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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17519/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14389‒2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19 presso lo studio del medesimo; -ricorrente – contro ALBRILE Luciano e ALBRILE Luisa in qualità di eredi di ALBRILE Candido, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente Oggetto: estinzione per rinuncia domiciliati in Roma alla via Balduina n. 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1574/01/2017 della Co mmissione tributaria regionaledel Piemonte, depositata in data 8 novembre 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di iscrizione ipotecaria riguardanti diversi tributi relativi all’anno di imposta 2005 emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] .

La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l’appello principale dell’ente riscossore osservando che solo la sentenza passata in giudicato consentiva l’applicazione dell’art. 2935 cod. civ. sicché, in mancanza di giudicato, il termine prescrizionale era quello quinquennale.

Accoglieva, invece, l’appello incidentale proposto dal la parte contribuente sostenendo che la CTP aveva erroneamente fatto riferimento a cartelle di pagamento non indicate nel ricorso e in relazione alle stesse aveva rigettato «le richieste mai presentate in ricorso», compensando per tale ragione le spese processuali.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha propostoricorso per c assazione affidato ad un unico motivo , cui hanno replicato con controricorso gli eredi del contribuente , medio temporedeceduto.

3. Con atto del 7 febbraio 2024 l’agente della riscossione ha depositato atto di rinuncia agli atti del presente giudizio con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere proceduto all’annullamento delle cartelle di pagamento impugnate.

L’atto è corredato dalla contestuale accettazione della rinuncia da parte dei contribuenti.In data 7 aprile 2025 è stata depositata una nota a firma congiunta dei difensori delle parti con cui si chiede a questa Corte di prendere atto dell’intervenuta rinuncia agli atti e di disporre quanto necessario per la conclusione della causa.

Considerato che:

1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dall’Agenzia delle entrate –Riscossione con atto del 7 febbraio 2024, a spese compensate, sottoscritta per accettazione dalla parte controricorrente.

2. Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art.390 cod. proc. civ., sino alla data dell'adunanza camerale, nella specie fissata al 15 maggio 2025 (Cass., Sez.

U., 10/12/2020, n. 28182), deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte della ricorrente, con compensazione delle spese processuali.

3. L’esito del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dall’agente della riscossione.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14389‒2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19 presso lo studio del medesimo; -ricorrente – contro ALBRILE Luciano e ALBRILE Luisa in qualità di eredi di ALBRILE Candido, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente Oggetto: estinzione per rinuncia domiciliati in Roma alla via Balduina n. 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1574/01/2017 della Co mmissione tributaria regionaledel Piemonte, depositata in data 8 novembre 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di iscrizione ipotecaria riguardanti diversi tributi relativi all’anno di imposta 2005 emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] . La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l’appello principale dell’ente riscossore osservando che solo la sentenza passata in giudicato consentiva l’applicazione dell’art. 2935 cod. civ. sicché, in mancanza di giudicato, il termine prescrizionale era quello quinquennale. Accoglieva, invece, l’appello incidentale proposto dal la parte contribuente sostenendo che la CTP aveva erroneamente fatto riferimento a cartelle di pagamento non indicate nel ricorso e in relazione alle stesse aveva rigettato «le richieste mai presentate in ricorso», compensando per tale ragione le spese processuali. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha propostoricorso per c assazione affidato ad un unico motivo , cui hanno replicato con controricorso gli eredi del contribuente , medio temporedeceduto. 3. Con atto del 7 febbraio 2024 l’agente della riscossione ha depositato atto di rinuncia agli atti del presente giudizio con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere proceduto all’annullamento delle cartelle di pagamento impugnate. L’atto è corredato dalla contestuale accettazione della rinuncia da parte dei contribuenti.In data 7 aprile 2025 è stata depositata una nota a firma congiunta dei difensori delle parti con cui si chiede a questa Corte di prendere atto dell’intervenuta rinuncia agli atti e di disporre quanto necessario per la conclusione della causa. Considerato che: 1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dall’Agenzia delle entrate –Riscossione con atto del 7 febbraio 2024, a spese compensate, sottoscritta per accettazione dalla parte controricorrente. 2. Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art.390 cod. proc. civ., sino alla data dell'adunanza camerale, nella specie fissata al 15 maggio 2025 (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182), deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte della ricorrente, con compensazione delle spese processuali. 3. L’esito del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dall’agente della riscossione. P.Q.M dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spe
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