CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 ottobre 2025
Cassazione n. 15957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DO Raffaele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione proposta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fissata per la decisione della questione su cui, alla precedente udienza del 13/10/2025, aveva invitato le parti a discutere) ha dichiarato - previa revoca delle ordinanze emesse in data 09/12/2024 e 10/03/2025 - inammissibile l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele in sede dibattimentale.A sostegno della decisione, il Tribunale ha evidenziato che la mancata presentazione dell'istanza, nel corso dell'udienza predibattimentale (in cui vi era stata solo una richiesta difensiva di rinvio per munirsi di procura speciale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen.), precludeva la possibilità di presentarla nel corso della fase propriamente dibattimentale. Il Tribunale ha altresì osservato, per un verso, che non era stata presentata alcuna richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., né comunque la sussistenza di situazioni, riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore, impeditive della possibilità di munirsi tempestivamente di procura speciale. Per altro verso, si è posto in evidenza che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ammesso alla prova il [OSCURATO:PERSONA] a seguito di istanza formulata da soggetto non legittimato, essendo il difensore, a quella data, ancora privo di procura speciale. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla nullità a regime intermedio derivante dal fatto che il Tribunale aveva disposto la revoca del provvedimento di sospensione e ammissione alla prova senza fissare udienza ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 464-octies, comma 2, dello stesso codice. La difesa evidenzia che la richiesta di sospensione con MAP, rigettata in sede predibattimentale, era stata riproposta prima dell'apertura del dibattimento, come espressamente previsto dal codice, e che in quella fase era stata palesata l'esigenza di attendere la definizione del procedimento per il reato connesso. Si osserva inoltre che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata fissata per la sola acquisizione del programma di messa alla prova (deliberata alla precedente udienza del 10/03/2025), sicchè la valutazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto non poteva aver luogo in quella sede, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto fissare apposita udienza, dandone avviso alle parti almeno dieci giorni prima. Da ciò derivava la nullità delle udienze del 13/10/2025 (in cui il Tribunale, sentite le parti, si era riservato la decisione) e del 20/10/2025 (in cui, previa revoca delle ordinanze di ammissione emesse dal precedente giudicante, il Tribunale aveva sciolto la riserva dichiarando inammissibile l'istanza difensiva di sospensione con messa alla prova formulata in sede dibattimentale). 2.2. Violazione dell'art. 168-quater cod. pen., in quanto il provvedimento di revoca poteva essere emesso solo in presenza delle condizioni previste dal predetto articolo (gravi o reiterate trasgressioni al programma, rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità, commissione di nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole). 23. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica al P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che dalla stessa esposizione difensiva (peraltro in linea con il contenuto dei verbali di causa, cui questo Collegio ha avuto accesso in considerazione della tipologia di censura sollevata) emerge la preclusione alla deducibilità della nullità a regime intermedio invocata in questa sede. 2.1. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha ripercorso l'iter processuale culminato nelle udienze del 13 e del 20 ottobre 2025. Nella prima, fissata per l'acquisizione del programma di trattamento dell'UEPE (in relazione all'ammissione del [OSCURATO:PERSONA] alla messa alla prova, disposta alla precedente udienza del 09/12/2024), il nuovo giudice-persona fisica del Tribunale di Salerno aveva invitato le parti a discutere sull'ammissibilità dell'ammissione del [OSCURATO:PERSONA] al beneficio, riservando la decisione dopo aver sentito le parti. Nella seconda, il Tribunale aveva sciolto la riserva dichiarando inammissibile (previa revoca delle precedenti ordinanze) la richiesta di sospensione con MAP, evidenziando, da un lato, che tale facoltà non era più esercitabile dopo l'udienza predibattimentale (in cui il difensore aveva solo richiesto, senza esito, un rinvio per munirsi di procura speciale), e che comunque - d'altro lato - l'ammissione era intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero in un momento in cui il difensore era ancora privo della procura speciale (cfr. l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata al verbale di udienza). 2.2. Con l'odierno ricorso, il difensore ha eccepito la nullità derivante dalla mancata concessione, da parte del Tribunale di Salerno, del termine di dieci giorni per discutere la questione sollevata d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: termine desunto dal combinato disposto degli artt. 464-octies e 127 cod. proc. pen. Ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva sarebbe in astratto condivisibile, anche quanto alla qualificazione giuridica nel senso della nullità a regime intermedio. Tuttavia, la deducibilità di quest'ultima risulta preclusa, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal fatto che la difesa aveva assistito al verificarsi della nullità, essendo stata invitata a discutere "a sorpresa" sull'ammissibilità della 3richiesta di ammissione alla MAP. Ai sensi della predetta disposizione, in altri termini, il difensore avrebbe dovuto immediatamente eccepire la nullità: avendo invece accettato di discutere, senza opporre rilievi su tale specifico aspetto, la questione deve ormai ritenersi preclusa. 3. Quanto alla residua censura, deve convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla inconferenza del richiamo alla disposizione "sostanziale" di revoca contenuta nel codice penale. Si è visto infatti che la decisione di inammissibilità della richiesta, e quella conseguente di revoca del beneficio, si sono fondate su argomentazioni di ordine squisitamente processuale relative alla fase preliminare del procedimento: una fase viziata perché la richiesta di ammissione era stata proposta non solo dopo lo spirare dell'ultimo momento utile (la chiusura dell'udienza predibattimentale), ma anche su iniziativa di un soggetto non legittimato, perché in quel momento ancora privo di procura speciale. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle rmende. P.Q P.Q.M