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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 29227/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti chiari e logici (in particolare, laddove l'ordinanza mostra di aver preso in considerazione la relazione dell'U.E.P.E., la gravità delle condotte del Nonnis denunciate dalla Baiardi e l'inidoneità del domicilio alternativo ove proseguire l'affidamento in prova); Considerato che tali motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti chiari e logici (in particolare, laddove l'ordinanza mostra di aver preso in considerazione la relazione dell'U.E.P.E., la gravità delle condotte del Nonnis denunciate dalla Baiardi e l'inidoneità del domicilio alternativo ove proseguire l'affidamento in prova); Considerato che tali motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.