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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33491/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cento (FE) avverso la ordinanza del 17/01/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Bologna 1'8 febbraio 2018, confermata dalla Corte di appello di Bologna in data 25 giugno 2019 e divenuta irrevocabile il 10 settembre 2019, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di calunnia, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

La Corte riteneva che la notifica del decreto che disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale fosse regolarmente avvenuta per via postale al domicilio dichiarato (in Castello d'Argile, via Zambeccari n. 3), nelle forme della compiuta giacenza, non essendo stati addotti elementi a supportare la tesi che il domicilio fosse inidoneo.

La Corte riteneva quindi la regolarità delle successive notifiche effettuate presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Alla prima udienza dibattimentale del 13 ottobre 2016 presso il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato assente e il difensore di ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva sostituito ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. da altro difensore.

Interposto appello dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel decreto di citazione del 13 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] era indicato come elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

In sede di trattazione non veniva sollevata alcuna eccezione dal difensore di ufficio nominato dalla Corte ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., su sollecitazione della stessa Avv. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva potuto partecipare per concomitanti impegni professionali.

La Corte riteneva che, attraverso il difensore d'ufficio, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in condizioni di conoscere non solo l'esistenza del procedimento a suo carico, ma anche l'istruttoria dibattimentale svoltasi in sua assenza, tanto che la stessa Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato appello. [OSCURATO:PERSONA] si era disinteressato dello sviluppo del procedimento né si era attivato in alcun modo per mantenere il necessario contatto con il difensore di ufficio, donde il rigetto della richiesta di rescissione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso ex artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. l'ordinanza citata, deducendo che la sentenza di condanna è stata pronunciata nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente.

Nessuno degli atti processuali gli è mai stato notificato presso il domicilio eletto, sin dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Anche il decreto di citazione in appello è stato notificato al solo difensore di ufficio presso il quale l'imputato veniva indicato come "elettivamente domiciliato", pur in mancanza di alcuna elezione di domicilio in tal senso; inoltre, l'imputato non risulta avere mai avuto alcun contatto con il difensore, tanto che la sentenza di appello non è stata impugnata.

La pretesa regolarità formale della procedura non indica comunque la sicura conoscenza dell'atto in capo all'imputato, salvo che non emergano altri elementi che la confermino, ciò che nel caso di specie non si è verificato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente deduce la nullità dell'intero giudizio per omessa citazione, dal momento che la notifica del relativo decreto per il giudizio di primo grado è stata effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo la compiuta giacenza della raccomandata presso il domicilio eletto, ma non vi è prova che lo stesso abbia avuto conoscenza effettiva del processo.

In linea di fatto, dagli atti emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza e che il primo atto contenente la vocatio in iudicium, ovvero il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen., è stato notificato presso il difensore di ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], stante la restituzione al mittente per compiuta giacenza dell'atto notificato personalmente all'imputato presso il domicilio dichiarato (in Castello d'Argile, via 2:annbeccari n. 3).

L'imputato veniva indicato nel corso del giudizio di primo grado come "libero- assente".

Il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva poi notificato al solo difensore di ufficio, presso il quale l'imputato veniva indicato come "elettivamente domiciliato".

3. La giurisprudenza di legittimità si è espressa sulla nozione di effettiva conoscenza del procedimento tracciando i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali.

Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 23948 del 2.8/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716) hanno affermato la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale contenga l'indicazione dell'accusa formulata, della data e del luogo di svolgimento del giudizio.

E tale conoscenza deve essere effettiva, non presunta né meramente legale.

Il processo può quindi ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui questi, consapevolmente informato in termini dettagliati, abbia rinunciato a comparire oppure si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso.

Si tratta, all'evidenza, di questione da risolversi sul piano della prova, in ragione delle peculiarità del caso concreto, dalle quali poter desumere la dimostrazione logica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Va precisato, in proposito, che la presunzione relativa di conoscenza, con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudrcium sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via).

Soltanto in ouesto caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario.

Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell'art. 161, comnna 4, cod. proc. pen., per la sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio che sia: in tal caso, infatti, la notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio.

Per la vocatio in iudicium, considerando la sua funzione essenziale ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione così eseguita, quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).

4. In applicazione dei principi sin qui esposti, si palesa fondato il motivo di ricorso relativo all'apprezzamento della situazione di fatto che ha legittimato la trattazione del dibattimento di primo grado, celebrato in assenza dell'imputato perché - si è sostenuto da parte di quel Giudice - asseritannente a conoscenza dello stesso.

La disposizione di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. indica una serie di condizioni che legittimano, anche in assenza dell'imputato, la celebrazione del processo a suo carico in quanto a conoscenza del processo.

Il sistema delle notifiche non si esaurisce nella modalità della notifica personale dell'avviso dell'udienza, ma prevede una gamma di situazioni (disciplinate dagli artt. 157 e ss.) che, ai fini della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis, impongono al giudice l'apprezzamento di situazioni di fatto allegate e dimostrate dall'imputato che possano avere determinato la effettiva mancata conoscenza del processo, anche in presenza di una notifica formalmente regolare.

La valutazione di tutti i presupposti che concorrono alla formazione del subprocedimento di notifica è necessaria soprattutto nei casi in cui l'imputato sia assistito da difensore di ufficio poiché, in tale evenienza, non è certa l'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore.

Nel caso in esame è accertata l'avvenuta notifica - presso il domicilio dichiarato (in Castello d'Argile, via Zambeccari n. 3) e nelle forme della compiuta giacenza - dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per l'udienza del 13 ottobre 2016, cui ha fatto seguito la notifica del medesimo atto presso lo studio del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

Ciò posto, sebbene la notifica della citazione per compiuta giacenza non corrisponda alla omessa notifica per irreperibilità del destinatario nei luoghi di notifica o per l'impossibilità per altre ragioni di eseguirla, che impongono altre e ulteriori modalità, non può tuttavia inferirsene il risultato della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Invero, l'evento della notifica pur formalmente e validamente eseguita per compiuta giacenza presso il domicilio dichiarato dall'imputato in tanto può essere ritenuto sintomatico della conoscenza del processo in quanto venga corredato da ulteriori, precise e pregnanti circostanze di fatto, idonee ad avvalorarne il reale significato in termini di sicura ed effettiva conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo caric:o e di deliberata, colpevole, intenzione di sottrarsi ad essa (in tal senso Sez. 6, 26/04/2023, n. 24345).

Parimenti inadeguate si palesano le comunicazioni ricevute dal ricorrente ai fini della sua compiuta conoscenza del giudizio di appello.

L'imputato, infatti, non aveva affatto eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, cui è stato erroneamente inviato il relativo decreto di citazione, poiché restava ferma l'originaria e mai revocata o modificata dichiarazione di domicilio presso la sua residenza in Castello d'Argile, via Zambeccari n. 3.

La notificazione della citazione non risulta inviata al domicilio dichiarato dall'imputato nell'erronea supposizione di una inesistente elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, laddove proprio l'intervenuta dichiara2:ione di domicilio legittimava, in capo all'istante, il giustificato affidamento circa la notificazione degli atti del processo presso quel domicilio.In definitiva, non è affatto certo - anzi appare verosimile il contrario - che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, e ciò almeno fino alla notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

5. Sussiste pertanto, nel caso di specie, il presupposto della rescissione del giudicato, ossia la nullità assoluta del giudizio e della sentenza sia di primo grado che di appello per l'incolpevole mancata conoscenza in capo al richiedente della celebrazione del processo celebrato nei suoi confronti, a causa della invalidità della notificazione della citazione.

Il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché emessa in violazione di legge, c:on la conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per la rinnovazione del giudizio.

Deliberata la revoca della sentenza posta in esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], va altresì revocato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti limitatamente alla pena con essa irrogata, disponendosi di conseguenza l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa (Sez.

F, n. 35981 dei 25/08/2015, Meoli, Rv. 264548; Sez. 4, n. 1377 del 18/04/1995, Balil, Rv. 201032).

P.Q.N11.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza del Tribunale di Bologna dell' 8 febbraio 2018, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 25 giugno 2019, e dispone trasmettersi gli atti & Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

Revoca il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 1273/2022 limitatamente alla pena irrogata con le predette sentenze ed ordina l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non ristretto per altro.

Manda alla Cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cento (FE) avverso la ordinanza del 17/01/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Bologna 1'8 febbraio 2018, confermata dalla Corte di appello di Bologna in data 25 giugno 2019 e divenuta irrevocabile il 10 settembre 2019, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di calunnia, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. La Corte riteneva che la notifica del decreto che disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale fosse regolarmente avvenuta per via postale al domicilio dichiarato (in Castello d'Argile, via Zambeccari n. 3), nelle forme della compiuta giacenza, non essendo stati addotti elementi a supportare la tesi che il domicilio fosse inidoneo. La Corte riteneva quindi la regolarità delle successive notifiche effettuate presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Alla prima udienza dibattimentale del 13 ottobre 2016 presso il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato assente e il difensore di ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva sostituito ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. da altro difensore. Interposto appello dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel decreto di citazione del 13 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] era indicato come elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. In sede di trattazione non veniva sollevata alcuna eccezione dal difensore di ufficio nominato dalla Corte ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., su sollecitazione della stessa Avv. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva potuto partecipare per concomitanti impegni professionali. La Corte riteneva che, attraverso il difensore d'ufficio, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in condizioni di conoscere non solo l'esistenza del procedimento a suo carico, ma anche l'istruttoria dibattimentale svoltasi in sua assenza, tanto che la stessa Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato appello. [OSCURATO:PERSONA] si era disinteressato dello sviluppo del procedimento né si era attivato in alcun modo per mantenere il necessario contatto con il difensore di ufficio, donde il rigetto della richiesta di rescissione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso ex artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. l'ordinanza citata, deducendo che la sentenza di condanna è stata pronunciata nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente. Nessuno degli atti processuali gli è mai stato notificato presso il domicilio eletto, sin dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. Anche il decreto di citazione in appello è stato notificato al solo difensore di ufficio presso il quale l'imputato veniva indicato come "elettivamente domiciliato", pur in mancanza di alcuna elezione di domicilio in tal senso; inoltre, l'imputato non risulta avere mai avuto alcun contatto con il difensore, tanto che la sentenza di appello non è stata impugnata. La pretesa regolarità formale della procedura non indica comunque la sicura conoscenza dell'atto in capo all'imputato, salvo che non emergano altri elementi che la confermino, ciò che nel caso di specie non si è verificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente deduce la nullità dell'intero giudizio per omessa citazione, dal momento che la notifica del relativo decreto per il giudizio di primo grado è stata effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo la compiuta giacenza della raccomandata presso il domicilio eletto, ma non vi è prova che lo stesso abbia avuto conoscenza effettiva del processo. In linea di fatto, dagli atti emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza e che il primo atto contenente la vocatio in iudicium, ovvero il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen., è stato notificato presso il difensore di ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], stante la restituzione al mittente per compiuta giacenza dell'atto notificato personalmente all'imputato presso il domicilio dichiarato (in Castello d'Argile, via 2:annbeccari n. 3). L'imputato veniva indicato nel corso del giudizio di primo grado come "libero- assente". Il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva poi notificato al solo difensore di ufficio, presso il quale l'imputato veniva indicato come "elettivamente domiciliato". 3. La giurisprudenza di legittimità si è espressa sulla nozione di effettiva conoscenza del procedimento tracciando i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 23948 del 2.8/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716) hanno affermato la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale contenga l'indicazione dell'accusa formulata, della data e del luogo di svolgimento del giudizio. E tale conoscenza deve essere effettiva, non presunta né meramente legale. Il processo può quindi ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui questi, consapevolmente informato in termini dettagliati, abbia rinunciato a comparire oppure si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso. Si tratta, all'evidenza, di questione da risolversi sul piano della prova, in ragione delle peculiarità del caso concreto, dalle quali poter desumere la dimostrazione logica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Va precisato, in proposito, che la presunzione relativa di conoscenza, con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudrcium sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via). Soltanto in ouesto caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario. Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell'art. 161, comnna 4, cod. proc. pen., per la sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio che sia: in tal caso, infatti, la notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio. Per la vocatio in iudicium, considerando la sua funzione essenziale ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione così eseguita, quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). 4. In applicazione dei principi sin qui esposti, si palesa fondato il motivo di ricorso relativo all'apprezzamento della situazione di fatto che ha legittimato la trattazione del dibattimento di primo grado, celebrato in assenza dell'imputato perché - si è sostenuto da parte di quel Giudice - asseritannente a conoscenza dello stesso. La disposizione di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. indica una serie di condizioni che legittimano, anche in assenza dell'imputato, la celebrazione del processo a suo carico in quanto a conoscenza del processo. Il sistema delle notifiche non si esaurisce nella modalità della notifica personale dell'avviso dell'udienza, ma prevede una gamma di situazioni (disciplinate dagli artt. 157 e ss.) che, ai fini della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis, impongono al giudice l'apprezzamento di situazioni di fatto allegate e dimostrate dall'imputato che possano avere determinato la effettiva mancata conoscenza del processo, anche in presenza di una notifica formalmente regolare. La valutazione di tutti i presupposti che concorrono alla formazione del subprocedimento di notifica è necessaria soprattutto nei casi in cui l'imputato sia assistito da difensore di ufficio poiché, in tale evenienza, non è certa l'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore. Nel caso in esame è accertata l'avvenuta notifica - presso il domicilio dichiarato (in Castello d'Argile, via Zambeccari n. 3) e nelle forme della compiuta giacenza - dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per l'udienza del 13 ottobre 2016, cui ha fatto seguito la notifica del medesimo atto presso lo studio del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. Ciò posto, sebbene la notifica della citazione per compiuta giacenza non corrisponda alla omessa notifica per irreperibilità del destinatario nei luoghi di notifica o per l'impossibilità per altre ragioni di eseguirla, che impongono altre e ulteriori modalità, non può tuttavia inferirsene il risultato della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Invero, l'evento della notifica pur formalmente e validamente eseguita per compiuta giacenza presso il domicilio dichiarato dall'imputato in tanto può essere ritenuto sintomatico della conoscenza del processo in quanto venga corredato da ulteriori, precise e pregnanti circostanze di fatto, idonee ad avvalorarne il reale significato in termini di sicura ed effettiva conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo caric:o e di deliberata, colpevole, intenzione di sottrarsi ad essa (in tal senso Sez. 6, 26/04/2023, n. 24345). Parimenti inadeguate si palesano le comunicazioni ricevute dal ricorrente ai fini della sua compiuta conoscenza del giudizio di appello. L'imputato, infatti, non aveva affatto eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, cui è stato erroneamente inviato il relativo decreto di citazione, poiché restava ferma l'originaria e mai revocata o modificata dichiarazione di domicilio presso la sua residenza in Castello d'Argile, via Zambeccari n. 3. La notificazione della citazione non risulta inviata al domicilio dichiarato dall'imputato nell'erronea supposizione di una inesistente elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, laddove proprio l'intervenuta dichiara2:ione di domicilio legittimava, in capo all'istante, il giustificato affidamento circa la notificazione degli atti del processo presso quel domicilio.In definitiva, non è affatto certo - anzi appare verosimile il contrario - che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, e ciò almeno fino alla notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 5. Sussiste pertanto, nel caso di specie, il presupposto della rescissione del giudicato, ossia la nullità assoluta del giudizio e della sentenza sia di primo grado che di appello per l'incolpevole mancata conoscenza in capo al richiedente della celebrazione del processo celebrato nei suoi confronti, a causa della invalidità della notificazione della citazione. Il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché emessa in violazione di legge, c:on la conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per la rinnovazione del giudizio. Deliberata la revoca della sentenza posta in esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], va altresì revocato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti limitatamente alla pena con essa irrogata, disponendosi di conseguenza l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa (Sez. F, n. 35981 dei 25/08/2015, Meoli, Rv. 264548; Sez. 4, n. 1377 del 18/04/1995, Balil, Rv. 201032). P.Q.N11. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza del Tribunale di Bologna dell' 8 febbraio 2018, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 25 giugno 2019, e dispone trasmettersi gli atti & Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Revoca il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 1273/2022 limitatamente alla pena irrogata con le predette sentenze ed ordina l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non ristretto per altro. Manda alla Cancelleria
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