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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 09751/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29380/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42E07 G337M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Palmi, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/6, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 31P42 B915H), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via Turati n. 25, ha eletto domicilio; -controricorrente - e A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimata - R.G.N. 29380/18 C.C.2/03/2023 Appalto – Risoluzione per inadempimento committente – Responsabilità direttore lavori avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2820/2018, pubblicata il 7 giugno 2018, asseritamente notificata il 3 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– La A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , conveniva, davanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 78.927,00, quale saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile di sua proprietà, in Zoagli, in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale si opponeva all’accoglimento della domanda avversaria, chiedeva la chiamata in causa del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] e, in via riconvenzionale, domandava la condanna, in via solidale, dell’appaltatrice e del direttore dei lavori al risarcimento dei danni provocati, previa pronuncia di risoluzione del contratto di appalto per i gravi vizi da cui l’opera era affetta.

Disposta la chiamata in causa del terzo, si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio mentre erano disattese le richieste di prova costituenda avanzate dalle parti.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 4991/2017, depositata il 5 maggio 2017, accertato l’inadempimento dell’appaltatrice e del direttore dei lavori, pronunciava la risoluzione del contratto di appalto e condannava, in via solidale, la A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 18.879,13, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.– Proponevano appello la A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], i quali contestavano la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, evidenziavano la mancanza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità dell’appaltatrice e del direttore dei lavori, sostenevano, altresì, la responsabilità della committente nella mancata conclusione dei lavori, deducevano la sussistenza di errori progettuali imputabili al progettista, con conseguente carenza della loro legittimazione passiva, e prospettavano l’errata impostazione del consulente tecnico d’ufficio, sulla base della quale era stata adottata la decisione impugnata.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata.

Decidendo sul gravame interposto, la C orte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’indagine sulla natura e consistenza delle opere da edificare rientrava propriamente tra i compiti dell’appaltatore, trattandosi di indagine implicante un’attività conoscitiva che al medesimo appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli, spettava assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione; b) che rispondeva, in solido con l’appaltatore, il direttore dei lavori, il quale era tenuto ad effettuare visite periodiche in cantiere, pur non essendo richiesta la sua presenza continua, ai fini di verificare la progressione delle lavorazioni e le difficoltà delle opere da realizzare, dovendo, dunque, questi accertare la conformità dell’opera attuata al progetto nonché la conformità delle modalità di esecuzione al capitolato e alle regole dell’arte; c ) che il Comune di Zoagli aveva verificato l’abbattimento di un muro a valle, senza l’autorizzazione, e il getto di fondazioni in calcestruzzo, da cui era stata desunta la mancata realizzazione delle fondazioni su pali, come risultava dagli elaborati grafici prodotti nella comunicazione di inizio attività edilizia; d) che dalle indagini peritali esperite era emerso che l’opera non era stata completata, in quanto la pavimentazione era interrotta e non ripresa dal punto di giunzione con la pavimentazione preesistente, il vecchio zoccolino lungo il terrazzo non era stato rimosso e non era stato ricollocato quello di nuova fornitura, nell’ex terrapieno la pavimentazione in legno al piano interno era in contatto con il terreno e con il rivestimento in pietra, senza nessun tipo di separazione e protezione dalle infiltrazioni, nel terrazzo il massetto di sottofondo alla pavimentazione non era separato adeguatamente dalle azioni infiltrative dell’acqua e la posa del prodotto non garantiva la creazione di un confinamento efficace all’azione di penetrazione delle acque meteoriche, le modalità di affrancatura della preesistente ringhiera erano grossolane e non eseguite a regola d’arte, il tipo di struttura portante mostrava carenze strutturali per l’assenza di elementi controventanti, con la conseguenza che la stessa non poteva autonomamente resistere alle azioni orizzontali dinamiche, quali vento e sismi; e) che, pertanto, i vizi riscontrati incidevano sulla struttura portante dell’opera e, come tali, non solo ne limitavano l’utilizzo, ma costituivano, allo stesso tempo, un concreto pericolo per la sicurezza; f) che i vizi erano ascrivibili sia all’appaltatore sia al direttore dei lavori, che avrebbe dovuto operare il controllo dei lavori e verificare se tecnicamente gli stessi fossero stati svolti a regola d’arte nonché le modalità di esecuzione delle fondazioni, l’effettuazione dell’impermeabilizzazione, la stabilità del manufatto nel suo complesso e la sua sicurezza, in ragione dell’uso a cui il bene era destinato; g) che il costo per la messa a regola d’arte del manufatto era pari ad euro 37.309,88, corrispondenti a quasi la metà del costo dell’intera opera; h) che non risultava che la committente avesse posto in essere alcuna ingerenza nell’effettuazione dei lavori e nella scelta consigliata dall’appaltatore, né questa era persona tecnicamente in grado di contrastare efficacemente le scelte esecutive o di accorgersi di eventuali anomalie nel corso dei lavori, sicché nessun comportamento posto in essere dall’appaltante aveva provocato o aggravato la situazione. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata la A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.–La controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1668, secondo comma, e 2226, terzo comma, c.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che vi fossero i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto e della conseguente domanda di risarcimento dei danni, senza però che i vizi accertati fossero tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione.

Sostiene, a tale scopo, l’istante che dalle verifiche peritali svolte sarebbe risultato che l’opera non era priva di qualsivoglia utilità per la committente e del tutto inidonea alla propria naturale destinazione, ma esigeva semplicemente l’esecuzione di alcuni correttivi, affinché potesse essere garantita la realizzazione a regola d’arte. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale tralasciato di considerare l’ordinanza emessa dal Comune di Zoagli in data 11 giugno 2011, mentre erano in pieno corso di esecuzione le opere appaltate, con la quale era stata disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, all’esito dell’accertamento – effettuato in cantiere i n data 29 maggio 2011 – dell’indebito abbattimento del muro di contenimento del terrazzo, di cui era ordinata la ricostruzione con le stesse caratteristiche costruttive.

Secondo il ricorrente, tale ordine di rimessione in pristino avrebbe inciso sulle successive fasi esecutive dei residui interventi, così da condizionarne pesantemente, non soltanto le modalità realizzative e i relativi tempi di ultimazione, ma anche il risultato finale. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., con la conseguente nullità del procedimento, per non avere la Corte territoriale disposto la sospensione necessaria del giudizio, a seguito dell’instaurazione di un procedimento penale, dalla cui definizione sarebbe dipesa la decisione della causa civile, atteso che il direttore dei lavori aveva sporto denuncia-querela, con l’apertura del relativo procedimento penale ancora pendente nella fase delle indagini, nella quale erano state esposte significative circostanze relative a potenziali illeciti penali (abusi d’ufficio, falsi documentali e altro), posti in essere da vari soggetti coinvolti nella vicenda dell’appalto e suscettibili di produrre importanti riflessi e conseguenze sullo svolgimento e sull’esito del giudizio civile.

In specie, soggiunge l’istante, la denuncia-querela atteneva alla genuinità di gran parte della documentazione racchiusa nel fascicolo formato dal Comune di Zoagli, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori edificatori commissionati dalla [OSCURATO:PERSONA], con profili di falsità involgenti uno o più documenti utilizzati anche dalla Corte d’appello. 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità del procedimento per non avere il Giudice del gravame ammesso la prova testimoniale richiesta sin dal giudizio di prime cure e reiterata in appello, avente ad oggetto la dimostrazione di fatti essenziali ai fini della decisione.

Sul punto, il ricorrente evidenzia che le prove capitolate avrebbero indubbiamente contribuito a rafforzare la posizione sostanziale e processuale del direttore dei lavori, consentendogli di avvalorare la tesi della totale estraneità a qualsivoglia responsabilità da inadempimento degli obblighi connessi alla sua posizione, in specie con riferimento al capitolo 9), laddove si faceva espresso riferimento alla costante presenza del Rampini presso il cantiere, sino alla definitiva sospensione dei lavori, e al continuo esercizio dei poteri di verifica e controllo sul loro andamento. 5.–Preliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire del ricorrente – avvenuta il 3 luglio 2018 (è stata prodotta, infatti, la sola copia autentica della sentenza impugnata, senza alcuna relata di notificazione).

Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria.

Né la controricorrente, che pure ha ribadito che la sentenza impugnata sia stata notificata nella data indicata, ha depositato la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica.

A fronte di siffatto rilievo pregiudiziale in rito, non contenente alcun accertamento sostanziale del regolamento di interessi oggetto della domanda, non sussiste l’esigenza di disporre la riunione con l’altro ricorso in cassazione proposto dalla A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza oggetto dell’odierna impugnazione (di cui ha dato atto la controricorrente mediante la produzione del controricorso notificato in tale altro giudizio intrapreso).

Infatti, l’obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., di tutte le impugnazioni separatamente proposte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, e cioè idonee a investire il giudice del dovere di pronunziare nel merito, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che il combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c. mira a prevenire (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3053 del 08/02/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 18949 del 31/08/2010; Sez. 1, Sentenza n. 18447 del 14/09/2004; Sez.

L, Sentenza n. 6412 del 07/07/1994). 6.– In conseguenza della ril evata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile.

E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021).

A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019).

Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.

Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti.

Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni.

Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez.

L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014).

La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta – escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), cosa che non è nella specie –la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez.

L, Sentenza n. 3466 del12/02/2020).

Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez.

U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez.

U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. 7.–Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7 giugno 2018; b ) il ricorrente ha dato atto, nell’epigrafe del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata il 3 luglio 2018; c) il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC, in data 1° ottobre 2018; d) la controricorrente, pur non avendo nulla obiettato sul punto, non ha prodotto la pronuncia impugnata, munita della relata di notifica; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 8.–All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

L’improcedibilità determina l’assorbimento di ogni esame dei motivi di ricorso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29380/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42E07 G337M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Palmi, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/6, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 31P42 B915H), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via Turati n. 25, ha eletto domicilio; -controricorrente - e A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimata - R.G.N. 29380/18 C.C.2/03/2023 Appalto – Risoluzione per inadempimento committente – Responsabilità direttore lavori avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2820/2018, pubblicata il 7 giugno 2018, asseritamente notificata il 3 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– La A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , conveniva, davanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 78.927,00, quale saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile di sua proprietà, in Zoagli, in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale si opponeva all’accoglimento della domanda avversaria, chiedeva la chiamata in causa del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] e, in via riconvenzionale, domandava la condanna, in via solidale, dell’appaltatrice e del direttore dei lavori al risarcimento dei danni provocati, previa pronuncia di risoluzione del contratto di appalto per i gravi vizi da cui l’opera era affetta. Disposta la chiamata in causa del terzo, si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio mentre erano disattese le richieste di prova costituenda avanzate dalle parti. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 4991/2017, depositata il 5 maggio 2017, accertato l’inadempimento dell’appaltatrice e del direttore dei lavori, pronunciava la risoluzione del contratto di appalto e condannava, in via solidale, la A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 18.879,13, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.– Proponevano appello la A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], i quali contestavano la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, evidenziavano la mancanza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità dell’appaltatrice e del direttore dei lavori, sostenevano, altresì, la responsabilità della committente nella mancata conclusione dei lavori, deducevano la sussistenza di errori progettuali imputabili al progettista, con conseguente carenza della loro legittimazione passiva, e prospettavano l’errata impostazione del consulente tecnico d’ufficio, sulla base della quale era stata adottata la decisione impugnata. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la C orte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’indagine sulla natura e consistenza delle opere da edificare rientrava propriamente tra i compiti dell’appaltatore, trattandosi di indagine implicante un’attività conoscitiva che al medesimo appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli, spettava assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione; b) che rispondeva, in solido con l’appaltatore, il direttore dei lavori, il quale era tenuto ad effettuare visite periodiche in cantiere, pur non essendo richiesta la sua presenza continua, ai fini di verificare la progressione delle lavorazioni e le difficoltà delle opere da realizzare, dovendo, dunque, questi accertare la conformità dell’opera attuata al progetto nonché la conformità delle modalità di esecuzione al capitolato e alle regole dell’arte; c ) che il Comune di Zoagli aveva verificato l’abbattimento di un muro a valle, senza l’autorizzazione, e il getto di fondazioni in calcestruzzo, da cui era stata desunta la mancata realizzazione delle fondazioni su pali, come risultava dagli elaborati grafici prodotti nella comunicazione di inizio attività edilizia; d) che dalle indagini peritali esperite era emerso che l’opera non era stata completata, in quanto la pavimentazione era interrotta e non ripresa dal punto di giunzione con la pavimentazione preesistente, il vecchio zoccolino lungo il terrazzo non era stato rimosso e non era stato ricollocato quello di nuova fornitura, nell’ex terrapieno la pavimentazione in legno al piano interno era in contatto con il terreno e con il rivestimento in pietra, senza nessun tipo di separazione e protezione dalle infiltrazioni, nel terrazzo il massetto di sottofondo alla pavimentazione non era separato adeguatamente dalle azioni infiltrative dell’acqua e la posa del prodotto non garantiva la creazione di un confinamento efficace all’azione di penetrazione delle acque meteoriche, le modalità di affrancatura della preesistente ringhiera erano grossolane e non eseguite a regola d’arte, il tipo di struttura portante mostrava carenze strutturali per l’assenza di elementi controventanti, con la conseguenza che la stessa non poteva autonomamente resistere alle azioni orizzontali dinamiche, quali vento e sismi; e) che, pertanto, i vizi riscontrati incidevano sulla struttura portante dell’opera e, come tali, non solo ne limitavano l’utilizzo, ma costituivano, allo stesso tempo, un concreto pericolo per la sicurezza; f) che i vizi erano ascrivibili sia all’appaltatore sia al direttore dei lavori, che avrebbe dovuto operare il controllo dei lavori e verificare se tecnicamente gli stessi fossero stati svolti a regola d’arte nonché le modalità di esecuzione delle fondazioni, l’effettuazione dell’impermeabilizzazione, la stabilità del manufatto nel suo complesso e la sua sicurezza, in ragione dell’uso a cui il bene era destinato; g) che il costo per la messa a regola d’arte del manufatto era pari ad euro 37.309,88, corrispondenti a quasi la metà del costo dell’intera opera; h) che non risultava che la committente avesse posto in essere alcuna ingerenza nell’effettuazione dei lavori e nella scelta consigliata dall’appaltatore, né questa era persona tecnicamente in grado di contrastare efficacemente le scelte esecutive o di accorgersi di eventuali anomalie nel corso dei lavori, sicché nessun comportamento posto in essere dall’appaltante aveva provocato o aggravato la situazione. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata la A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.–La controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1668, secondo comma, e 2226, terzo comma, c.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che vi fossero i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto e della conseguente domanda di risarcimento dei danni, senza però che i vizi accertati fossero tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Sostiene, a tale scopo, l’istante che dalle verifiche peritali svolte sarebbe risultato che l’opera non era priva di qualsivoglia utilità per la committente e del tutto inidonea alla propria naturale destinazione, ma esigeva semplicemente l’esecuzione di alcuni correttivi, affinché potesse essere garantita la realizzazione a regola d’arte. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale tralasciato di considerare l’ordinanza emessa dal Comune di Zoagli in data 11 giugno 2011, mentre erano in pieno corso di esecuzione le opere appaltate, con la quale era stata disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, all’esito dell’accertamento – effettuato in cantiere i n data 29 maggio 2011 – dell’indebito abbattimento del muro di contenimento del terrazzo, di cui era ordinata la ricostruzione con le stesse caratteristiche costruttive. Secondo il ricorrente, tale ordine di rimessione in pristino avrebbe inciso sulle successive fasi esecutive dei residui interventi, così da condizionarne pesantemente, non soltanto le modalità realizzative e i relativi tempi di ultimazione, ma anche il risultato finale. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., con la conseguente nullità del procedimento, per non avere la Corte territoriale disposto la sospensione necessaria del giudizio, a seguito dell’instaurazione di un procedimento penale, dalla cui definizione sarebbe dipesa la decisione della causa civile, atteso che il direttore dei lavori aveva sporto denuncia-querela, con l’apertura del relativo procedimento penale ancora pendente nella fase delle indagini, nella quale erano state esposte significative circostanze relative a potenziali illeciti penali (abusi d’ufficio, falsi documentali e altro), posti in essere da vari soggetti coinvolti nella vicenda dell’appalto e suscettibili di produrre importanti riflessi e conseguenze sullo svolgimento e sull’esito del giudizio civile. In specie, soggiunge l’istante, la denuncia-querela atteneva alla genuinità di gran parte della documentazione racchiusa nel fascicolo formato dal Comune di Zoagli, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori edificatori commissionati dalla [OSCURATO:PERSONA], con profili di falsità involgenti uno o più documenti utilizzati anche dalla Corte d’appello. 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità del procedimento per non avere il Giudice del gravame ammesso la prova testimoniale richiesta sin dal giudizio di prime cure e reiterata in appello, avente ad oggetto la dimostrazione di fatti essenziali ai fini della decisione. Sul punto, il ricorrente evidenzia che le prove capitolate avrebbero indubbiamente contribuito a rafforzare la posizione sostanziale e processuale del direttore dei lavori, consentendogli di avvalorare la tesi della totale estraneità a qualsivoglia responsabilità da inadempimento degli obblighi connessi alla sua posizione, in specie con riferimento al capitolo 9), laddove si faceva espresso riferimento alla costante presenza del Rampini presso il cantiere, sino alla definitiva sospensione dei lavori, e al continuo esercizio dei poteri di verifica e controllo sul loro andamento. 5.–Preliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire del ricorrente – avvenuta il 3 luglio 2018 (è stata prodotta, infatti, la sola copia autentica della sentenza impugnata, senza alcuna relata di notificazione). Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria. Né la controricorrente, che pure ha ribadito che la sentenza impugnata sia stata notificata nella data indicata, ha depositato la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica. A fronte di siffatto rilievo pregiudiziale in rito, non contenente alcun accertamento sostanziale del regolamento di interessi oggetto della domanda, non sussiste l’esigenza di disporre la riunione con l’altro ricorso in cassazione proposto dalla A.V.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza oggetto dell’odierna impugnazione (di cui ha dato atto la controricorrente mediante la produzione del controricorso notificato in tale altro giudizio intrapreso). Infatti, l’obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., di tutte le impugnazioni separatamente proposte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, e cioè idonee a investire il giudice del dovere di pronunziare nel merito, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che il combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c. mira a prevenire (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3053 del 08/02/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 18949 del 31/08/2010; Sez. 1, Sentenza n. 18447 del 14/09/2004; Sez. L, Sentenza n. 6412 del 07/07/1994). 6.– In conseguenza della ril evata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile. E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021). A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014). La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta – escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), cosa che non è nella specie –la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del12/02/2020). Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. 7.–Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7 giugno 2018; b ) il ricorrente ha dato atto, nell’epigrafe del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata il 3 luglio 2018; c) il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC, in data 1° ottobre 2018; d) la controricorrente, pur non avendo nulla obiettato sul punto, non ha prodotto la pronuncia impugnata, munita della relata di notifica; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 8.–All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. L’improcedibilità determina l’assorbimento di ogni esame dei motivi di ricorso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
Sentenza Cassazione n. 09751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris