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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09601/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2010 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Non risulta manifestamente infondato il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla omessa valutazione al fine dell'oblazione della provvisoria autorizzazione alle immissioni in atmosfera: "In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione" (Sez. 1, Sentenza n. 4992 del 20/07/2017 Cc. (dep. 01/02/2018) Rv. 272287 - 01).

La sentenza rileva, assertivamente, l'assenza di prova della eliminazione delle conseguenze dannose solo per la natura provvisoria dell'autorizzazione, senza specificare i motivi.

Il reato risulta quindi prescritto, per il decorso del termine massimo di anni 5 (reato commesso il 12 settembre 2007).

4. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Le motivazioni della sentenza impugnata escludono la presenza di cause di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2010 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Non risulta manifestamente infondato il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla omessa valutazione al fine dell'oblazione della provvisoria autorizzazione alle immissioni in atmosfera: "In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione" (Sez. 1, Sentenza n. 4992 del 20/07/2017 Cc. (dep. 01/02/2018) Rv. 272287 - 01). La sentenza rileva, assertivamente, l'assenza di prova della eliminazione delle conseguenze dannose solo per la natura provvisoria dell'autorizzazione, senza specificare i motivi. Il reato risulta quindi prescritto, per il decorso del termine massimo di anni 5 (reato commesso il 12 settembre 2007). 4. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Le motivazioni della sentenza impugnata escludono la presenza di cause di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Cos
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