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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12763/2024

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la seguente SENTENZA Oggi, 2C MAR, 2024 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]:ani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 24 marzo 2021, con la quale il Giudice dell'Aidienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto, illecitamente occultato nei propri pantaloni della tuta n. 3 ovuli sigillati in lattice contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di grammi 34,81, utili complessivamente al confezionamento di n. 233 dosi medie singole, sostanza che per la circostanza del rinvenimento ed il dato ponderale risultava essere destinato ad un uso non esclusivamente personale, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in Civitavecchia il 20 ottobre 2020.2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello celebrato il giudizio in assenza del difensore dell'imputato non ritualmente avvisato.

L'avviso ex art. 601 cod.proc.pen. è stato notificato all'omonimo avvocato [OSCURATO:PERSONA], classe 1960, con studio in Cassino, via Bari, anziché al difensore nominato [OSCURATO:PERSONA], con studio ugualmente in Cassino, ma in via Boccaccio n. 2/a.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti alla Corte d'appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dagli atti a cui questa Corte di legittimità ha accesso in presenza di una questione processuale, risulta che il decreto citazione per il giudizio di appello è stato per errore notificato a difensore diverso da quello nominato di fiducia dal ricorrente, essendo stato notificato all'omonimo avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cassino, via Bari, alla pec [OSCURATO:EMAIL], anziché al difensore di fiducia nominato avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio ugualmente in Cassino, ma in via Boccaccio n. 2/a e pec [OSCURATO:EMAIL] .

Da tale situazione deriva una nullità assolta conseguente ad una lesione del diritto di difesa; secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite che hannci ' ma o e "l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179 cod. proc. pen., / quando di esso è obbligatoria la presenza" (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01).

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con RDL trasmissione degli atti alla Corte di appellovRoma perché, previa notificazione al difensore nominato, proceda a nuovo giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Oggi, 2C MAR, 2024 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]:ani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 24 marzo 2021, con la quale il Giudice dell'Aidienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto, illecitamente occultato nei propri pantaloni della tuta n. 3 ovuli sigillati in lattice contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di grammi 34,81, utili complessivamente al confezionamento di n. 233 dosi medie singole, sostanza che per la circostanza del rinvenimento ed il dato ponderale risultava essere destinato ad un uso non esclusivamente personale, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in Civitavecchia il 20 ottobre 2020.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello celebrato il giudizio in assenza del difensore dell'imputato non ritualmente avvisato. L'avviso ex art. 601 cod.proc.pen. è stato notificato all'omonimo avvocato [OSCURATO:PERSONA], classe 1960, con studio in Cassino, via Bari, anziché al difensore nominato [OSCURATO:PERSONA], con studio ugualmente in Cassino, ma in via Boccaccio n. 2/a. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti alla Corte d'appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti a cui questa Corte di legittimità ha accesso in presenza di una questione processuale, risulta che il decreto citazione per il giudizio di appello è stato per errore notificato a difensore diverso da quello nominato di fiducia dal ricorrente, essendo stato notificato all'omonimo avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cassino, via Bari, alla pec [OSCURATO:EMAIL], anziché al difensore di fiducia nominato avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio ugualmente in Cassino, ma in via Boccaccio n. 2/a e pec [OSCURATO:EMAIL] . Da tale situazione deriva una nullità assolta conseguente ad una lesione del diritto di difesa; secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite che hannci ' ma o e "l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179 cod. proc. pen., / quando di esso è obbligatoria la presenza" (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con RDL trasmissione degli atti alla Corte di appellovRoma perché, previa notificazione al difensore nominato, proceda a nuovo giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 27
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