarazioni di tutti e tre i collaboratori, il decreto impugnato lascia inesplorato il tema dell'ausilio che la mafia vittoriese/catanese avrebbe tratto dall'apporto del D'Agosta. Sotto altro profilo, il quadro informativo offerto dai collaboratori non può - a differenza di quanto ritenuto dal decreto impugnato - essere considerato supportato dalle risultanze dei procedimenti penali che attingono il D'Agosta. Detto decreto richiama due vicende: quella concernente le lesioni in danno del Doilo e quella concernente la minaccia aggravata dal metodo mafioso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni. In riferimento alla prima, le lesioni, originariamente contestate come tentato omicidio, sono state ritenute dai giudici meramente colpose. La Corte d'appello - che, alla stregua della 5 7-) sentenza rescindente, avrebbe dovuto render conto della rilevanza di lesioni solo colpose - ha invece ritenuto irrilevante in concreto l'elemento psicologico, nel momento in cui, nel contesto della rissa che contrapponeva il gruppo del D'Agosta al gruppo degli stiddari del Doilo, estrasse una pistola per sparare. Il decreto impugnato - laddove evidenzia che il D'Agosta non aveva altro scopo di contestare al [OSCURATO:PERSONA] i furti subiti da FEBBO Alessandro, se non quello di affermare il potere della propria associazione criminale - inammissibilmente riscrive il giudicato penale per il solo reato di rissa intervenuto a carico sia del D'Agosta che del Doilo e del [OSCURATO:PERSONA], trasformandola in una vicenda dimostrativa del pieno inserimento del D'Agosta in [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzando il dato mai emerso in sede penale secondo cui il D'Agosta ha agito per offrire protezione agli imprenditori soggetti al suo controllo. I Giudici di merito - che non hanno chiarito come si concili l'affermata appartenenza alla mafia del D'Agosta con la sua assenza di precedenti penali e di polizia per fatti riguardanti associazioni mafiose - hanno mancato di apprezzare i fatti scrutinati in sede penale con l'effettività di un'autonoma valutazione. Ancor più evidente - secondo i ricorrenti - è il vizio di motivazione con riferimento alla presunta minaccia, aggravata dall'impiego del metodo mafioso, posta in essere dal D'Agosta ai danni dell'ex collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello non ha dato conto dell'interposizione di impugnazione avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Catania che ha condannato per tale titolo il D'Agosta alla pena - condizionalmente sospesa - di sei mesi di reclusione ed ha ignorato tutti gli argomenti difensivi relativamente alla vicenda di cui si tratta. Nell'atto d'appello si era evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] - estromesso dal programma di protezione perché resosi responsabile di evasione in data 24 agosto 2014 ed in data 17 settembre 2014 - aveva ragioni di astio nei confronti del D'Agosta, poiché, come dallo stesso riferito nella denuncia sporta in data 11 settembre 2014, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del D'Agosta in merito alle lesioni in danno del Doilo. In disparte quanto ritenuto dalla Corte d'appello (secondo cui invece il D'Agosta nutriva maggior rancore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del procedimento per rissa e lesioni), quel che è importante è domandarsi quale connessione le minacce al Cirnni denotino rispetto all'unico tema rilevante dell'appartenenza del D'Agosta alla mafia. Sotto questo profilo, emerge la violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 159/2011. Invero rispetto al D'Agosta - appartenuto ma non più appartenente alla mafia - non è compatibile la presunzione secondo la quale l'appartenenza investe tendenzialmente l'intero arco di vita del partecipe. I due fatti di rilievo penale a carico del D'Agosta non ne dimostrano l'appartenenza alla mafia e sono isolati. Anzi, il secondo giudizio relativo alle minacce al [OSCURATO:PERSONA], seguendo la stessa impostazione della Corte d'appello nel decreto impugnato, trova origine nella vicenda della rissa di cui al primo, poiché il D'Agosta avrebbe minacciato il [OSCURATO:PERSONA] a causa dell'astio nutrito nei suoi confronti in seguito alle dichiarazioni che quest'ultimo aveva reso a carico del medesimo con riferimento alla rissa. Su tali malferme basi, la Corte d'appello ha improvvisato un giudizio incidentale di pericolosità qualificata del prevenuto nell'intervallo temporale, del tutto arbitrario, dal 2000 al 2014. La Corte d'appello - proseguono i ricorrenti - ha disatteso il proprio compito di accertare la pericolosità sociale pregressa del D'Agosta in una prospettiva eziologica. Nella specie, il decreto impugnato non esplicita né l'utilità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto per effetto delle condotte ascritte al prevenuto, né i termini del presunto accordo che costui avrebbe siglato con i propri ignoti interlocutori mafiosi, né la reale consistenza della protezione mafiosa goduta dal medesimo e quella che costui avrebbe a sua volta assicurato ai commercianti della zona, né il modo in cui i rapporti del D'Agosta con la mafia hanno interagito con la formazione illecita del suo patrimonio. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia: "Annullamento del decreto per violazione degli artt. 16 e 24 d.lgs. n. 159/2011. L'omessa considerazione dei principi sanciti da Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, Spinelli e da Corte cost., sent. n. 24/2019". Il decreto impugnato ha ritenuto la formazione illecita dell'intero patrimonio del proposto implicito nel giudizio di pericolosità, contravvenendo all'indicazione della Sesta Sezione che, nella sentenza rescindente, quantunque abbia ritenuto assorbito nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, concernente la pericolosità del prevenuto, quello concernente la formazione del suo patrimonio, ha rimarcato, per il caso di affermazione della pericolosità sociale, la necessaria modulazione della confisca in funzione del collegamento cronologico e causale tra le singole acquisizioni patrimoniali ed i periodi di manifestazione della pericolosità. Il decreto impugnato seguita a non prendere posizione sulle censure che già in appello si appuntavano contro la confisca totalitaria dei beni del D'Agosta sul presupposto della loro generalizzata provenienza illecita, a sua volta argomentata unicamente sulla scorta delle descritte risalenti vicende processuali, peraltro relative a fatti privi di ogni portata lucrativa. La Corte d'appello avrebbe dovuto verificare l'origine e/o il successivo inquinamento mafioso dell'intero patrimonio del proposto. Invece, sovrapponendo l'explanans all'explanandum, ha giustificato l'ablazione unicamente sulla sperequazione tra i redditi dichiarati dal proposto e dai suoi familiari e l'accumulo del patrimonio immobiliare nel periodo di riferimento (primi anni 2000-2014). Tuttavia, già per stessa ammissione dei collaboratori, sulle propalazioni dei quali la Corte d'appello ha fondato il proprio giudizio, l'attività del D'Agosta ebbe inizio negli anni Novanta, ossia prima del presunto ingresso del prevenuto in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la Corte d'appello ha omesso ogni riferimento ai canali di acquisto dei beni confiscati. Invero, nei contesti di pericolosità da reato, accanto al vincolo temporale destinato a regolare i rapporti tra pericolosità sociale ed illecito arricchimento, è esigibile un rapporto di connessione qualitativa tra i due requisiti, in grado di circoscrivere l'applicazione della confisca a quei soli beni acquisiti nello svolgimento di attività tipicamente riferibili alle classi e alle figure di reato previste dalla legge. La Corte d'appello ha mancato di spiegare come il D'Agosta abbia fatto fortuna sfruttando le proprie aderenze mafiose. Dire - come Essa fa - che il D'Agosta è (o è stato) imprenditore esponenziale della mafia, senza specificare come il suo patrimonio si sia formato e sia stato poi incrementato, significa omettere il nucleo probatorio essenziale dell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] si sofferma sulla consulenza tecnica dei Difensori, mediante la quale era stata censurata l'erroneità del metodo ricostruttivo delle spese familiari e dei volumi di affari riferibili al proposto.Il decreto impugnato ignora la portata delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da BUONUOMO Giuseppe, soggetto indifferente, secondo cui l'installazione dei giochi da parte del D'Agosta all'interno del suo locale deriva da una semplice iniziativa del prevenuto (e non da una pressione alimentata dalle entrature mafiose del proposto, come riferito dal Ferma). Detto decreto omette di considerare che, come mai negato dai Giudici di merito, il D'Agosta svolge continuativamente proficua attività lavorativa sin dalla metà degli anni Settanta e conseguentemente di indicare i reati che avrebbero generato provviste illecite. 3. Con atto depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021, i ricorrenti propongono un motivo aggiunto, volto a denunciare: "Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 4, lett. a), 7, 16, co. I, lett. a), 29 d.lgs. n. 159/2011. Inadempimento dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. Inesistenza della motivazione in ordine alla presunta pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA]Agosta, ravvisata con giudizio 'ora per allora". I ricorrenti, ribadite le argomentazioni di cui al ricorso, con particolare riguardo a quelle dei primi due motivi, approfondiscono il profilo della mera apparenza della motivazione del decreto impugnato, con riferimento ai riscontri addotti dalla Corte d'appello alle dichiarazioni del Doilo. Rilevano che, al contrario dì quanto affermato dalla Corte d'appello, AVOLA Massimiliano e ROTANTE Gianluca, chiamati a rispondere in passato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per essere stati ritenuti partecipi di una consorteria attiva nel Comune di Vittoria e in zone limitrofe, sono stati irrevocabilmente assolti. Le sentenze del Tribunale di Ragusa in data 9 settembre 2016 e della Corte di appello di Catania in data 9 giugno 2020 (allegate all'atto per stralci) smentiscono il Doilo e contrastano le supposizioni della Corte di appello accreditanti collateralità mafiose del D'Agosta. 4. Con requisitoria scritta datata 19 ottobre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso ed il motivo aggiunto, per evidente sovrapponibilità delle censure in ciascuno articolate, possono essere esaminati congiuntamente. 1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati nei sensi che si passa a precisare; infondato è invece il motivo aggiunto. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso. 2. Mette conto di premettere che, con la sentenza rescindente, la Sesta Sezione di questa Suprema Corte ha annullato con rinvio il primo decreto emesso dalla Corte d'appello di Catania a conferma della confisca di tutti i beni direttamente ed indirettamente riconducibili al D'Agosta sul fondamento delle seguenti analitiche argomentazioni: - la Corte d'appello non aveva fatto corretta applicazione del concetto di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso rilevante nel diritto della prevenzione, di cui a Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512, ricomprendente una condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione" in senso stretto, si sostanzia pur sempre in un'azione che, quand'anche isolata, sia tuttavia funzionale agli scopi associativi, con esclusione di situazioni di mera contiguità o vicinanza al gruppo criminale ovvero di alcuna collateralità non stanziantesi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine; - la Corte d'appello aveva "omesso di spiegare" "in cosa fosse consistita la condotta posta in essere dal D'Agosta in maniera funzionale alle finalità delle due associazioni di stampo mafioso richiamate nella motivazione del decreto impugnato", ovvero, in allora, dapprima la Stidda indi [OSCURATO:PERSONA], per essersi limitata a "collegare" l'appartenenza del prevenuto alle medesime, con riferimento, -- "per un verso, in maniera del tutto generica e indeterminata, al fatto che egli avesse potuto iniziare e continuare la sua attività di installazione in locali pubblici di macchine da gioco del tipo videopoker 'grazie al sostegno' di quelle associazioni mafiose, attività [...] 'strettamente connessa agli interessi economici' di quei gruppi criminali, senza alcuna precisazione circa la natura e la portata di tali connessioni";-- "per altro verso, al suo coinvolgimento nel ferimento del Doilo, in relazione al quale non è stato però chiarito per quale ragione tale episodio fosse riferibile ad una faida tra appartenenti a gruppi mafiosi contrapposti, né tanto meno spiegato come sia possibile che [...] il D'Agosta abbia finito per rispondere a titolo di mera colpa delle lesioni personali patite da quella persona offesa". 2.1. Rilevati siffatti vizi del primo decreto, la Sesta Sezione ha enunciato il principio di diritto cui il Giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi, osservando che "occorre, invece, una adeguata illustrazione della natura e della entità dell'apporto che sarebbe stato dato dall'odierno ricorrente alla vita e alla realizzazione degli scopi di tali associazioni mafiose", natura ed entità - prosegue la Sesta Sezione tornando al rilievo di un ulteriore profilo di non condivisibilità del decreto sottoposto al suo esame - non "desumibile dal mero richiamo - anch'esso operato in maniera molto indeterminata - alla intervenuta condanna del D'Agosta per un episodio di minacce aggravate dall'impiego del metodo mafioso". 3. A fronte di quanto precede, il Giudice di rinvio, nel decreto impugnato, compie una scelta di campo del tutto diversa dai primi due Giudici nella ricostruzione storica della condotta partecipativa del D'Agosta, poiché esclude la rilevanza: talché l'unico segmento di condotta rilevante è quello, residuale, che riguarda la partecipazione a [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Così delimitato l'ambito dell'accertamento, esordisce il Giudice di rinvio rilevando che il giudizio di pericolosità sociale qualificata del D'Agosta riposa "essenzialmente" - sulle dichiarazioni di tre collaboratori: il Doilo, il Ferma ed il Gravina; - sulle "emergenze" di due procedimenti penali a carico del D'Agosta, rispettivamente per rissa e lesioni colpose ai danni del Doilo e per minacce aggravate dal metodo mafioso ai danni del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. In particolare, avuto riguardo al Doilo, espunta la parte del suo narrato riguardante gli anni Novanta del secolo scorso (perché concernente l'avvicinamento del D'Agosta alla Stidda in ragione di quanto dal Dolio appreso dal Ferma, genero di LATINO Vincenzo, a sua volta esponente apicale di detta associazione), in relazione al periodo successivo, osserva il Giudice di rinvio che "poteva" il Doilo "certamente avere contezza diretta di quanto raccontato". Pertanto, per quanto a conoscenza del Doilo il D'Agosta - "apparteneva ad una famiglia che negli anni era affiliata a [OSCURATO:PERSONA]"; - nel periodo antecedente alla rissa "si era dedicato alla gestione delle macchinette videopoker" ed era rimasto "in contatto con persone vicine e/o appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]", dovendosi tali persone essere individuate - alla stregua delle specificazioni subito in appresso compiute nel decreto impugnato - nell'Avola e nel Rotante, i quali - "effettivamente acclarato che [..] erano esponenti di Cosa nostra (v. nota del GICO della Guardia di Finanza del 9.2.2017 prot. n. 80480)" - "al momento del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], noto esponente di Cosa nostra, avevano preso le parti di tale organizzazione criminale". 3.3. Le dichiarazioni del Ferma riscontrano - ad avviso del Giudice di rinvio - il racconto del Dolio, relativamente alla pur odiernamente irrilevante prima parte, quella cioè sull'avvicinamento del D'Agosta alla Stidda, dal momento che il Ferma, appartenente alla Stidda, riferisce che il D'Agosta "all'incirca nel 1997 ebbe a cercarlo per ottenere da lui l'autorizzazione all'installazione delle 'macchinette -, settore sul quale "la Stidda aveva messo gli occhi", ragion per cui l'autorizzazione sarebbe dal Ferma stata concessa solo per l'installazione di un'unica macchinetta. Nondimeno - osserva il Giudice di rinvio - il contributo del Ferma non si spinge oltre, atteso il suo pressoché immediato "arresto". 3.4. Rileva invece, ancorché sul piano di un mero indizio, da unirsi però - secondo il Giudice di rinvio - alla ricostruzione delle vicende giudiziarie del D'Agosta "e, soprattutto, [a]l dato dei numerosi acquisti effettuati dal D'Agosta proprio a partire dai primi anni 2000", il portato dichiarativo di altro collaboratore, il Gravina, "già appartenente a [OSCURATO:PERSONA] vittoriese", secondo cui il D'Agosta "non creava problemi' a [OSCURATO:PERSONA]". 3.5. Prosegue quindi il Giudice di rinvio ad analizzare gli episodi delittuosi di cui ai due procedimenti penali a carico del D'Agosta. 3.5.1. In rapporto al primo, relativo a fatti di rissa e lesioni riqualificate come colpose, rileva detto Giudice che è "definitivamente acclarato che i due gruppi" - quello del D'Agosta e quello contrapposto degli stiddari - si erano scontrati a causa dei furti del [OSCURATO:PERSONA] in danno di un chiosco del Febbo ove il D'Agosta aveva installato alcune macchinette. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il D'Agosta lo aveva schiaffeggiato. Nella susseguente "zuffa", originata dalla restituzione dello schiaffo da parte del [OSCURATO:PERSONA], avevano preso parte il D'Agosta, suo fratello Salvatore e l'Avola, da una parte, il Cirnni, il Doilo ed il Latino, dall'altra. In siffatto contesto - precisa il Giudice di rinvio - "mentre [OSCURATO:PERSONA]Agosta utilizzava un coltello, [OSCURATO:PERSONA]Agosta estraeva una pistola con la quale sparava alcuni colpi d'arma da fuoco che andavano a colpire di striscio [OSCURATO:PERSONA]". 3.5.2. Il secondo episodio delittuoso riguarda le minacce di morte perpetrate dal D'Agosta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per il quale il primo aveva riportato condanna in primo grado. In risposta alla doglianza difensiva, avanzata nell'atto d'appello, secondo cui le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], espulso dal programma di protezione per duplice evasione, sarebbero state rese strumentalmente per essere egli riammesso a detto programma, tanto più considerati i "motivi di astio che intercorrevano tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Agosta in ragione delle dichiarazioni rese dal primo a carico del secondo in relazione all'episodio della rissa", scrive il Giudice di rinvio che "a nutrire astio" era semmai il D'Agosta e non il [OSCURATO:PERSONA] per essersi costui rivolto ai sodali della Stidda al fine di punirlo e per averne provocato la sottoposizione ad un procedimento penale, come dimostrato dal fatto che le minacce risalgono al 10.9.2014 e l'udienza preliminare davanti al GUP di Ragusa risale ad un mese dopo. 4. A fronte di quanto precede, non merita condivisione quella parte delle censure di cui ai primi due motivi di ricorso e funditus al motivo aggiunto con cui i ricorrenti denunciano avere il Giudice di rinvio omesso di motivare sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, nonostante che nel giudizio di prevenzione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non necessitino di essere riscontrate, consta invece aver sottoposto a vaglio critico l'attendibilità del Doilo, specificando che, in rapporto a quanto da questi riferito con riguardo alle attività del D'Agosta negli anni Novanta del secolo scorso, la sua fonte di conoscenza era rappresentata dal Ferma e che, in rapporto invece alle successive attività del D'Agosta, egli ben poteva avere conoscenza diretta dei fatti, atteso il raggiungimento di un'età ormai adulta. 4.2. Alla luce di tale bipartizione del narrato del Doilo, evidenzia il Giudice di rinvio che, effettivamente, circa l'essersi il D'Agosta rivolto allo stiddaro Ferma per ottenere l'autorizzazione ad installare le macchinette, soccorre la conferma del tutto indipendente giust'appunto del Ferma. 4.3. Con riferimento alla seconda parte del narrato del Doilo, a termini della quale il D'Agosta apparteneva ad una famiglia affiliata a [OSCURATO:PERSONA] e, nel periodo antecedente alla rissa, aveva guadagnato molti soldi con le macchinette, mantenendo contatti con esponenti di [OSCURATO:PERSONA], quali l'Avola ed il Rotante, il Giudice di rinvio espressamente osserva - con un'affermazione non fatta segno di critica né nel ricorso per cassazione che ne occupa, né nell'atto d'appello - che l'Avola ed il Rotante, "al momento del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], noto esponente di [OSCURATO:PERSONA], avevano preso le parti di tale organizzazione criminale", soggiungendo come - giusta la ricordata nota del GICO della Guardia di Finanza - fosse "stato effettivamente acclarato che Avola e Rotante erano esponenti di Cosa nostra". 4.3.1. Fermo che anche la nota in questione non è fatta segno di critica né nel ricorso per cassazione né nell'atto d'appello, i ricorrenti, in sede di motivi aggiunti, sostengono la tesi dell'inattendibilità del Doilo poiché sia l'Avola che il Rotante sono andati assolti dagli addebiti concernenti la loro intraneità a [OSCURATO:PERSONA]. 4.3.2. A questo riguardo, nondimeno, deve rilevarsi come le due sentenze di cui si tratta - di cui i ricorrenti, benché anteriori al giudizio di rinvio, non indicano essere già state versate in atti, in guisa da non poter pertanto rimproverare al provvedimento impugnato di non averne tenuto conto - constino viepiù prodotte dinanzi a questa Suprema Corte solo per estratto, mancando, in particolare, l'intera motivazione della prima, specialmente nella parte dedicata alla disamina della contestazione di appartenenza dell'Avola e del Rotante alla cd. cosca Procopio: all'evidenza, un tale difetto allegatorio impedisce in radice al Collegio di apprezzare la rilevanza delle due sentenze in parola ai fini della dimostrazione della fondatezza della tesi difensiva sostenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti.4.3.3. Peraltro, dalla lettura del primo capo d'imputazione, a termini del quale l'Avola ed il Rotante erano chiamati, insieme ad altri, a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 416-bis cod. pen., emerge che la contestazione riguardava l'"aver preso parte ad un'associazione di tipo mafioso, riconducibile, in forza della pregressa appartenenza di AVOLA Massimiliano, a quella già denominata clan Piscopo [...]". Siffatta "pregressa appartenenza" trova conferma in un'affermazione - non contestata - di cui al decreto motivato (laddove, a p. 12, si legge che "I'Avola risulta infatti essere stato definitivamente condannato per associazione mafiosa"), che dunque si sottrae alla censura, mossa nel motivo aggiunto, di contraddittorietà rispetto all'accertamento penale. 4.3.4. A fronte di quanto precede, non può ritenersi che il Giudice di rinvio non abbia scandagliato, risolvendolo positivamente, il tema dell'attendibilità del Doilo. 4.4. Quanto al Ferma ed al Gravina, decisivo è che nessuna specifica doglianza concernente il profilo della loro attendibilità risulta formulata né nel ricorso per cassazione né, per vero, prima ancora, nell'atto d'appello, l'uno e l'altro limitatisi a contestare la valenza indiziaria delle loro dichiarazioni: sicché il tema resta precluso nel giudizio di legittimità. 5. Passando ad esaminare le censure che i ricorrenti rivolgono alla ricostruzione degli elementi indiziari operata dal provvedimento impugnato in risposta ai rilievi critici di cui alla sentenza rescindente, esse, invece, colgono nel segno. 5.1. Invero, ad avviso del Collegio, il Giudice di rinvio, come rilevato sia dai ricorrenti sia anche dal Procuratore Generale nella sua articolata requisitoria, non ha assolto allo specifico compito demandatogli dalla sentenza rescindente di ricostruire - in svolgimento del principio di diritto di cui a Sez. U, n. 111 del 2018, Gattuso, Rv. 271512 - "natura" e "portata" delle "connessioni", alla stregua di un contributo funzionalmente, e quindi causalmente apprezzabile, del D'Agosta rispetto non già, genericamente, a [OSCURATO:PERSONA], ma ad un ben individuato gruppo di [OSCURATO:PERSONA] attivo in un determinato perimetro del comprensorio vittoriese. 5.2. A questo riguardo, è dunque fondata la denuncia di sostanziale omessa motivazione, sub specie di una motivazione marcatamente inadeguata in quanto tautologica e meramente apparente, sviluppata funditus nel primo motivo di ricorso (cfr. in part. p. 3), per non avere il Giudice di rinvio fatto "cenno alle circostanze di tempo e luogo, ai termini, alle condizioni e alle modalità che avrebbero contraddistinto l'apporto del D'Agosta alla presunta consorteria di appartenenza", atteso che, per assolvere il compito di individuare - secondo le prescrizioni della sentenza rescindente - "natura" e "portata" delle "connessioni" del D'Agosta con [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di rinvio avrebbe dovuto preliminarmente dar conto - sulla base delle concrezioni probatorie esaminate e di eventuali altre - delle linee generali dell'aggregazione mafiosa, rispondente ad un gruppo di [OSCURATO:PERSONA] contrapposto, in un certo territorio di Vittoria o anche del vittoriese, alla Stidda, giacché è l'indizio di partecipazione a tale gruppo a costituire l'indefettibile e basilare presupposto applicativo della misura di prevenzione. 5.3. L'affermazione di appartenenza del D'Agosta a [OSCURATO:PERSONA] tout court, fatta dal Giudice di rinvio sulla base - in occasione della rissa - della contrapposizione del gruppo del D'Agosta a quello stiddaro, è estremamente generica, sol che si consideri come - a fronte di una caratterizzazione in certo qual modo finanche maggiormente connotata degli stiddari in ragione dell'esclamazione del Doilo "perché lui lo sapeva [OSCURATO:PERSONA] ca c'erumu nuatri comu compunenti ra Stidda" - il predetto gruppo del D'Agosta risulta, invece, enucleato meramente, e perciò insufficientemente, in negativo, cioè solo perché contrapposto agli stiddari. Detto gruppo dunque - nella ricostruzione proposta dal decreto impugnato - non possiede una caratterizzazione sua propria né, a voler essere precisi, esibisce in positivo un'inequivoca e comunque comprovata riconducibilità al fronte di [OSCURATO:PERSONA], risultando oltretutto in tal guisa composto, in disparte che dal D'Agosta e dall'Avola, unicamente dal fratello del D'Agosta, Salvatore, il cui intervento alla rissa può tuttavia spiegarsi in ragione, non soltanto della comune militanza in [OSCURATO:PERSONA], ma altresì del puro e semplice legame parentale. 5.4. In conseguenza di ciò, l'enucleazione del ruolo del D'Agosta, sulla scorta delle emergenze del procedimento penale per rissa e lesioni colpose, come protettore degli "imprenditori soggetti al controllo da eventuali azioni criminose perpetrate nei loro confronti" - oltreché introdurre una prospettiva fattuale che non trova alcun momento di raccordo con la stessa ricostruzione storica propugnata dal decreto impugnato circa le origini delle fortune del D'Agosta in ragione della ben diversa attività dell'installazione e messa in opera delle macchinette - rappresenta, allo stato, un'inammissibile petitio principi!, sia per la mancata delineazione dell'effettiva consistenza di un gruppo, ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], effettivamente esercitante alcun controllo su un preciso territorio, in effetti rimasto indeterminato finanche spazialmente, sia per la mancata argomentazione dell'esistenza di un effettivo insieme di imprenditori, tra cui segnatamente il Febbo, a quel territorio collegati e perciò a quel controllo soggetti. 5.5. In effetti, fermo il principio della - più volte predicata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte - autonomia valutativa del Giudice della prevenzione rispetto al Giudice penale dei fatti devoluti alla cognizione di quest'ultimo, con il solo limite negativo dell'affermazione, in sede penale, dell'insussistenza di detti fatti o della loro non attribuibilità all'autore, avuto riguardo al procedimento per rissa e lesioni testé richiamato (alle cui sorti è inscindibilmente connesso anche l'altro, atteso che è lo stesso Giudice di rinvio ad affermare che le minacce del D'Agosta al Crimi, oggetto di questo secondo, trovano spiegazione alla luce della pendenza a carico del D'agosta del primo), il decreto impugnato esibisce un'incompleta ed insufficiente risposta ai puntuali rilievi della sentenza rescindente nel momento in cui a questa oppone, ai fini del giudizio di pericolosità sociale qualificata, da un lato, la rilevanza del delitto di rissa e, dall'altro, all'opposto, l'irrilevanza del titolo meramente colposo delle lesioni (così definitivamente derubricata l'originaria contestazione di tentato omicidio, già medio tempore degradata in quella di lesioni dolose). Infatti, nonostante lo sforzo argomentativo profuso dalla Corte d'appello per spiegare che la natura riconosciuta come solo colposa delle lesioni dal D'Agosta cagionate al Dolio mediante l'esplosione di un colpo di arma da fuoco in occasione della rissa passa in secondo piano rispetto alla pregnanza in sé dell'esplosione di detto colpo, tuttavia è proprio il significato di scontro tra due gruppi mafiosi contrapposti, attribuito alla rissa in ragione di un travalicamento della mera occasio da cui questa è sorta, ossia un semplice furto perpetrato dal [OSCURATO:PERSONA] nel chiosco del Febbo, a rappresentare - allo stato, in difetto di approfondimenti di contesto che consentano di collocare nella dimensione spazio- temporale di riferimento i due suddetti gruppi e la loro stessa rivalità, la quale purtuttavia non avrebbe impedito al D'Agosta, secondo il decreto impugnato, di originariamente rivolgersi alla Stidda per avere il permesso di collocare le macchinette nel vittoriese - una speculazione autoreferenziale, che si avvita cioè su se stessa, senza essere sorretta da elementi concreti di supporto. 5.6. Ed invero l'appartenenza del D'Agosta ad un non meglio precisato - nel decreto impugnato - gruppo di [OSCURATO:PERSONA] vittoriese, senza che si sia tra l'altro approfondita entità e natura delle pur accennate costanti sue frequentazioni con esponenti di [OSCURATO:PERSONA] attivi anche nelle regioni settentrionali del Paese - non può argomentarsi dal mero "non creare problemi" a [OSCURATO:PERSONA] da parte del D'Agosta con le macchinette, siccome riferito dal Gravina: pur volendosi valorizzare - in adesione a quanto fatto, nondimeno acriticamente, dal Giudice di rinvio - il rilievo che "da tale espressione gli inquirenti hanno dedotto che il Gravina avesse implicitamente indicato quale fosse l'area di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]Agosta, ossia Cosa nostra vittoriese, alla quale, appunto, non creava problemi", un simile rilievo è comunque insufficiente ad individuare con esigibile concretezza, non già soltanto l'area", ma propriamente il gruppo delinquenziale di appartenenza del D'Agosta e le linee essenziali, in seno ad esso, del suo agire. 5.7. Ciò è tanto più vero in quanto il decreto impugnato non si perita di sviluppare l'indicazione fornita dal Dolio - meramente accennata nel decreto stesso - secondo cui "[il] D'Agosta apparteneva", di per sé, "ad una famiglia che negli anni era affiliata a [OSCURATO:PERSONA]", in guisa tale da argomentare profili di continuità dell'agire del D'Agosta - segnatamente coltivando il settore delle macchinette, fattore purtuttavia assunto come propulsivo del suo accumulo di ricchezze sproporzionate - rispetto alle pregresse sfere d'intervento della sua stessa famiglia. 5.8. Né, ulteriormente, il presupposto della pericolosità sociale può essere ancorato - come invece parzialmente fatto nel decreto impugnato - all'emersione di siffatto accumulo di ricchezze, peraltro neppure minimamente dettagliato, da parte del D'Agosta a partire dai primi anni Duemila, in coincidenza cioè con l'inizio della sua pretesa collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], atteso che un tanto costituisce un'evidente inversione metodologica rispetto all'accertamento che il Giudice deve compiere ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione in specie della confisca, dovendo il medesimo prima verificare la ricorrenza di precisi indici di appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso, onde trarne, nondimeno solo in un secondo momento, logiche conseguenze sul piano di un corrispondentemente ingiustificato incremento patrimoniale. 6. In conclusione, stanti le superiori considerazioni, deve rilevarsi che, alla stessa stregua di quanto ritenuto dalla sentenza rescindente a proposito del primo decreto della Corte d'appello, anche il decreto impugnato, per quanto fornisca una suggestiva rappresentazione della cornice ambientale - permeata da logiche lato sensu mafiose - entro la quale il D'Agosta è risultato muoversi, non offre tuttavia una solida ricostruzione storica della stessa, né a fortiori individua l'apparizione e la permanenza sulla scena del D'Agosta attraverso la descrizione di sue condotte, non già solo latamente consone alle dinamiche di permeazione della criminalità organizzata nel territorio, ma dotate di un sufficiente grado di concretezza che consentano, eventualmente sotto il segno di un orizzonte più ampio delle emergenze dei due procedimenti che lo attingono, di apprezzarne con sufficiente e persuasivo grado di concretezza un suo contributo funzionalmente orientato all'esistenza di un ben individuato sodalizio criminoso, dal quale egli stesso abbia potuto ritrarre benefici economicamente valutabili. 7. Un tanto impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per un nuovo giudizio. 8. Invero, alle rilevate mancanze del decreto impugnato è chiamato a porre nuovamente il Giudice di rinvio, avendo altresì cura di considerare che, quantunque l'ultimo motivo di ricorso resti assorbito dall'accoglimento dei primi due, a misura che pervenisse ad apprezzare la ricorrenza di indizi sufficienti a dimostrare l'appartenenza del D'Agosta ad un'associazione di tipo mafioso, ai fini dell'ulteriore specifico compito di determinare il quantum confiscabile, pur nella pacifica irrilevanza della configurabilità di un nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto (Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo e altro, Rv. 272376-01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244-01; Sez. 6, n. 6570 del 25/01/2012, Brandi e altro, Rv. 252039-01; Sez. 6, n. 36762 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 226655-01), sarebbe comunque vincolato alla p
Decreto Cassazione n. 02877/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris