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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 14222/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/202tdella Corte d'appello di Milano 91- visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv.

Camera per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note di udienza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza nella parte in cui, per quanto qui rileva, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, attività organizzata per il traffico di rifiuti, trasferimento fraudolento di valori, alla pena di anni otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di trasferimento fraudolento di valori, in concorso, alla pena, rispettivamente, di anni due e mesi sei di reclusione e di anni due di reclusione.

2. In particolare: [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, quale capo promotore, di una associazione a delinquere (capo 1) finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di traffico illecito di rifiuti (artt. 260 e 258 comma 4 del d.lvo n. 152 del 2006) mediante un'attività organizzata di mezzi e uomini, svolta tramite la costituzione e gestione di tre società, di cui era il reale amministratore, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], società filtro da interporre nelle operazioni commerciali aventi ad oggetto materiali ferrosi, al fine di concentrare in queste ultime la fatturazione passiva dei clienti finali e con l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in quanto mere società interponenti con gli ignoti venditore di rottami ferrosi, al fine di occultare la provenienza delittuosa della merce, società utilizzate per la realizzazione dell'illecita attività di gestione dei rifiuti, con la predisposizione di conti correnti sui quali far confluire il provento dei reati e con l'utilizzazione di un'impresa di trasporto facente capo a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, stabilmente dedita ad effettuare trasporti illeciti; nonché dei correlati reati tributari, di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl, società costituente mero filtro, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per un importo di C 36.854.796,29, nei confronti delle società acquirenti i rottami ferrosi, con emissione al contempo di autofatture per operazioni inesistenti per generare costi e compensare i ricavi per C 35.791.913,69 (capo 2), e di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, relative ad attività di consulenza, emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per un totale di C 231.161,97, al fine di consentire a [OSCURATO:SOCIETA] l'evasione (capo 3), dei reati ambientali di cui agli artt. 260, 258 comma 4, del d.lvo n. 152 del 2006 (capo 4) con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, attraverso l'interposizione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tra i reali fornitori di materiali ferrosi, rimasti ignoti, da qualificarsi all'origine come rifiuti in assenza del trattamento che consenta di qualificarli come materia prima secondaria, ed i clienti finali, trasportando e commercializzavano ingente quantità di rifiuti (pari a 34.715,079 tonnellate di rifiuti costituiti da materiale ferroso qualificabili come rifiuti non pericolosi secondo l'indicazione data degli stessi nei DDT ed in assenza di dimostrazione da parte dell'imputato della diversa natura, nonché utilizzando l'impianto di gestione rifiuti sito in [OSCURATO:PERSONA] e numerosi mezzi di trasporto, riceveva rifiuti ferrosi e non ferrosi, da soggetti non identificati, rifiuti che poi venivano ceduti ai soggetti in tal modo gestendo abusivamente ingenti quantità di rifiuti, gestione abusiva in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] commercializzava rifiuti nonostante fosse priva dell'autorizzazione provinciale a far data dal 18/09/2021, trasferita alla [OSCURATO:SOCIETA] che, a sua volta, aveva ricevuto ordine di sospensione, da parte della provincia di Lecco, della gestione dei rifiuti.

Inoltre, la società [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai posseduto l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, iscrizione necessaria per effettuare il trasporto rifiuto, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto l'iscrizione che era scaduta il 23/08/2013, con la conseguenza che tutti i trasporti effettuati con veicoli intestati a [OSCURATO:SOCIETA] e i trasporti effettuati dopo il 28.3.2013, con veicoli intestati a [OSCURATO:SOCIETA], erano avvenuti illegittimamente (capo 5).

Ed ancora l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuto responsabile di plurimi reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, ora art. 512 bis cod.pen.) in concorso con altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto al trasferimento di quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 7), nonché al trasferimento delle quote della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 8), all'acquisto di un'imbarcazione rimasta nella formale titolarità di terzi (capo 9) e due autovetture di lusso intestate alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, ma nella disponibilità dell'imputato (capo 10). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di trasferimento di valori (capo 7) per avere, quale commercialista del [OSCURATO:PERSONA], titolare effettivo delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl, società di noleggio di autovetture di lusso, in concorso con questi e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), trasferito la titolarità delle quote, con atto redatto il 14/02/2014, ad un prestanome tale Mormino dal medesimo reperito, quote già appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] (e a [OSCURATO:PERSONA]) per effetto di precedente trasferimento delle quote in origine in capo al [OSCURATO:PERSONA], senza il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente Mormino, così da far apparire una apparenza di titolarità in capo a terzi, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali in capo al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di trasferimento di valori (capo 7) per avere, quale titolare delle quote di [OSCURATO:PERSONA] srl, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trasferito le stesse a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quote detenute effetto del precedente trasferimento, in data 23/03/2010, dal [OSCURATO:PERSONA] al medesimo e al [OSCURATO:PERSONA], fatto per il quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, così da far apparire una apparenza di titolarità in capo a terzi al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali in capo al [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori.

3.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi di ricorso.

3.1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione in relazione alla contestazione di trasporto illecito di rifiuti.

Deduce il ricorrente che il materiale oggetto di commercializzazione da parte delle società [OSCURATO:PERSONA] srl, da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non era qualificabile quale rifiuto.

Al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il materiale commercializzato avrebbe dovuto essere considerato materiale "semilavorato", sicchè materiale non ricompreso tra quelli soggetti alle norme del d.Lvo n. 152 del 2006.

Con riferimento al capo 4), si era rilevato nei motivi di appello che l'unico trasportatore aveva confermato che la società [OSCURATO:PERSONA] srl aveva l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti e che caricava il materiale di cui alle fatture che poi trasportava direttamente nelle acciaierie, da cui la prova dell'effettività delle consegne e della qualità di "non rifiuto" della merce trasportata coì assolvendo all'onere probatorio dimostrativo della non qualità di rifiuto di quanto trasportato.

A fronte di tali specifici argomenti la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado per relationem senza confronto con i motivi di appello, incorrendo nel vizio di carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 cod.proc.pen. 3.1.2.

Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti.

La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore interpretativo del concetto normativo di rifiuto, errore che si riverberebbe nella qualificazione giuridica del fatto.

Con l'entrata in vigore del D.Igs n. 4 del 2008, i materiali ferrosi dovrebbero considerarsi quali rifiuto "salvo che provengano da un centro autorizzato di gestione e presentino le caratteristiche a quelle elencate nei [OSCURATO:PERSONA] per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso la qualifica di materia prima secondaria.

Il materiale oggetto di trasporto avrebbe dovuto essere qualificato materia prima secondaria, con tutte le conseguenze in punto responsabilità.

Se i mezzi trasportavano direttamente il materiale dall'originario cessionario all'acciaieria senza modifica alcuna della sua caratteristica, avrebbe dovuto essere considerato quale semilavorato già antecedentemente trattato nei luoghi ove era caricato sui camion, da cui la prova logica della natura di materiale semilavorato di quanto trasportato.3.1.3.

Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di associazione a delinquere.

A seguito dell'assoluzione di parte degli imputati, il reato associativo sarebbe stato ritenuto in presenza di quattro soggetti.

Tenuto conto che l'apporto di due di questi (Sozzi e Seghaier) sarebbe limitato alla gestione della società [OSCURATO:PERSONA] srl non potrebbe ritenersi che costoro siano intervenuti anche nei meccanismi di gestione delle altre due società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], sicchè mancherebbe il requisito minimo per la sussistenza del reato associativo.

3.1.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi 4) e 5).

La sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'imputato il deux ex machina dell'organizzazione dedita al traffico di rifiuti, in assenza di prova che egli fosse l'amministratore di fatto delle società coinvolte.

La difesa aveva argomentato come l'imputato fosse un mero procacciatore d'affari attesa la sua esperienza nel settore, ma la corte territoriale, violando l'art. 192 cod.proc.pen., avrebbe ritenuto il medesimo quale amministratore di fatto senza individuarne gli elementi indiziari: nessun conto corrente delle società coinvolte era intestato all'imputato, non si potrebbero ritenere attendibili, attesi di motivi di astio, le dichiarazioni rese da Seghaier.

La sentenza impugnata avrebbe ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle intercettazioni telefoniche; tuttavia, tali elementi non potrebbero costituire la prova della titolarità effettiva delle società.

Anche il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe compatibile con il ruolo di procacciatore d'affari.

Allo stesso modo non potrebbe ricavarsi la prova della responsabilità dalla circostanza che i clienti avevano dichiarato di avere avuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA].

3.1.5. Con il quinto motivo si deduce la carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'affermazione della responsabilità penale per i reati di cui ai capi 7), 8), 9) e 10).

La sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'imputato il reale intestatario dei beni oggetto di trasferimento fraudolento da cui ha tratto la conclusione dell'intestazione fittizia in capo a terzi.

Ciò sarebbe smentito da quanto segnalato dal difensore nell'atto di appello: quanto a [OSCURATO:PERSONA] l'apporto dell'imputato sarebbe limitato ad indicare un nuovo amministratore e a noleggiare un'auto, quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] la circostanze che non sarebbero stata pagate le quote sociali troverebbe giustificazione nel fatto che era socia la compagna del [OSCURATO:PERSONA] il quale le aveva affidato la provvista per assicurare un reddito alla stessa; quanto all'imbarcazione l'imputato aveva dichiarato di avere avuto la disponibilità della stessa per la sola estate del 2013; così come in relazione all'autovettura di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], oggetto di noleggio.

In definitiva, mancherebbero gli indizi gravi per fondare la responsabilità dell'imputato.

3.1.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il capo 3).

La sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla ditta individuale in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in mancanza di un contratto formale di collaborazione, tale argomento sarebbe illogico poiché anche nella ipotizzata qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], come ritenuto dai giudici del merito, sarebbe evidente che comunque l'imputato avrebbe dovuto essere comunque remunerato da cui l'esistenza oggettiva delle prestazioni indicata nelle fatture.

3.1.7. Con il settimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si tratterebbe di una motivazione del tutto generica, e dunque assente, in quanto resa indifferenziatamente con riguardo a tutti gli imputati senza indicazione di elementi esplicativi alle critiche dedotte dalle parti.

3.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi di ricorso.

3.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 7).

La sentenza impugnata avrebbe confermato la pronuncia di condanna senza offrire una risposta alle censure difensive che si appuntavano sull'insussistenza della condotta di reato di cui all'art. 12 quinquies della legge n. 356 del 1992, stante l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, essendo il bene trasferito privo di valore, e di quello soggettivo non sussistendo in capo al ricorrente il dolo specifico del reato.

La società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto inattiva da cui l'inconsistenza patrimoniale delle quote societarie, oggetto di trasferimento, situazione che si riverberebbe anche sulla prova del dolo specifico.

L'imputato, che è stato assolto dal reato associativo, non era mai venuto a conoscenza dell'attività illecita posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e della sua situazione di soggetto potenzialmente destinatario di misura di prevenzione patrimoniale, si sarebbe limitato a reperire un soggetto che doveva assumere la carica di amministratore, in quanto quello precedente era defunto, in vista degli adempimenti fiscali che la società doveva compiere e al trasferimento delle quote sociali.

L'atto di trasferimento delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato redatto nella totale incosapevolezza del fine illecito dell'operazione.

Non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico che non può trarsi dal carattere fittizio dell'intestazione delle quote sociali a terzi, mentre non assumerebbe rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministratore di una società commerciale.

3.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata avrebbe negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti sul rilievo dell'assenza di elementi positivi e in ragione della gravità dei fatti, con motivazione resa per tutti gli imputati senza distinzione di sorta e delle singole posizioni.

La motivazione cumulativa resa sarebbe pertanto del tutto apparente.

3.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi di ricorso.

3.3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 7).

La sentenza impugnata sarebbe del tutto illogica in relazione all'intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avendo fornito una spiegazione logica delle ragioni dell'acquisto delle quote dal [OSCURATO:PERSONA] e poi cedute il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al Mormino.

La società era rimasta inattiva dal 2010, essendo l'imputato ristretto in custodia cautelare e poi appena scarcerato aveva ceduto le quote sociali al Mormino, era priva di beni e pertanto non sussisterebbe il reato contestato.

3.3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata avrebbe negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti senza motivazione nonostante fossero stata formulata una specifica richiesta nei motivi di appello con individuazione di specifici elementi di segno positivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato.

2. Sono inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, con i quali il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità per i reati di traffico di rifiuti di cui ai capi 4) e 5), senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a richiedere una lettura dei fatti alternativa (sulla natura di rifiuto dei rottami ferrosi oggetto di trasporto e di gestione) a quella già effettuata dai giudici di appello, e, in parte generico, laddove deduce la violazione dei canoni ermeneutici di valutazione della prova attraverso cui chiede una rivalutazione del merito che non è consentita.

Sotto un primo profilo, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di gestione abusiva di rifiuti e trasporto illecito di rifiuti (art. 260, 258 comma 4 del d.lgs 152/2006) e del vizio di motivazione sotto il profilo della carenza motivazionale del giudice d'appello che avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali perveniva alla conferma della sentenza di primo grado, avendo, in particolare, omesso di valutare e rispondere alle censure mosse nei motivi di appello.

La censura è sotto tutti i profili inammissibile.

Con riguardo al profilo della carenza motivazionale deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità ( cfr per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, Albergamo ed altri, Rv. 197250).

Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato, anche, alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante.

Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e la struttura motivazionale della sentenza di appello, saldandosi quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, rende possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello ( Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

3. Nella sentenza in esame, i giudici di appello, con motivazione logica e aderente al dato processuale hanno offerto ampia e congrua risposta alla doglianza difensiva (pag. 82 e ss.) là dove, sulla scorta del compendio intercettato, hanno ritenuto l'imputato ideatore dei reati fine (reati in materia ambientale e reati tributari) realizzati attraverso l'amministrazione delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], società attraverso cui si compieva la gestione abusiva dei rifiuti evidenziando, quanto al profilo della abusività, l'assenza di documentazione concernente il lecito ingresso dei rifiuti nella disponibilità il che comporta che non era possibile tracciare la provenienza dei rifiuti e che la dichiarazioni di conformità dei rifiuti in end of waste era illegittima poiché in contrasto con il Reg. 333/2011 che detta le regole per la precisa documentazione di tutti i passaggi dei rifiuti trasformati.

A corretta decisione sono pervenuti i giudici del merito là dove hanno rilevato la mancata osservanza dell'onere di provare la destinazione del materiale ferroso ad un ulteriore utilizzo che grava sulla persona che intende contestare la natura di rifiuto, rilevando, in particolare (cfr. pag. 85) che il [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva assolto a tale onere, ma che, dalle intercettazioni telefoniche, emergeva che questi ignorava finanche la reale natura del bene che commercializzava.

La diversa prospettazione non può avere ingresso in questa sede per un duplice ordine di ragioni: la sentenza impugnata contiene un accertamento in fatto circa la natura di rifiuto di quanto trasportato (materiale ferroso non tracciato e di cui non si conosce la provenienza) che è logica ed è fondata sugli accertamenti compiuti.

In ogni caso, si rammenta, che è onere di chi allega la diversa natura del bene, ovvero la qualifica di materiale qualificabile quale sottoprodotto, come tale escluso dalla disciplina dei rifiuti, la dimostrazione e di allegazione delle circostanze su cui tale affermazione si fonda (Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 - 01).

Nel caso in esame, al di là del generico riferimento al dato normativo (D.Igs n. 4 del 2008) il ricorrente si è limitato ad invocare una diversa, e mai dimostrata, natura di quanto trasportato.

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al D.Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] ambientale), i rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria (Sez. 3, n. 833 del 04/12/2008, Rv. 242158 - 01; Sez. 3, n. 49982 del 09/04/2015, Reppucci, Rv. 265321 - 01, conf. anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE del 31 marzo 2011, n.333).

In questo contesto deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato che la società [OSCURATO:SOCIETA] del [OSCURATO:PERSONA] era preposta all'interposizione tra i soggetti ignoti cedenti i rottami ferrosi e gli acquirenti finali, meccanismo finalizzato a far conseguire una parvenza di liceità alla gestione dei rifiuti e all'evasione delle imposte.

Ma non solo, la sentenza impugnata ha riportato le più significative conversazioni del [OSCURATO:PERSONA] nelle quali emergeva la totale indifferenza del materiale trattato che riceveva senza neppure accertarsi la preventiva sottoposizione allo specifico trattamento per escludere la natura di rifiuto (pag. 85).

Mentre con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], società che effettuavano i trasporti di rifiuti, queste erano prive di autorizzazione perché non rilasciata o trasferita, o sospesa.

Che si trattasse di gestione abusiva, peraltro neppure messa in discussione, come si è già detto sopra, non vi è dubbio: la mancanza della documentazione concernente il lecito ingresso dei rifiuti nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] comporta che la dichiarazione di conformità dei rifiuti trasformati in end of waste era illegittima poiché in contrasto con le prescrizioni imposte dal Reg. 333/2011 che impone la precisa documentazione di tutti i passaggi dei rifiuti trasformati.

Quanto invece a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], è sufficiente sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] gestiva il traffico di rifiuti nonostante l'assenza della relativa autorizzazione provinciale, in ragione dell'avvenuta voltura, con decorrenza al 18/09/2012, a [OSCURATO:SOCIETA] la quale, peraltro, non risultava mai essere stata iscritta all'Albo dei gestori ambientali, la cui adesione costituiva uno dei requisiti necessari per la legittimità dell'attività di trasporto.

A ciò si aggiunge la decisione della Provincia di Lecco di sospendere, con decorrenza dall'ottobre del 2013, l'attività di gestione dei rifiuti, donde la consequenziale illegittimità di tutte le operazioni poste in essere successivamente.

L'abusività si evinceva, sempre secondo il giudice del merito, anche dall'analisi incrociata dei documenti acquisiti presso le società clienti, dalle risultanze bancarie e dalle immagini delle telecamere, che attestavano che dal capannone di [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], non transitavano automezzi per il trasporto merci, benché le società avessero, comunque, intrattenuto ingenti rapporti commerciali con i clienti, movimentando cospicue quantità di merce a fronte di milioni di euro.

Il terzo e quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ie — i nammissibile perché manifestamente infondati ed anche diretti (quarto motivo) a proporre censure di puro fatto in ordine alla partecipazione del ricorrente nell'associazione a delinquere con il ruolo di capo promotore.

La sentenza impugnata contiene alle pagg. 82 e ss congrua e non manifestamente illogica motivazione circa la sussistenza dei requisiti per la configurazione del reato associativo (numero di persone, reati scopo e struttura organizzata) e del ruolo dell'imputato.

Quanto al numero di partecipanti, oggetto del terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la tesi difensiva appare manifestamente infondata in quanto nel numero dei partecipanti (quattro) devono essere ricompresi anche Sozzi e Seghaier che, è ben vero che la loro partecipazione era circoscritta alla gestione delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ma ciò non rileva ai sini della configurazione del reato associativo: da un lato era proprio attraverso queste società che si realizzava il programma criminoso e la pluralità dei reati ambientali commessi, e dall'altro costoro avevano rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] che svolgeva, attraverso la gestione di fatto (era stato ritenuto amministratore di fatto) di tutte e tre queste società, che costituivano l'aspetto organizzativo finalizzato alla realizzazione dei reati scopo, l'attività illecita che costituiva il programma criminoso.

Anche il sesto motivo non ha diversa sorte.

Il ricorrente attraverso una non consentita rivalutazione del fatto richiese una diversa e alternativa ricostruzione del fatto ovvero la natura della prestazione oggetto dell'emissione della fattura di cui al capo 3).

I giudici del merito con motivazione aderente al dato processuale hanno ritenuto l'inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla omonima ditta individuale in mancanza di un contratto di collaborazione tra l'imputato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle censure svolte dagli imputati in relazione al reato di intestazione fittizia di cui all'art. 512 bis cod.pen. (quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) implica una breve premessa in ordine all'inquadramento giuridico della fattispecie contestata.

Va ricordato che con l'introduzione del delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512 bis cod.pen., il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte di simulazione soggettiva finalizzate ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia originaria e contestuale alla acquisizione del cespite od alla costituzione della compagine sociale ovvero attuata attraverso la successiva condotta di trasferimento del bene al fine di schermarlo e prevenire l'applicazione sul bene della misura patrimoniale, ovvero ancora attraverso l'acquisizione di quote sociali di compagini già attive nel panorama economico e/o finanziario da parte di colui che vuole rimanere schermato (socio occulto).

L'interposizione può avvenire attraverso una molteplicità di paradigmi e ciò in quanto si tratta di un reato a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità connotato dal fine elusivo che l'autore del reato deve rappresentarsi.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 «delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente.

Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l' utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv.2187680).

Ancora di recente, e con indirizzo interpretativo consolidato sul solco delle citate Sezioni Unite, si è affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 - 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 01) ed ha natura plurisoggettiva impropria sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 - 01; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, Raimondo, Rv. 259822 - 01).

Sulla scorta del paradigma normativo di cui all'art. 110 cod.pen., il concorso nel reato ricorre, anche, nei confronti del soggetto, diverso dal reale proprietario e dal formale intestatario, che abbia con la sua condotta contribuito alla consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta, ovvero dello scopo elusivo, anche qualora tale concorrente, non sia animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 - 01).

Ed ancora, sviluppando queste argomentazioni, la giurisprudenza ha altresì chiarito che per esservi "fittizia attribuzione della titolarità" è necessario che il bene sia stato acquistato (o realizzato) con risorse del soggetto che vuole "schermare" il suo investimento patrimoniale al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e che, per tale ragione, attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo.

Dunque, ad essere incriminata non è la generica "disponibilità" di un bene in capo al soggetto che non ne risulta essere titolare formale quanto la specifica condotta di fittizia attribuzione della titolarità al fine elusivo indicato, non rilevando per l'integrazione del reato l'accertamento dell'illecita provenienza della provvista (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018 - dep. 12/06/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018 - dep. 02/02/2018, Polverino e altro, Rv. 272128 Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018 - dep. 27/09/2018, C, Rv. 274024).

Infine, si rileva, con riguardo all'elemento soggettivo che la giurisprudenza ha chiarito che lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, senza che rilevi quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 5, n. 5541 del 15/01/2009, Corsini e altri, Rv. 243163; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino e altri, Rv. 270480).

La norma persegue, infatti, l'obiettivo di evitare manovre di soggetti anche solo "potenzialmente" assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto.

In particolare, si è affermato infatti che il delitto di trasferimento fraudolento di valori deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto (come nel caso in esame, si anticipa, non essendovi elementi per dire che le quote della società trasferite dal reale proprietario [OSCURATO:PERSONA] provengano da delitto) in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione patrimoniale, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015 - dep. 05/04/2016, Zummo e altri, Rv.266438).

2. Ciò premesso quanto al capo 7), secondo quanto accertato nelle conformi sentenze di merito, la [OSCURATO:PERSONA] srl era società attiva nella compravendita noleggio di autovetture di lusso, le cui quote in sede di costituzione erano detenute al 90% (pari a nominali euro 45.000,00) da [OSCURATO:PERSONA] e per il restante 10% (pari a nominali 5.000,00 euro) da [OSCURATO:PERSONA], sorella del primo.

Con atto notarile del 23.3.2010, il [OSCURATO:PERSONA] cedeva le proprie quote, nella misura rispettivamente di euro 15.000,000 e di euro 30.000,00, a [OSCURATO:PERSONA] Giovanbattista e a [OSCURATO:PERSONA] Massimo; quest'ultimo, contestualmente, acquistava anche le quote di [OSCURATO:PERSONA], giungendo così a possedere il 70% del capitale sociale.

La società [OSCURATO:PERSONA] srl, che aveva chiuso in perdita gli esercizi 2010, 2011 e 2012, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 ed era formalmente proprietaria di due vetture, una BMW 320, su cui risultava iscritto un provvedimento di fermo amministrativo e una [OSCURATO:PERSONA], sulla quale erano iscritti due provvedimenti di fermo amministrativo.

La sentenza impugnata rilevava l'assenza di atti di gestione compiuti, a far tempo dalla formale cessione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] delle quote nel 2010, mentre l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], nominato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era deceduto prima della ulteriore cessione delle quote, avvenuta nel 2014, a tale soggetto prestanome [OSCURATO:PERSONA], soggetto indicato dall'[OSCURATO:PERSONA] che aveva gestito e predisposto l'atto di cessione delle quote, che risultava così titolare delle quote e amministratore unico della società (pag. 7).

Occorre ancora rilevare, per la rilevanza con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione del reato di trasferimento fraudolento con riguardo al primo trasferimento di quote del 23/03/2010, con intestazione fittizia in capo al [OSCURATO:PERSONA], soggetto che le aveva acquistate direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] generando la situazione di difformità tra la titolarità formale e quella effettiva.

Successivamente nel 2014, con l'apporto attivo dell'[OSCURATO:PERSONA], che redige l'atto di trasferimento, le quote della società erano state trasferite a tale [OSCURATO:PERSONA], muratore testa di legno, soggetto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva individuato e che diviene l'amministratore unico, per effetto di questo ulteriore atto di trasferimento delle quote, si era realizza un'ulteriore intestazione di queste ad un soggetto solo formale intestatario, oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 512 bis cod.pen. per la quale gli imputati hanno riportato condanna.

Venendo alle censure difensive mosse dai ricorrenti, tenuto conto delle rispettive posizioni come contestate nella commissione dell'intestazione fittizia delle quote, mediante atto di trasferimento delle quote in data 14/02/2014, data del contratto di cessione delle quote da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Mormino, la motivazione della corte territoriale, quanto alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], è congrua ed è in linea con gli arresti giurisprudenziali là dove ha ritenuto la partecipazione di questi, commercialista del [OSCURATO:PERSONA], nell'operazione negoziale di natura meramente apparente con la quale, in data 14/02/2014, erano state trasferite le quote della [OSCURATO:PERSONA] srl dal Cursano e dal [OSCURATO:PERSONA], che le detenevano in forza di precedente intestazione fittizia, al [OSCURATO:PERSONA], soggetto all'uopo reperito dall'[OSCURATO:PERSONA] e retribuito da questi (cfr. pag. 74).

Sulla scorta delle risultanze probatorie, l'imputato era l'artefice dell'operazione negoziale diretta alla creazione di una situazione difforme al vero con riguardo alla titolarità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] srl, sempre appartenute al [OSCURATO:PERSONA] come dimostrato dalle conversazioni riportate (cfr. pag. 72), le cui limitate competenze in materia, sempre secondo la sentenza impugnata, richiedevano l'apporto di un professionista il quale, si rammenta, gestiva una pluralità di società del [OSCURATO:PERSONA].

Ciò detto, quanto al primo profilo di censura esso appare manifestamente infondato non rilevando, ai fini della sussistenza del "bene" da trasferire la situazione di inattività della società: questa non solo aveva due automezzi con i quali svolgere l'attività sociale di noleggio auto, ma in ogni caso, in tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 cod. civ., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda (Cass. civ. Sez. 6, n. 24769 del 08/10/2018, Rv. 650912 - 01).

Quanto al fine elusivo del dolo specifico, la censura appare priva della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata.

Al netto dell'esposizione di massime tratte dalla giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, alcune delle quali neppure rilevanti nel caso in esame (il richiamo all'irrilevanza penale del simulato trasferimento dei compiti di amministratore di una società) la censura neppure si confronta con la decisione impugnata là dove la sentenza impugnata ha ritenuto di fondamentale importanza, per le competenza specifiche in capo all'[OSCURATO:PERSONA], per la predisposizione dell'atto di cessione atto con il quale si realizzata un ulteriore schermo rispetto alla titolarità effettiva delle quote da sempre appartenute al [OSCURATO:PERSONA].

Se è pur vero che le argomentazioni svolte sul dolo specifico in capo al [OSCURATO:PERSONA] non possano essere mutuate per il concorrente [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 38044 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Chiocchio, Rv. 282202 - 01), non di meno la sentenza impugnata ha argomentato, con motivazione aderente al dato probatorio e non manifestamente illogica, che le operazioni di ricerca della prova per i reati ambientali e tributari, erano avvenute nel 2013 e dunque in epoca antecedente al trasferimento delle quote del 2014, di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era stato l'artefice, e da tale indicazione ha tratto il convincimento della consapevolezza in capo all'[OSCURATO:PERSONA] del fine elusivo delle disposizioni in materia patrimoniale in capo al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 88), a nulla rilevando la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dal reato associativo contestato al [OSCURATO:PERSONA], quale capo promotore, e ciò in quanto la consapevolezza del fine elusivo, perseguito dal [OSCURATO:PERSONA], non richiede la partecipazione nel sodalizio criminoso dell'[OSCURATO:PERSONA], professionista del [OSCURATO:PERSONA], soggetto potenzialmente assoggettabile a misure patrimoniali, nel torno di tempo in cui questi ha commesso i reati da cui derivano conseguenze patrimoniali che erano evitate attraverso le operazioni di intestazione fittizia descritta.

Quanto al profilo del dolo specifico sollevato dall'[OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che, nel caso di concorso nel reato di intestazione fittizia, esso deve essere valutato tenendo conto della partecipazione nel reato e dunque il dolo specifico dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale deve sussistere in capo a colui che vuole schermare i suoi beni e deve essere oggetto di rappresentazione in capo al concorrente nel reato come, nel caso in esame, il soggetto concorrente non è né il reale proprietario del bene che intende schermare per sottrarlo alle misure di prevenzione patrimoniale, né il soggetto che si rende fittiziamente intestatario.

Da cui la manifesta infondatezza della censura della difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] circa la mancanza in capo al predetto del dolo specifico del reato.

Sulla scorta di queste considerazioni appare manifestamente infondata anche la censura svolta dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'intestazione fittizia delle quote della società, per effetto del trasferimento delle quote dai precedenti intestatari fittizi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al Mormino, grazie all'apporto materiale dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva individuato il soggetto intestatario fittizio ed aveva predisposto l'atto di cessione delle quote.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente richiamare, oltre a quanto detto sopra, i principi secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, di talché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione.

Dunque, il [OSCURATO:PERSONA] che si era già reso intestatario fittizio delle quote nel 2010, concorre nella successiva intestazione fittizia con il trasferimento di queste, nel 2014, ad un terzo.

I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo 7) sono inammissibili.

A diversa conclusione si perviene con riguardo ai capi 8), 9) e 10).

In relazione al capo 8) nel quale viene in rilievo la fittizia attribuzione delle quote di capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dallo stesso costituita, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che accettavano tale intestazione con consapevolezza della fittizia titolarità ponendosi come consapevoli prestanome delle quote della società di capitali neo costituita, la motivazione non appare congrua e in linea con i principi di cui sopra (par. ) là dove si è affermato che, nei casi di nuova costituzione di società e/o acquisito di beni, si richiede anche la dimostrazione delle disponibilità finanziarie da parte del soggetto che intende eludere le disposizioni di prevenzione patrimoniale (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino e altro, Rv. 272128 Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024).

Il rilevato vizio di motivazione comporta l'annullamento della sentenza sul punto.Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo al capo 9) nel quale si contesta l'attribuzione fittizia dell'imbarcazione Alena 56 a tale [OSCURATO:PERSONA] che rimaneva formale intestatario, non essendovi congrua motivazione delle disponibilità finanziarie da parte del soggetto che intende eludere le disposizioni di prevenzione patrimoniale ovvero che il bene, fittiziamente intestato al Moro, fosse stato acquistato con risorse del [OSCURATO:PERSONA].

Infine, anche con riferimento al capo 10) viene contestato l'acquisto di beni con risorse della persona che vuole essere schermata.

All'imputato è contesto l'acquisito di un'autovettura Ferrari modello 458 spider targata [OSCURATO:TARGA], immatricolata il 29 giugno 2012, ed in suo esclusivo uso e la cui proprietà risultava formalmente essere della [OSCURATO:PERSONA] srl, legalmente rappresentata da tale [OSCURATO:PERSONA].

La predetta società era formalmente proprietaria altresì di un [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione di via Edison n. 12 in Desio.

Anche in questo caso difetta la motivazione in ordine alla prova della disponibilità finanziaria per l'acquisito in capo alla persona che vuole essere schermata.

Infine, va scrutinato il motivo sviluppato dai ricorrenti sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la generica e non personalizzata valutazione delle singole posizioni.

La corte territoriale con motivazione cumulativa avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata valutazione degli elementi positivi di valutazione, ai fini del riconoscimento delle menzionate attenuanti, da parte della corte territoriale.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA] il motivo è inammissibile per genericità non avendo indicato quali elementi positivi di valutazione, evidenziati davanti alla corte territoriale, non sarebbero stati valutati.

Né ora li indica.

Il motivo difetta di specificità ed è, pertanto, inammissibile.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163).

Quanto alla possibilità di motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche è stato affermato che non è affetta da genericità qualora, riferendosi a più imputati si faccia riferimento alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest'ultima dalla gravità del reato (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773 - 01).

Non di meno, qualora se singole posizioni siano differenti e diversamente articolate le censure difensive, il riferimento alla motivazione cumulativa non può essere ritenuto congruo.

Nel caso di specie, la Corte di Milano ha argomentato il diniego delle attenuanti generiche richiamando "la personalità del colpevole e l'entità del reato", motivazione che è priva di salti logici con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], soggetto recidivo e tenuto conto che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo "status" di recidivo dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 04), mentre non appare congrua la risposta con riguardo all'[OSCURATO:PERSONA] soggetto incensurato e che nei motivi di ricorso aveva sviluppato una censura non generiche nella quale rappresentava gli elementi positivi di valutazione che non sono stati apprezzati nella risposta cumulativa data dalla corte territoriale.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in presenza di un rilevato vizio di motivazione.

L'annullamento va disposto senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio (prescrizione ultima maturata al 13/08/2021).

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello al 13/08/2021 (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

Alla condanna al pagamento delle spese, tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Infine, la sentenza va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 8), 9) e 10) con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/202tdella Corte d'appello di Milano 91- visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. Camera per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note di udienza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza nella parte in cui, per quanto qui rileva, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, attività organizzata per il traffico di rifiuti, trasferimento fraudolento di valori, alla pena di anni otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di trasferimento fraudolento di valori, in concorso, alla pena, rispettivamente, di anni due e mesi sei di reclusione e di anni due di reclusione. 2. In particolare: [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, quale capo promotore, di una associazione a delinquere (capo 1) finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di traffico illecito di rifiuti (artt. 260 e 258 comma 4 del d.lvo n. 152 del 2006) mediante un'attività organizzata di mezzi e uomini, svolta tramite la costituzione e gestione di tre società, di cui era il reale amministratore, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], società filtro da interporre nelle operazioni commerciali aventi ad oggetto materiali ferrosi, al fine di concentrare in queste ultime la fatturazione passiva dei clienti finali e con l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in quanto mere società interponenti con gli ignoti venditore di rottami ferrosi, al fine di occultare la provenienza delittuosa della merce, società utilizzate per la realizzazione dell'illecita attività di gestione dei rifiuti, con la predisposizione di conti correnti sui quali far confluire il provento dei reati e con l'utilizzazione di un'impresa di trasporto facente capo a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, stabilmente dedita ad effettuare trasporti illeciti; nonché dei correlati reati tributari, di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl, società costituente mero filtro, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per un importo di C 36.854.796,29, nei confronti delle società acquirenti i rottami ferrosi, con emissione al contempo di autofatture per operazioni inesistenti per generare costi e compensare i ricavi per C 35.791.913,69 (capo 2), e di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, relative ad attività di consulenza, emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per un totale di C 231.161,97, al fine di consentire a [OSCURATO:SOCIETA] l'evasione (capo 3), dei reati ambientali di cui agli artt. 260, 258 comma 4, del d.lvo n. 152 del 2006 (capo 4) con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, attraverso l'interposizione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tra i reali fornitori di materiali ferrosi, rimasti ignoti, da qualificarsi all'origine come rifiuti in assenza del trattamento che consenta di qualificarli come materia prima secondaria, ed i clienti finali, trasportando e commercializzavano ingente quantità di rifiuti (pari a 34.715,079 tonnellate di rifiuti costituiti da materiale ferroso qualificabili come rifiuti non pericolosi secondo l'indicazione data degli stessi nei DDT ed in assenza di dimostrazione da parte dell'imputato della diversa natura, nonché utilizzando l'impianto di gestione rifiuti sito in [OSCURATO:PERSONA] e numerosi mezzi di trasporto, riceveva rifiuti ferrosi e non ferrosi, da soggetti non identificati, rifiuti che poi venivano ceduti ai soggetti in tal modo gestendo abusivamente ingenti quantità di rifiuti, gestione abusiva in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] commercializzava rifiuti nonostante fosse priva dell'autorizzazione provinciale a far data dal 18/09/2021, trasferita alla [OSCURATO:SOCIETA] che, a sua volta, aveva ricevuto ordine di sospensione, da parte della provincia di Lecco, della gestione dei rifiuti. Inoltre, la società [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai posseduto l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, iscrizione necessaria per effettuare il trasporto rifiuto, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto l'iscrizione che era scaduta il 23/08/2013, con la conseguenza che tutti i trasporti effettuati con veicoli intestati a [OSCURATO:SOCIETA] e i trasporti effettuati dopo il 28.3.2013, con veicoli intestati a [OSCURATO:SOCIETA], erano avvenuti illegittimamente (capo 5). Ed ancora l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuto responsabile di plurimi reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, ora art. 512 bis cod.pen.) in concorso con altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto al trasferimento di quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 7), nonché al trasferimento delle quote della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 8), all'acquisto di un'imbarcazione rimasta nella formale titolarità di terzi (capo 9) e due autovetture di lusso intestate alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, ma nella disponibilità dell'imputato (capo 10). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di trasferimento di valori (capo 7) per avere, quale commercialista del [OSCURATO:PERSONA], titolare effettivo delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl, società di noleggio di autovetture di lusso, in concorso con questi e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), trasferito la titolarità delle quote, con atto redatto il 14/02/2014, ad un prestanome tale Mormino dal medesimo reperito, quote già appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] (e a [OSCURATO:PERSONA]) per effetto di precedente trasferimento delle quote in origine in capo al [OSCURATO:PERSONA], senza il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente Mormino, così da far apparire una apparenza di titolarità in capo a terzi, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali in capo al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di trasferimento di valori (capo 7) per avere, quale titolare delle quote di [OSCURATO:PERSONA] srl, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trasferito le stesse a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quote detenute effetto del precedente trasferimento, in data 23/03/2010, dal [OSCURATO:PERSONA] al medesimo e al [OSCURATO:PERSONA], fatto per il quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, così da far apparire una apparenza di titolarità in capo a terzi al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori. 3.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi di ricorso. 3.1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione in relazione alla contestazione di trasporto illecito di rifiuti. Deduce il ricorrente che il materiale oggetto di commercializzazione da parte delle società [OSCURATO:PERSONA] srl, da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non era qualificabile quale rifiuto. Al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il materiale commercializzato avrebbe dovuto essere considerato materiale "semilavorato", sicchè materiale non ricompreso tra quelli soggetti alle norme del d.Lvo n. 152 del 2006. Con riferimento al capo 4), si era rilevato nei motivi di appello che l'unico trasportatore aveva confermato che la società [OSCURATO:PERSONA] srl aveva l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti e che caricava il materiale di cui alle fatture che poi trasportava direttamente nelle acciaierie, da cui la prova dell'effettività delle consegne e della qualità di "non rifiuto" della merce trasportata coì assolvendo all'onere probatorio dimostrativo della non qualità di rifiuto di quanto trasportato. A fronte di tali specifici argomenti la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado per relationem senza confronto con i motivi di appello, incorrendo nel vizio di carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 cod.proc.pen. 3.1.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore interpretativo del concetto normativo di rifiuto, errore che si riverberebbe nella qualificazione giuridica del fatto. Con l'entrata in vigore del D.Igs n. 4 del 2008, i materiali ferrosi dovrebbero considerarsi quali rifiuto "salvo che provengano da un centro autorizzato di gestione e presentino le caratteristiche a quelle elencate nei [OSCURATO:PERSONA] per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso la qualifica di materia prima secondaria. Il materiale oggetto di trasporto avrebbe dovuto essere qualificato materia prima secondaria, con tutte le conseguenze in punto responsabilità. Se i mezzi trasportavano direttamente il materiale dall'originario cessionario all'acciaieria senza modifica alcuna della sua caratteristica, avrebbe dovuto essere considerato quale semilavorato già antecedentemente trattato nei luoghi ove era caricato sui camion, da cui la prova logica della natura di materiale semilavorato di quanto trasportato.3.1.3. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di associazione a delinquere. A seguito dell'assoluzione di parte degli imputati, il reato associativo sarebbe stato ritenuto in presenza di quattro soggetti. Tenuto conto che l'apporto di due di questi (Sozzi e Seghaier) sarebbe limitato alla gestione della società [OSCURATO:PERSONA] srl non potrebbe ritenersi che costoro siano intervenuti anche nei meccanismi di gestione delle altre due società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], sicchè mancherebbe il requisito minimo per la sussistenza del reato associativo. 3.1.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi 4) e 5). La sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'imputato il deux ex machina dell'organizzazione dedita al traffico di rifiuti, in assenza di prova che egli fosse l'amministratore di fatto delle società coinvolte. La difesa aveva argomentato come l'imputato fosse un mero procacciatore d'affari attesa la sua esperienza nel settore, ma la corte territoriale, violando l'art. 192 cod.proc.pen., avrebbe ritenuto il medesimo quale amministratore di fatto senza individuarne gli elementi indiziari: nessun conto corrente delle società coinvolte era intestato all'imputato, non si potrebbero ritenere attendibili, attesi di motivi di astio, le dichiarazioni rese da Seghaier. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle intercettazioni telefoniche; tuttavia, tali elementi non potrebbero costituire la prova della titolarità effettiva delle società. Anche il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe compatibile con il ruolo di procacciatore d'affari. Allo stesso modo non potrebbe ricavarsi la prova della responsabilità dalla circostanza che i clienti avevano dichiarato di avere avuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.5. Con il quinto motivo si deduce la carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'affermazione della responsabilità penale per i reati di cui ai capi 7), 8), 9) e 10). La sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'imputato il reale intestatario dei beni oggetto di trasferimento fraudolento da cui ha tratto la conclusione dell'intestazione fittizia in capo a terzi. Ciò sarebbe smentito da quanto segnalato dal difensore nell'atto di appello: quanto a [OSCURATO:PERSONA] l'apporto dell'imputato sarebbe limitato ad indicare un nuovo amministratore e a noleggiare un'auto, quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] la circostanze che non sarebbero stata pagate le quote sociali troverebbe giustificazione nel fatto che era socia la compagna del [OSCURATO:PERSONA] il quale le aveva affidato la provvista per assicurare un reddito alla stessa; quanto all'imbarcazione l'imputato aveva dichiarato di avere avuto la disponibilità della stessa per la sola estate del 2013; così come in relazione all'autovettura di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], oggetto di noleggio. In definitiva, mancherebbero gli indizi gravi per fondare la responsabilità dell'imputato. 3.1.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il capo 3). La sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla ditta individuale in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in mancanza di un contratto formale di collaborazione, tale argomento sarebbe illogico poiché anche nella ipotizzata qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], come ritenuto dai giudici del merito, sarebbe evidente che comunque l'imputato avrebbe dovuto essere comunque remunerato da cui l'esistenza oggettiva delle prestazioni indicata nelle fatture. 3.1.7. Con il settimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratterebbe di una motivazione del tutto generica, e dunque assente, in quanto resa indifferenziatamente con riguardo a tutti gli imputati senza indicazione di elementi esplicativi alle critiche dedotte dalle parti. 3.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi di ricorso. 3.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 7). La sentenza impugnata avrebbe confermato la pronuncia di condanna senza offrire una risposta alle censure difensive che si appuntavano sull'insussistenza della condotta di reato di cui all'art. 12 quinquies della legge n. 356 del 1992, stante l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, essendo il bene trasferito privo di valore, e di quello soggettivo non sussistendo in capo al ricorrente il dolo specifico del reato. La società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto inattiva da cui l'inconsistenza patrimoniale delle quote societarie, oggetto di trasferimento, situazione che si riverberebbe anche sulla prova del dolo specifico. L'imputato, che è stato assolto dal reato associativo, non era mai venuto a conoscenza dell'attività illecita posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e della sua situazione di soggetto potenzialmente destinatario di misura di prevenzione patrimoniale, si sarebbe limitato a reperire un soggetto che doveva assumere la carica di amministratore, in quanto quello precedente era defunto, in vista degli adempimenti fiscali che la società doveva compiere e al trasferimento delle quote sociali. L'atto di trasferimento delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato redatto nella totale incosapevolezza del fine illecito dell'operazione. Non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico che non può trarsi dal carattere fittizio dell'intestazione delle quote sociali a terzi, mentre non assumerebbe rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministratore di una società commerciale. 3.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata avrebbe negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti sul rilievo dell'assenza di elementi positivi e in ragione della gravità dei fatti, con motivazione resa per tutti gli imputati senza distinzione di sorta e delle singole posizioni. La motivazione cumulativa resa sarebbe pertanto del tutto apparente. 3.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi di ricorso. 3.3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 7). La sentenza impugnata sarebbe del tutto illogica in relazione all'intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avendo fornito una spiegazione logica delle ragioni dell'acquisto delle quote dal [OSCURATO:PERSONA] e poi cedute il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al Mormino. La società era rimasta inattiva dal 2010, essendo l'imputato ristretto in custodia cautelare e poi appena scarcerato aveva ceduto le quote sociali al Mormino, era priva di beni e pertanto non sussisterebbe il reato contestato. 3.3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata avrebbe negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti senza motivazione nonostante fossero stata formulata una specifica richiesta nei motivi di appello con individuazione di specifici elementi di segno positivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato. 2. Sono inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, con i quali il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità per i reati di traffico di rifiuti di cui ai capi 4) e 5), senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a richiedere una lettura dei fatti alternativa (sulla natura di rifiuto dei rottami ferrosi oggetto di trasporto e di gestione) a quella già effettuata dai giudici di appello, e, in parte generico, laddove deduce la violazione dei canoni ermeneutici di valutazione della prova attraverso cui chiede una rivalutazione del merito che non è consentita. Sotto un primo profilo, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di gestione abusiva di rifiuti e trasporto illecito di rifiuti (art. 260, 258 comma 4 del d.lgs 152/2006) e del vizio di motivazione sotto il profilo della carenza motivazionale del giudice d'appello che avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali perveniva alla conferma della sentenza di primo grado, avendo, in particolare, omesso di valutare e rispondere alle censure mosse nei motivi di appello. La censura è sotto tutti i profili inammissibile. Con riguardo al profilo della carenza motivazionale deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità ( cfr per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, Albergamo ed altri, Rv. 197250). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato, anche, alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e la struttura motivazionale della sentenza di appello, saldandosi quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, rende possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello ( Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). 3. Nella sentenza in esame, i giudici di appello, con motivazione logica e aderente al dato processuale hanno offerto ampia e congrua risposta alla doglianza difensiva (pag. 82 e ss.) là dove, sulla scorta del compendio intercettato, hanno ritenuto l'imputato ideatore dei reati fine (reati in materia ambientale e reati tributari) realizzati attraverso l'amministrazione delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], società attraverso cui si compieva la gestione abusiva dei rifiuti evidenziando, quanto al profilo della abusività, l'assenza di documentazione concernente il lecito ingresso dei rifiuti nella disponibilità il che comporta che non era possibile tracciare la provenienza dei rifiuti e che la dichiarazioni di conformità dei rifiuti in end of waste era illegittima poiché in contrasto con il Reg. 333/2011 che detta le regole per la precisa documentazione di tutti i passaggi dei rifiuti trasformati. A corretta decisione sono pervenuti i giudici del merito là dove hanno rilevato la mancata osservanza dell'onere di provare la destinazione del materiale ferroso ad un ulteriore utilizzo che grava sulla persona che intende contestare la natura di rifiuto, rilevando, in particolare (cfr. pag. 85) che il [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva assolto a tale onere, ma che, dalle intercettazioni telefoniche, emergeva che questi ignorava finanche la reale natura del bene che commercializzava. La diversa prospettazione non può avere ingresso in questa sede per un duplice ordine di ragioni: la sentenza impugnata contiene un accertamento in fatto circa la natura di rifiuto di quanto trasportato (materiale ferroso non tracciato e di cui non si conosce la provenienza) che è logica ed è fondata sugli accertamenti compiuti. In ogni caso, si rammenta, che è onere di chi allega la diversa natura del bene, ovvero la qualifica di materiale qualificabile quale sottoprodotto, come tale escluso dalla disciplina dei rifiuti, la dimostrazione e di allegazione delle circostanze su cui tale affermazione si fonda (Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 - 01). Nel caso in esame, al di là del generico riferimento al dato normativo (D.Igs n. 4 del 2008) il ricorrente si è limitato ad invocare una diversa, e mai dimostrata, natura di quanto trasportato. In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al D.Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] ambientale), i rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria (Sez. 3, n. 833 del 04/12/2008, Rv. 242158 - 01; Sez. 3, n. 49982 del 09/04/2015, Reppucci, Rv. 265321 - 01, conf. anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE del 31 marzo 2011, n.333). In questo contesto deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato che la società [OSCURATO:SOCIETA] del [OSCURATO:PERSONA] era preposta all'interposizione tra i soggetti ignoti cedenti i rottami ferrosi e gli acquirenti finali, meccanismo finalizzato a far conseguire una parvenza di liceità alla gestione dei rifiuti e all'evasione delle imposte. Ma non solo, la sentenza impugnata ha riportato le più significative conversazioni del [OSCURATO:PERSONA] nelle quali emergeva la totale indifferenza del materiale trattato che riceveva senza neppure accertarsi la preventiva sottoposizione allo specifico trattamento per escludere la natura di rifiuto (pag. 85). Mentre con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], società che effettuavano i trasporti di rifiuti, queste erano prive di autorizzazione perché non rilasciata o trasferita, o sospesa. Che si trattasse di gestione abusiva, peraltro neppure messa in discussione, come si è già detto sopra, non vi è dubbio: la mancanza della documentazione concernente il lecito ingresso dei rifiuti nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] comporta che la dichiarazione di conformità dei rifiuti trasformati in end of waste era illegittima poiché in contrasto con le prescrizioni imposte dal Reg. 333/2011 che impone la precisa documentazione di tutti i passaggi dei rifiuti trasformati. Quanto invece a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], è sufficiente sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] gestiva il traffico di rifiuti nonostante l'assenza della relativa autorizzazione provinciale, in ragione dell'avvenuta voltura, con decorrenza al 18/09/2012, a [OSCURATO:SOCIETA] la quale, peraltro, non risultava mai essere stata iscritta all'Albo dei gestori ambientali, la cui adesione costituiva uno dei requisiti necessari per la legittimità dell'attività di trasporto. A ciò si aggiunge la decisione della Provincia di Lecco di sospendere, con decorrenza dall'ottobre del 2013, l'attività di gestione dei rifiuti, donde la consequenziale illegittimità di tutte le operazioni poste in essere successivamente. L'abusività si evinceva, sempre secondo il giudice del merito, anche dall'analisi incrociata dei documenti acquisiti presso le società clienti, dalle risultanze bancarie e dalle immagini delle telecamere, che attestavano che dal capannone di [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], non transitavano automezzi per il trasporto merci, benché le società avessero, comunque, intrattenuto ingenti rapporti commerciali con i clienti, movimentando cospicue quantità di merce a fronte di milioni di euro. Il terzo e quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ie — i nammissibile perché manifestamente infondati ed anche diretti (quarto motivo) a proporre censure di puro fatto in ordine alla partecipazione del ricorrente nell'associazione a delinquere con il ruolo di capo promotore. La sentenza impugnata contiene alle pagg. 82 e ss congrua e non manifestamente illogica motivazione circa la sussistenza dei requisiti per la configurazione del reato associativo (numero di persone, reati scopo e struttura organizzata) e del ruolo dell'imputato. Quanto al numero di partecipanti, oggetto del terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la tesi difensiva appare manifestamente infondata in quanto nel numero dei partecipanti (quattro) devono essere ricompresi anche Sozzi e Seghaier che, è ben vero che la loro partecipazione era circoscritta alla gestione delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ma ciò non rileva ai sini della configurazione del reato associativo: da un lato era proprio attraverso queste società che si realizzava il programma criminoso e la pluralità dei reati ambientali commessi, e dall'altro costoro avevano rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] che svolgeva, attraverso la gestione di fatto (era stato ritenuto amministratore di fatto) di tutte e tre queste società, che costituivano l'aspetto organizzativo finalizzato alla realizzazione dei reati scopo, l'attività illecita che costituiva il programma criminoso. Anche il sesto motivo non ha diversa sorte. Il ricorrente attraverso una non consentita rivalutazione del fatto richiese una diversa e alternativa ricostruzione del fatto ovvero la natura della prestazione oggetto dell'emissione della fattura di cui al capo 3). I giudici del merito con motivazione aderente al dato processuale hanno ritenuto l'inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla omonima ditta individuale in mancanza di un contratto di collaborazione tra l'imputato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle censure svolte dagli imputati in relazione al reato di intestazione fittizia di cui all'art. 512 bis cod.pen. (quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) implica una breve premessa in ordine all'inquadramento giuridico della fattispecie contestata. Va ricordato che con l'introduzione del delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512 bis cod.pen., il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte di simulazione soggettiva finalizzate ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia originaria e contestuale alla acquisizione del cespite od alla costituzione della compagine sociale ovvero attuata attraverso la successiva condotta di trasferimento del bene al fine di schermarlo e prevenire l'applicazione sul bene della misura patrimoniale, ovvero ancora attraverso l'acquisizione di quote sociali di compagini già attive nel panorama economico e/o finanziario da parte di colui che vuole rimanere schermato (socio occulto). L'interposizione può avvenire attraverso una molteplicità di paradigmi e ciò in quanto si tratta di un reato a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità connotato dal fine elusivo che l'autore del reato deve rappresentarsi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 «delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l' utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv.2187680). Ancora di recente, e con indirizzo interpretativo consolidato sul solco delle citate Sezioni Unite, si è affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 - 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 01) ed ha natura plurisoggettiva impropria sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 - 01; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, Raimondo, Rv. 259822 - 01). Sulla scorta del paradigma normativo di cui all'art. 110 cod.pen., il concorso nel reato ricorre, anche, nei confronti del soggetto, diverso dal reale proprietario e dal formale intestatario, che abbia con la sua condotta contribuito alla consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta, ovvero dello scopo elusivo, anche qualora tale concorrente, non sia animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 - 01). Ed ancora, sviluppando queste argomentazioni, la giurisprudenza ha altresì chiarito che per esservi "fittizia attribuzione della titolarità" è necessario che il bene sia stato acquistato (o realizzato) con risorse del soggetto che vuole "schermare" il suo investimento patrimoniale al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e che, per tale ragione, attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo. Dunque, ad essere incriminata non è la generica "disponibilità" di un bene in capo al soggetto che non ne risulta essere titolare formale quanto la specifica condotta di fittizia attribuzione della titolarità al fine elusivo indicato, non rilevando per l'integrazione del reato l'accertamento dell'illecita provenienza della provvista (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018 - dep. 12/06/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018 - dep. 02/02/2018, Polverino e altro, Rv. 272128 Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018 - dep. 27/09/2018, C, Rv. 274024). Infine, si rileva, con riguardo all'elemento soggettivo che la giurisprudenza ha chiarito che lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, senza che rilevi quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 5, n. 5541 del 15/01/2009, Corsini e altri, Rv. 243163; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino e altri, Rv. 270480). La norma persegue, infatti, l'obiettivo di evitare manovre di soggetti anche solo "potenzialmente" assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto. In particolare, si è affermato infatti che il delitto di trasferimento fraudolento di valori deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto (come nel caso in esame, si anticipa, non essendovi elementi per dire che le quote della società trasferite dal reale proprietario [OSCURATO:PERSONA] provengano da delitto) in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione patrimoniale, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015 - dep. 05/04/2016, Zummo e altri, Rv.266438). 2. Ciò premesso quanto al capo 7), secondo quanto accertato nelle conformi sentenze di merito, la [OSCURATO:PERSONA] srl era società attiva nella compravendita noleggio di autovetture di lusso, le cui quote in sede di costituzione erano detenute al 90% (pari a nominali euro 45.000,00) da [OSCURATO:PERSONA] e per il restante 10% (pari a nominali 5.000,00 euro) da [OSCURATO:PERSONA], sorella del primo. Con atto notarile del 23.3.2010, il [OSCURATO:PERSONA] cedeva le proprie quote, nella misura rispettivamente di euro 15.000,000 e di euro 30.000,00, a [OSCURATO:PERSONA] Giovanbattista e a [OSCURATO:PERSONA] Massimo; quest'ultimo, contestualmente, acquistava anche le quote di [OSCURATO:PERSONA], giungendo così a possedere il 70% del capitale sociale. La società [OSCURATO:PERSONA] srl, che aveva chiuso in perdita gli esercizi 2010, 2011 e 2012, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 ed era formalmente proprietaria di due vetture, una BMW 320, su cui risultava iscritto un provvedimento di fermo amministrativo e una [OSCURATO:PERSONA], sulla quale erano iscritti due provvedimenti di fermo amministrativo. La sentenza impugnata rilevava l'assenza di atti di gestione compiuti, a far tempo dalla formale cessione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] delle quote nel 2010, mentre l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], nominato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era deceduto prima della ulteriore cessione delle quote, avvenuta nel 2014, a tale soggetto prestanome [OSCURATO:PERSONA], soggetto indicato dall'[OSCURATO:PERSONA] che aveva gestito e predisposto l'atto di cessione delle quote, che risultava così titolare delle quote e amministratore unico della società (pag. 7). Occorre ancora rilevare, per la rilevanza con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione del reato di trasferimento fraudolento con riguardo al primo trasferimento di quote del 23/03/2010, con intestazione fittizia in capo al [OSCURATO:PERSONA], soggetto che le aveva acquistate direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] generando la situazione di difformità tra la titolarità formale e quella effettiva. Successivamente nel 2014, con l'apporto attivo dell'[OSCURATO:PERSONA], che redige l'atto di trasferimento, le quote della società erano state trasferite a tale [OSCURATO:PERSONA], muratore testa di legno, soggetto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva individuato e che diviene l'amministratore unico, per effetto di questo ulteriore atto di trasferimento delle quote, si era realizza un'ulteriore intestazione di queste ad un soggetto solo formale intestatario, oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 512 bis cod.pen. per la quale gli imputati hanno riportato condanna. Venendo alle censure difensive mosse dai ricorrenti, tenuto conto delle rispettive posizioni come contestate nella commissione dell'intestazione fittizia delle quote, mediante atto di trasferimento delle quote in data 14/02/2014, data del contratto di cessione delle quote da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Mormino, la motivazione della corte territoriale, quanto alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], è congrua ed è in linea con gli arresti giurisprudenziali là dove ha ritenuto la partecipazione di questi, commercialista del [OSCURATO:PERSONA], nell'operazione negoziale di natura meramente apparente con la quale, in data 14/02/2014, erano state trasferite le quote della [OSCURATO:PERSONA] srl dal Cursano e dal [OSCURATO:PERSONA], che le detenevano in forza di precedente intestazione fittizia, al [OSCURATO:PERSONA], soggetto all'uopo reperito dall'[OSCURATO:PERSONA] e retribuito da questi (cfr. pag. 74). Sulla scorta delle risultanze probatorie, l'imputato era l'artefice dell'operazione negoziale diretta alla creazione di una situazione difforme al vero con riguardo alla titolarità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] srl, sempre appartenute al [OSCURATO:PERSONA] come dimostrato dalle conversazioni riportate (cfr. pag. 72), le cui limitate competenze in materia, sempre secondo la sentenza impugnata, richiedevano l'apporto di un professionista il quale, si rammenta, gestiva una pluralità di società del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò detto, quanto al primo profilo di censura esso appare manifestamente infondato non rilevando, ai fini della sussistenza del "bene" da trasferire la situazione di inattività della società: questa non solo aveva due automezzi con i quali svolgere l'attività sociale di noleggio auto, ma in ogni caso, in tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 cod. civ., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda (Cass. civ. Sez. 6, n. 24769 del 08/10/2018, Rv. 650912 - 01). Quanto al fine elusivo del dolo specifico, la censura appare priva della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata. Al netto dell'esposizione di massime tratte dalla giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, alcune delle quali neppure rilevanti nel caso in esame (il richiamo all'irrilevanza penale del simulato trasferimento dei compiti di amministratore di una società) la censura neppure si confronta con la decisione impugnata là dove la sentenza impugnata ha ritenuto di fondamentale importanza, per le competenza specifiche in capo all'[OSCURATO:PERSONA], per la predisposizione dell'atto di cessione atto con il quale si realizzata un ulteriore schermo rispetto alla titolarità effettiva delle quote da sempre appartenute al [OSCURATO:PERSONA]. Se è pur vero che le argomentazioni svolte sul dolo specifico in capo al [OSCURATO:PERSONA] non possano essere mutuate per il concorrente [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 38044 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Chiocchio, Rv. 282202 - 01), non di meno la sentenza impugnata ha argomentato, con motivazione aderente al dato probatorio e non manifestamente illogica, che le operazioni di ricerca della prova per i reati ambientali e tributari, erano avvenute nel 2013 e dunque in epoca antecedente al trasferimento delle quote del 2014, di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era stato l'artefice, e da tale indicazione ha tratto il convincimento della consapevolezza in capo all'[OSCURATO:PERSONA] del fine elusivo delle disposizioni in materia patrimoniale in capo al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 88), a nulla rilevando la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dal reato associativo contestato al [OSCURATO:PERSONA], quale capo promotore, e ciò in quanto la consapevolezza del fine elusivo, perseguito dal [OSCURATO:PERSONA], non richiede la partecipazione nel sodalizio criminoso dell'[OSCURATO:PERSONA], professionista del [OSCURATO:PERSONA], soggetto potenzialmente assoggettabile a misure patrimoniali, nel torno di tempo in cui questi ha commesso i reati da cui derivano conseguenze patrimoniali che erano evitate attraverso le operazioni di intestazione fittizia descritta. Quanto al profilo del dolo specifico sollevato dall'[OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che, nel caso di concorso nel reato di intestazione fittizia, esso deve essere valutato tenendo conto della partecipazione nel reato e dunque il dolo specifico dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale deve sussistere in capo a colui che vuole schermare i suoi beni e deve essere oggetto di rappresentazione in capo al concorrente nel reato come, nel caso in esame, il soggetto concorrente non è né il reale proprietario del bene che intende schermare per sottrarlo alle misure di prevenzione patrimoniale, né il soggetto che si rende fittiziamente intestatario. Da cui la manifesta infondatezza della censura della difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] circa la mancanza in capo al predetto del dolo specifico del reato. Sulla scorta di queste considerazioni appare manifestamente infondata anche la censura svolta dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'intestazione fittizia delle quote della società, per effetto del trasferimento delle quote dai precedenti intestatari fittizi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al Mormino, grazie all'apporto materiale dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva individuato il soggetto intestatario fittizio ed aveva predisposto l'atto di cessione delle quote. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente richiamare, oltre a quanto detto sopra, i principi secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, di talché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione. Dunque, il [OSCURATO:PERSONA] che si era già reso intestatario fittizio delle quote nel 2010, concorre nella successiva intestazione fittizia con il trasferimento di queste, nel 2014, ad un terzo. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo 7) sono inammissibili. A diversa conclusione si perviene con riguardo ai capi 8), 9) e 10). In relazione al capo 8) nel quale viene in rilievo la fittizia attribuzione delle quote di capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dallo stesso costituita, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che accettavano tale intestazione con consapevolezza della fittizia titolarità ponendosi come consapevoli prestanome delle quote della società di capitali neo costituita, la motivazione non appare congrua e in linea con i principi di cui sopra (par. ) là dove si è affermato che, nei casi di nuova costituzione di società e/o acquisito di beni, si richiede anche la dimostrazione delle disponibilità finanziarie da parte del soggetto che intende eludere le disposizioni di prevenzione patrimoniale (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino e altro, Rv. 272128 Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024). Il rilevato vizio di motivazione comporta l'annullamento della sentenza sul punto.Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo al capo 9) nel quale si contesta l'attribuzione fittizia dell'imbarcazione Alena 56 a tale [OSCURATO:PERSONA] che rimaneva formale intestatario, non essendovi congrua motivazione delle disponibilità finanziarie da parte del soggetto che intende eludere le disposizioni di prevenzione patrimoniale ovvero che il bene, fittiziamente intestato al Moro, fosse stato acquistato con risorse del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, anche con riferimento al capo 10) viene contestato l'acquisto di beni con risorse della persona che vuole essere schermata. All'imputato è contesto l'acquisito di un'autovettura Ferrari modello 458 spider targata [OSCURATO:TARGA], immatricolata il 29 giugno 2012, ed in suo esclusivo uso e la cui proprietà risultava formalmente essere della [OSCURATO:PERSONA] srl, legalmente rappresentata da tale [OSCURATO:PERSONA]. La predetta società era formalmente proprietaria altresì di un [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione di via Edison n. 12 in Desio. Anche in questo caso difetta la motivazione in ordine alla prova della disponibilità finanziaria per l'acquisito in capo alla persona che vuole essere schermata. Infine, va scrutinato il motivo sviluppato dai ricorrenti sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la generica e non personalizzata valutazione delle singole posizioni. La corte territoriale con motivazione cumulativa avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata valutazione degli elementi positivi di valutazione, ai fini del riconoscimento delle menzionate attenuanti, da parte della corte territoriale. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] il motivo è inammissibile per genericità non avendo indicato quali elementi positivi di valutazione, evidenziati davanti alla corte territoriale, non sarebbero stati valutati. Né ora li indica. Il motivo difetta di specificità ed è, pertanto, inammissibile. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163). Quanto alla possibilità di motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche è stato affermato che non è affetta da genericità qualora, riferendosi a più imputati si faccia riferimento alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest'ultima dalla gravità del reato (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773 - 01). Non di meno, qualora se singole posizioni siano differenti e diversamente articolate le censure difensive, il riferimento alla motivazione cumulativa non può essere ritenuto congruo. Nel caso di specie, la Corte di Milano ha argomentato il diniego delle attenuanti generiche richiamando "la personalità del colpevole e l'entità del reato", motivazione che è priva di salti logici con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], soggetto recidivo e tenuto conto che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo "status" di recidivo dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 04), mentre non appare congrua la risposta con riguardo all'[OSCURATO:PERSONA] soggetto incensurato e che nei motivi di ricorso aveva sviluppato una censura non generiche nella quale rappresentava gli elementi positivi di valutazione che non sono stati apprezzati nella risposta cumulativa data dalla corte territoriale. Pertanto, la sentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in presenza di un rilevato vizio di motivazione. L'annullamento va disposto senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio (prescrizione ultima maturata al 13/08/2021). Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge. Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello al 13/08/2021 (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Alla condanna al pagamento delle spese, tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Infine, la sentenza va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 8), 9) e 10) con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei