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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 40720/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Mantova in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis; 187, comma 8, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285.

L'esponente articola due motivi di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell'art.131 bis cod. pen Il ricorso è inammissibile.

La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez.

U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901).

Risulta, alla luce di quanto sopra, come la Corte di merito, con motivazione congrua e del tutto conferente, abbia escluso l'esiguità del danno e del pericolo nella condotta serbata dal ricorrente, ponendo in evidenza che, in conseguenza dello stato di ebbrezza, l'imputato aveva impattato contro due veicoli, mettendo in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada e provocando lesioni agli occupanti del primo veicolo.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Mantova in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis; 187, comma 8, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'esponente articola due motivi di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell'art.131 bis cod. pen Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Risulta, alla luce di quanto sopra, come la Corte di merito, con motivazione congrua e del tutto conferente, abbia escluso l'esiguità del danno e del pericolo nella condotta serbata dal ricorrente, ponendo in evidenza che, in conseguenza dello stato di ebbrezza, l'imputato aveva impattato contro due veicoli, mettendo in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada e provocando lesioni agli occupanti del primo veicolo. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 40720/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris