CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 35712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata, con atto di appello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Vasto del 20 settembre 2024, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.000 di ammenda ciascuno, perché ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d. Igs. n. 152 del 2006, commesso il 5 novembre 2021 in [OSCURATO:PERSONA]. Convertito l'appello in ricorso per cassazione (la sentenza impugnata è inappellabile), se ne deve rilevare l'inammissibilità, essendo stata l'impugnazione proposta da un difensore non iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000), secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti di provvedere al pagamento delle spese del procedimento, nonché quello di versare la somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.