CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 24 novembre 2021 il Tribunale di Ancona, quale Giudice dell'Esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da BILALA Chakir tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che i reati per i quali il BILALA è stato condannato concernono fattispecie disomogenee tanto per la tipologia di reati commessi e per il bene protetto, quanto per la modalità di commissione e la contiguità spazio-temporale. 2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BILALA Chakir deducendo violazione di legge in relazione all'art. 671 comma 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende