CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale del riesame di L'Aquila ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha, a sua volta, respinto il reclamo da lui proposto contro la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non dar corso alla formulata istanza di declassificazione, ossia di sua assegnazione ad un determinato circuito penitenziario. Ha osservato, a supporto della decisione: che le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce (che ha espresso parere negativo), dai Carabinieri della Stazione di Oria e dalle autorità penitenziarie, attraverso la relazione di sintesi del 6 novembre 2019, depongono nel senso dell'assenza di sintomi di ravvedimento o di rescissione dei legami con la criminalità organizzata; che [OSCURATO:PERSONA] non ha avviato alcun percorso collaborativo; che l'avvenuta espiazione della parte di pena relativa a reati ostativi non determina, di per sé, alcuna conseguenza in punto di assegnazione all'uno o all'altro settore carcerario. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto l'assenza di prova in ordine alla recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata in palese contraddizione con quanto statuito nell'ambito di altro procedimento, pure definito all'udienza del 7 dicembre 2021, nel quale si dà atto — sulla scorta di una relazione dei Carabinieri della Stazione di Oria evidentemente diversa da quella citata nel provvedimento impugnato — «che non risultano elementi per ottenere un collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e la criminalità organizzata» e che «i fatti per cui è stato condannato sono stati integralmente accertati». 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2. La classificazione di un detenuto, ovvero la sua assegnazione a un determinato circuito penitenziario, trova fondamento sia nell'art. 14 legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il raggruppamento dei detenuti nelle sezioni è stabilito in relazione alla possibilità di procedere ad un «trattamento rieducativo comune» e all'esigenza di evitare «influenze nocive reciproche»; sia nell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (c.d. regolamento penitenziario), che prevede l'assegnazione dei detenuti ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le cautele per coloro i quali, con i loro comportamenti, facciano temere per l'incolumità propria o dei compagni, a tutela «da possibili aggressioni o sopraffazioni». Dunque, attraverso la previsione dì un regime penitenziario differenziato, l'ordinamento prevede la realizzazione di differenti percorsi trattamentali per detenuti ritenuti portatori di differenti esigenze sul piano rieducativo, in particolare in rapporto al differente grado di pericolosità che li caratterizza. 3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «I provvedimenti di assegnazione del detenuto ad un determinato circuito carcerario che comportano la sottoposizione a un regime penitenziario differenziato o, comunque, il suo mantenimento, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall'amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento "comune"» (Sez. 1, n. 43858 del 30/09/2019, Marino, Rv. 277147 - 01; Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep. 2018, Fabiano, Rv, 272704 - 01). Tanto, in ragione del fatto che — precisa, in motivazione, la citata sentenza n. 43858 del 30/09/2019, dep. 2020, Fabiano — «l'ordinamento riconosce al detenuto un generale diritto a un trattamento penitenziario "non differenziato", salva la possibilità per l'Amministrazione, in presenza di situazioni di pericolosità del ristretto che impongano di attuare misure volte ad assicurare la sicurezza interna ed esterna, di sottoporlo ad un regime differenziato; sottoposizione che può anche derivare, come del resto avviene nel nostro sistema penitenziario, dalla previsione, in via generale ed astratta, di determinate condizioni soggettive, fondate su massime di comune esperienza legittimamente codificate dall'Amministrazione, ad esempio in funzione del titolo di reato commesso, idoneo a fondare una ragionevole pericolosità del detenuto de quo». In tali evenienze, dunque, «pur a fronte della configurabilità, in capo a ciascuno detenuto, di un diritto al trattamento comune (ovvero non differenziato), l'Amministrazione penitenziaria può pacificamente adottare, nell'esercizio di potestà organizzative alla stessa riconosciute, misure che, ove legittimamente adottate, incidono sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a interesse legittimo». La Corte di cassazione ha, ulteriormente, puntualizzato che «ogni detenuto deve essere sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al livello di rischio evidenziato» e che è «pienamente legittimo anche il provvedimento con il quale la Direzione di istituto, chiamata attualmente a pronunciarsi sulle istanze di declassificazione, si pronunci per il mantenimento del detenuto nel circuito di Alta sicurezza, quando tale decisione sia sostenuta da obiettive ragioni che giustifichino la restrizione del diritto del ristretto ad un trattamento penitenziario non differenziato». Il sindacato giurisdizionale in materia è circoscritto al profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo e non si estende, invece, al merito della scelta, salvo i casi di assoluta contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto testé enunciati, spiegando che permangono — a dispetto dell'integrale espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della quota di pena riferita a reati ostativi — le condizioni per la sua assegnazione al circuito AS3, secondo quanto comprovato dalle emergenze istruttorie, compendiate nel parere espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, nella relazione trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Oria e nella relazione di sintesi del 6 novembre 2019, convergenti nell'attestare la carenza, nel contegno del condannato, di sintomi di ravvedimento o di rescissione dei legami con la criminalità organizzata. A fronte di un percorso argomentativo esente da tangibili deficit razionali e coerente con le evidenze disponibili — nonché, va opportunamente ricordato, di un sindacato di legittimità circoscritto, ai sensi degli artt. 35-bis, comma 4-bis, e 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354), alla sola violazione di legge e non esteso al vizio di motivazione, pure esclusivamente evocato in ricorso — [OSCURATO:PERSONA] denuncia, per un verso, la contraddittorietà tra la decisione adottata ed il favorevole esito delle iniziative promosse al fine della fruizione di permessi premio e della liberazione anticipata, così trascurando la reciproca autonomia (espressamente riconosciuta da Sez. 1, n. 46718 del 03/11/2021, Crisci, non massimata) delle valutazioni operate in ciascuna sede e dei criteri che vi presiedono.Lamenta, per altro verso, la divergenza tra le considerazioni svolte, nella circostanza, dal Tribunale di sorveglianza e quelle che il medesimo ufficio, per di più con provvedimento coevo, ha articolato nel contesto di altro procedimento, finalizzato all'ammissione ad un permesso premio. Egli si rende, in tal modo, autore di una censura manifestamente infondata vuoi per la palese genericità (la doglianza non è, invero, corredata dalla produzione delle informative, in ipotesi contrastanti, dei Carabinieri di Oria, ciò che rendere il ricorso carente di autosufficienza anche perché preclude la verifica dell'epoca di redazione e del contenuto di ciascuna di esse), vuoi perché smentita dal più ampio e composito ventaglio di informazioni poste a disposizione, nel caso in trattazione, del Tribunale di sorveglianza, che ha orientato la decisione, oltre che a quanto comunicato dai militi, al parere della [OSCURATO:PERSONA] ed alla relazione di sintesi. Rebus sic stantibus, è del tutto evidente che non può in alcun modo discorrersi, nella fattispecie, di radicale inesistenza o apparenza, in quanto tali integranti violazione di legge (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01), di una motivazione che si palesa, piuttosto, scevra da vizi logici e saldamente ancorata ai dati di fatto, oltre che rispettosa della previsione di legge. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento