CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 30033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 11040-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2499 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1044/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2015 R.G.N. 590/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg. n. 11040/2016 Fatti di causa Con sentenza n. 1044/2015, la Corte d'appello di Bologna, rigettando l'appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e dall'INPS, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma di rigetto della domanda proposta dal Castagna (pensionato di vecchiaia presso INPS - Fondo volo dal primo ottobre 2009) tesa ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento di differenze sulla stessa pensione in ragione del ricalcolo derivante dalla ricongiunzione, effettuata relativamente al periodo 1/2/1969 - 31/12/1988, in applicazione dell'art. 8, ottavo comma, I. n. 480/1988. Ad avviso del pensionato, infatti, la pensione avrebbe dovuto essere assoggettata al limite massimo di contribuzione pensionabile secondo il criterio di corrispondenza c), riferito ad un numero di anni utili superiore a 25 comprensivi della ricongiunzione, e non secondo il criterio di corrispondenza a), applicato dall'Istituto, relativo ad un numero di anni utili non superiore a 20. La Corte d'appello, dopo aver ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, l'appello incidentale proposto dall'INPS e relativo alla eccezione di inammissibilità o improponibilità del ricorso originario per affermata litispendenza, ha pure rigettato l'impugnazione principale rilevando che la questione del calcolo della parte retributiva della pensione di vecchiaia oggetto di causa doveva trovare soluzione, in applicazione del citato art. 8, ottavo comma, nel rispetto dei limiti indicati e senza considerare gli anni di contribuzione acquisiti a seguito di ricongiunzione. Infatti, il riferimento alla specifica disciplina non poteva che riferirsi agli anni di contribuzione effettivamente versata presso il Fondo volo, sia per ragioni letterali che sistematiche, in quanto la ricongiunzione non riguardava i criteri di corrispondenza specificati; peraltro, da tale interpretazione non derivava alcun dubbio di costituzionalità, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 402 del 1999 in materia di violazione del principio di uguaglianza in assenza di valido giudizio di relazione. Rg. n. 11040/2016 Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, successivamente illustrato da memoria. Resiste l'INPS con controricorso. Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 8 della legge n. 480 del 1988 e dell'art. 1 I. n. 29 del 1979. In particolare, sostiene il ricorrente che il comma ottavo dell'art. 8 cit., là dove specifica che < [...] Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi> debba essere interpretato nel senso da riferire l'esclusione dei periodi ricongiunti dagli anni utili alla determinazione della misura della pensione ma non da quelli rilevanti ai fini dei criteri di corrispondenza. La sentenza impugnata avrebbe dunque errato, finendo per ritenere figurativi e non effettivi gli anni contributivi oggetto di ricongiunzione, senza considerare che la ricongiunzione è frutto di un procedimento di calcolo di un apposito coefficiente di capitalizzazione dal quale deriva l'onere di ricongiunzione. Il motivo è infondato. Questa Corte di cassazione, in relazione a questioni riferibili al sistema normativo dei lavoratori iscritti al Fondo volo, ha da tempo elaborato il convincimento che quando la normativa di settore si riferisce ad anni di iscrizione al Fondo medesimo, il riferimento sia, proprio e solo, quello alla effettiva iscrizione a tale Fondo. Ciò in quanto alla iscrizione corrisponde l'espletamento della attività di volo che si differenzia da tutte le altre e che, proprio in virtù di tale specificità, fruisce di una peculiare disciplina previdenziale.Rg. n. 11040/2016 Tale opinione è stata fatta propria da Cass. n. 7711 del 2003, in tema di disciplina della pensione erogata dal Fondo volo in ipotesi di contribuzione ricongiunta, che ha osservato che gli specifici requisiti di anzianità previsti dall'art. 22 I. n. 859 del 1965, devono effettivamente ricorrere, ma vengono in rilevo solo dopo il ricongiungimento della contribuzione allorché l'iscritto al Fondo volo chiede un trattamento previdenziale erogato dal Fondo stesso. Si è esplicitamente affermato che < la contribuzione "ricongiunta" vale, in linea di principio, sia per l'"an" che per il "quantum" della prestazione previdenziale. Ma se un sistema previdenziale categoriale prevede, come nella specie il Fondo volo, un più rigoroso requisito per l'erogazione di un trattamento più favorevole facendo espresso riferimento alla contribuzione obbligatoria versata direttamente al Fondo, questo requisito deve non di meno ricorrere>. Nel caso del trattamento di anzianità l'art. 22, primo comma, n. 1), cit. prevede - quanto all'"an debeatur" (ossia all'insorgenza del diritto) - una distinzione della contribuzione utile: almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria (o obbligatoria e volontaria) nel Fondo volo, cui deve aggiungersi un periodo minimo di altri dieci anni di contribuzione per raggiungere la soglia di venticinque anni complessivi di contribuzione. Evidentemente, la contribuzione ricongiunta - può considerarsi a tal fine nel suddetto periodo di dieci anni al fine di integrare il requisito contributivo per l'insorgenza del diritto a pensione. Non può dirsi che la contribuzione ricongiunta sia computabile solo in ordine al quantum del trattamento pensionistico perché all'evidenza incide proprio sull'insorgenza del diritto. Ma questa valenza quanto alran debeatur" non può che essere calata nel contesto della disciplina specifica del Fondo volo. La giurisprudenza ora ricordata ha pure richiamato Cass. 23 gennaio 1999 n. 654, la quale aveva affermato che l'art. 1, commi secondo, terzo e quarto, legge 7 febbraio 1979, n. 29, va interpretato nel senso che, ove l'assicurato richieda con un'unica domanda la ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi, sottoposti dalla legge a regimi diversi di ricongiunzione, Tie •C Rg. n. 11040/2016 D'altra parte se così non fosse ci sarebbe una disparità evidente: i lavoratori che sono stati iscritti solo al [OSCURATO:PERSONA] devono maturare il requisito del minimo di contribuzione obbligatoria svolgendo l'attività (usurante) del volo; quelli che beneficiano della contribuzione ricongiunta potrebbero aver svolto l'attività di volo per un periodo inferiore a tale soglia minima e per il resto aver espletato tutt'altra attività (sicché non si giustificherebbe il minor numero di anni di contribuzione). Le considerazioni appena esplicitate non possono non valere anche nella presente fattispecie, ove l'anzianità contributiva rileva al fine di individuare il tetto di retribuzione pensionabile all'interno della disciplina propria del Fondo volo. Dunque, se la disposizione contenuta nel comma 8 in commento prevede che il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza: a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20; b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25; c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25, non può che trattarsi di anni effettivi di iscrizione al Fondo volo. Resta esclusa, come testualmente specifica peraltro la legge, la contribuzione derivante da riscatti e da ricongiunzioni. Da quanto sin qui detto emerge altresì che nessun profilo dì irragionevolezza emerge dalla interpretazione adottata, con possibile violazione dell'art. 3 Cost., né possono dirsi violati i vincoli derivanti dall'adesione alla CEDU, come paventato dal ricorrente nella memoria depositata. Infatti, per come si è detto, a seguito della ricongiunzione non si determina alcuna omogeneizzazione delle regole specifiche di ciascuna gestione, posto che ciascun periodo resterà soggetto alle regole sue proprie e ciò vale in Rg. n. 11040/2016 generale. Dunque, nessun effetto discriminatorio si determina nel caso di specie riguardo alla ricongiunzione operata presso il Fondo volo. Peraltro, questa Corte (Cass. n. 76 del 2014) ha chiarito che il giudice è tenuto al rispetto della Convenzione per come vive nelle decisioni con le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso casi analoghi, e dunque deve applicare, in senso però sostanziale tale principi (Cass. n. 1340/2004). La parte interessata che lamenta innanzi a questa Corte la violazione dei parametri anzidetti, è nondimeno onerata dell'allegazione di come il giudice di merito si sia discostato dai criteri CEDU e dall'indicazione di concreti elementi di analogia fra il suo caso, di cui deve indicare i profili, e gli altri casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca (cfr. Cass. n. 19638/2004). E' stato ulteriormente precisato che, se è vero che il valore di precedente delle decisioni della Corte di Strasburgo opera come guida ermeneutica vincolando il giudice nazionale, che non può disattenderle, occorre pur sempre che la denuncia sia sostenuta da concreti e specifici elementi di confronto, che consentano agevolmente la necessaria indagine comparativa (Cass. n. 1742 del 2006). Trattasi di un complesso di allegazioni che involgono sia l'enucleazione della regola desumibile dalle decisioni adottate in sede europea in casi analoghi, sia l'indicazione di elementi concretamente apprezzabili della fattispecie all'esame del giudice nazionale attraverso i quali condurre il confronto richiesto. Tali oneri gravano su chi agisce in giudizio per far valere il diritto al ripristino di una situazione lesa dalla violazione delle norme della Convenzione; a tal fine spetta alla parte fornire al giudice gli elementi occorrenti per consentire l'operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, quale desumibile dalla giurisprudenza CEDU formatasi in casi simili. L'operazione ermeneutica richiesta al giudice esige, dunque, che siano indicati tanto la regola desumibile dalle decisioni adottate dalla Corte di Strasburgo in casi analoghi, quanto gli elementi della fattispecie concreta occorrenti a radicare il raffronto richiesto. Rg. n. 11040/2016 Tanto chiarito, va osservato che il ricorrente non ha dedotto l'omesso o l'erroneo esame di particolari questioni (di fatto o di diritto) introdotte in appello che il giudice di merito abbia trascurato di considerare o abbia valutato non in conformità ai principi dettati dalla C.e.d.u., nell'interpretazione indicata dalla Corte di Strasburgo. Nè sono state indicate le proposizioni, contenute nella sentenza di appello, che violerebbero la C.e.d.u. nel contesto di una corretta operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. Invero, non è stata neppure indicata quale dovrebbe essere la regola, desumibile dalle decisioni della CEDU emesse in casi consimili, in ipotesi violata dai giudici di merito con la soluzione accolta nella sentenza impugnata. In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. CondannaE ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dei D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst