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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13848/2026

Testo disponibile della fonte

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ere a due questionari per fornire chiarimenti su operazioniNumero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026bancarie su conti correnti personali e delle società di cui era socio.Numero di raccolta generale 13848/2026Per l’Ufficio determinate movimentazioni finanziarie comDaptao prutbablincatziio ne 12/05/2026investimenti e disinvestimenti erano riferibili al contribuente ecostituivano incrementi patrimoniali ai sensi dell’art. 38, quintocomma, d.P.R. n. 600 del 1973.

Pagamenti e riscossioni avevanogenerato per più anni “sbilanci da finanziare” e conseguenziali “quotedi risparmio”, che giustificavano la determinazione di un redditosintetico.2.

Con sentenza n. 11741/2013 la CTP di Napoli accoglievaparzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito a euro597.416,23.

L’Ufficio aveva accertato rilevanti movimentazioniderivanti da operazioni finanziarie delle società partecipate senzache il contribuente avesse fornito adeguate giustificazioni.

Nonavrebbero però dovuto considerarsi gli incrementi maturati nel 2009perché in virtù dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 detti incrementi eranointeramente riferibili a quello stesso anno e non spalmabili neiquattro anni precedenti.3.

La CTR della Campania, con la sentenza n. 1437/2017, rigettaval’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accoglieva l’appelloincidentale del contribuente, annullando interamente l’avviso diaccertamento.

Il giudice regionale riteneva:- che l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 22d.l. n. 78 del 2010, prevedeva oramai chiaramente che le spese diun dato anno dovevano essere interamente riferite a quell’anno;- che l’accertamento era avvenuto non tanto sulla base delleindagini finanziarie ma sulla base d’incrementi patrimoniali desuntidai bilanci delle società di cui il contribuente era socio.

Le proveerano però insufficienti perché l’Ufficio aveva attribuito alcontribuente versamenti in proporzione alle quote societariepossedute ma i versamenti avrebbero potuto essere effettuati inmisura non proporzionale o da terzi interessati a finanziare la societào a entrare nella compagine sociale;2 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026- che parimenti per i rimborsi non erano state svolte indaginiNumero di raccolta generale 13848/2026specifiche mentre invece con un apposito contraddiDtattoa rpiuobb licasziio ne 12/05/2026sarebbero potuti chiarire i presupposti di fatto dell’avviso.

Avrebbedovuto attivarsi un “[…] contraddittorio, da ritenersi indefettibile neiprocedimenti di accertamento induttivo – sintetici […] l’instaurazionedel contraddittorio, pur non costituendo nell’attualità uno specificoobbligo dell’Ufficio, può trovare un suo fondamento nel comma 6dell’art. 38 del DPR 600/73, che espressamente prevedeva la facoltàper il contribuente di dimostrare l’insussistenza del maggior redditoanche prima della notificazione dell’accertamento […]”.4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivimentre il contribuente, nonostante la notifica del 20/3/2018all’indirizzo PEC ([OSCURATO:EMAIL]) deldifensore domiciliatario nel giudizio di secondo grado, è rimastointimato.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza impugnata è stata depositata il 20/2/2017.L’impugnazione notificata il 20/3/2018 rispetta il termine lungosemestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.

In base all’art. 11, comma 9,del d.l. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, per lecontroversie definibili (cioè quelle attribuite alla giurisdizionetributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni statoe grado del giudizio, le quali possono essere definite, a domanda delsoggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi èsubentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gliimporti di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto dicontestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizionea ruolo) sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, ancheincidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che3 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026scadono dalla data (24/4/2017) di entrata in vigore dello stessoNumero di raccolta generale 13848/2026articolo fino al 30/9/2017.

Data pubblicazione 12/05/20262.

Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell'art. 38 DPR 600/1973, come modificato dall'art. 22 D.L. n°78/2010. (art. 360 n. 3 cpc)», l’Agenzia delle entrate lamenta checon riferimento agli incrementi patrimoniali relativi all’anno 2009 nonera applicabile la nuova versione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973perché erano stati rettificati redditi del 2007, oggetto di unadichiarazione presentata nel 2008.

Le modifiche normativerichiamate dal giudice di merito operano solo per le dichiarazionirelative all’anno d’imposta 2009, presentate nel 2010.3.

Il primo motivo è fondato.Il quinto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 stabiliva:«Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivonetto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa sipresume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, inquote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattroprecedenti».

L’art. 22 (aggiornamento dell’accertamento sintetico)del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto la sostituzione dei commi quarto,quinto, sesto, settimo e ottavo dell’art. 38: «[a]l fine di adeguarel'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nelcorso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo digaranzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio […]con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il terminedi dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigoredel presente decreto» (data di entrata in vigore: 31/5/2010).

L’art.5 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (contenuto induttivo degli elementi indicatividi capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata ladeterminazione sintetica del reddito), a sua volta, ha precisato: «Ledisposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alladeterminazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi aglianni d'imposta a decorrere dal 2009».

A fronte di esplicite4 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026disposizioni di diritto transitorio, destinate a prevalere anche rispettoNumero di raccolta generale 13848/2026al principio tempus regit actum, altrimenti applicabile alle noDartma peub bclihcaezio ne 12/05/2026dovessero qualificarsi come procedimentali, questa Corte haripetutamente confermato che il “nuovo redditometro” di cui al d.m.24/12/2012 ha effetto dal periodo d'imposta 2009 (Cass.15760/2021 e Cass. 22766/2024).4.

Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell'art. 32, 33 e 38, comma 5, DPR 600/1973 nonché dell'art. 2729e 2697 c.c.», l’Agenzia delle entrate deduce che erano stateaccertate numerose operazioni su conti correnti bancari e ancheextraconto ritenute dall’Ufficio prive di giustificazione nonché atti diconferimento di denaro per costituzione di società, di acquisto ecessione di quote sociali, spese sostenute per incrementipatrimoniali.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art.32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale inbase alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conticorrenti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale ilcontribuente può fornire la prova contraria, anche attraversopresunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica daparte del giudice.

Normativamente si presume che di regola gliaumenti di capitale, i finanziamenti, così come i rimborsi venganoeffettuati in misura proporzionale alla quota di partecipazione alcapitale.5.

Il motivo è inammissibile.

Pur deducendo, apparentemente,violazioni di norme di legge, l’Amministrazione mira, in realtà, adottenere la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017 e Cass. 21381/2006).

Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare non è l’analisi e l’applicazione delle normeinvocate, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito.

Non si evidenzia la necessità di5 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026distinguere fra conti personali e conti societari, prelievi e versamentiNumero di raccolta generale 13848/2026e altre operazioni extraconto.

Le presunzioni previste dagliD atra tptu.b b3lic2az,io ne 12/05/2026primo comma, n. 2 per le movimentazioni bancarie e dall’art. 38,sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per gli incrementi patrimonialipossono operare, con la conseguenza che la prova contraria gravasul contribuente, una volta accertato che le movimentazioni bancariee gli incrementi patrimoniali siano riferibili al contribuente mentrecon il motivo non viene spiegato sulla base di quali elementi questopresupposto non fosse in discussione o fosse stato provato.6.

Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 32, nonché 38, comma 6, DPR 600/1973. (art. 360 n. 3cpc)», la ricorrente eccepisce che l'utilizzo dei dati desunti dallaverifica operata dall'Ufficio sui conti correnti bancari delcontribuente, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, non ècondizionato dalla previa instaurazione del contraddittorio.

È solonella più recente stesura dell’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600del 1973 che il contraddittorio è stato obbligatoriamente previsto el’Ufficio aveva comunque invitato per due volte il contribuente afornire dati e notizie circa le rilevate movimentazioni bancarie,7.

Il motivo fondato.

Il giudice di merito ha escluso che fosse statodel 1973.

Per un accertamento mediante redditometro riferibileall’anno d’imposta 2007, la conclusione non è condivisibile.

Secondola giurisprudenza di questa Corte un generalizzato obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale non poteva ricavarsi dallaprevisione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, la cuiapplicazione è limitata, secondo il suo tenore testuale, ai soliaccertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche pressoi luoghi di riferimento del contribuente con esclusione delle verifiche“a tavolino” (Cass. n. 36502/2022 e Cass. n. 23729/2022).

Al di fuori6 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026dei c.d. tributi armonizzati nonché delle fattispecie normative in cuiNumero di raccolta generale 13848/2026ciò era espressamente previsto, è mancato un generale obDabtali pguobb,li cianzio ne 12/05/2026capo all’amministrazione finanziaria, di attivare un contraddittorioendoprocedimentale con il contribuente, almeno sino all’introduzionecon il d.lgs. n. 219 del 2023, dell’art. 6-bis (principio delcontraddittorio) nella legge n. 212 del 2000.

Con particolareriferimento all’obbligo del contraddittorio preventivo in materia diredditometro, l’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973,come modificato con il d.l. n. 78 del 2010, è applicabile, pergiurisprudenza costante, solo a partire dagli accertamenti relativiall’anno d’imposta 2009: «con disposizione di diritto transitorio, ilD.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modificheapportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “pergli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine didichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore delpresente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo aperiodi d’imposta successivi al 2009» (Cass. 3885/2016, Cass.11283/2016, Cass. 15760/2021 e Cass. 16940/2025).8.

In conclusione, devono essere accolti il primo e il terzo motivo delricorso mentre il secondo è inammissibile.

La sentenza impugnata vacassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso e dichiarainammissibile il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo7 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026Numero di raccolta generale 13848/2026e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizioData pubblicazione 12/05/2026di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 24/4/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere a due questionari per fornire chiarimenti su operazioniNumero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026bancarie su conti correnti personali e delle società di cui era socio.Numero di raccolta generale 13848/2026Per l’Ufficio determinate movimentazioni finanziarie comDaptao prutbablincatziio ne 12/05/2026investimenti e disinvestimenti erano riferibili al contribuente ecostituivano incrementi patrimoniali ai sensi dell’art. 38, quintocomma, d.P.R. n. 600 del 1973. Pagamenti e riscossioni avevanogenerato per più anni “sbilanci da finanziare” e conseguenziali “quotedi risparmio”, che giustificavano la determinazione di un redditosintetico.2. Con sentenza n. 11741/2013 la CTP di Napoli accoglievaparzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito a euro597.416,23. L’Ufficio aveva accertato rilevanti movimentazioniderivanti da operazioni finanziarie delle società partecipate senzache il contribuente avesse fornito adeguate giustificazioni. Nonavrebbero però dovuto considerarsi gli incrementi maturati nel 2009perché in virtù dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 detti incrementi eranointeramente riferibili a quello stesso anno e non spalmabili neiquattro anni precedenti.3. La CTR della Campania, con la sentenza n. 1437/2017, rigettaval’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accoglieva l’appelloincidentale del contribuente, annullando interamente l’avviso diaccertamento. Il giudice regionale riteneva:- che l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 22d.l. n. 78 del 2010, prevedeva oramai chiaramente che le spese diun dato anno dovevano essere interamente riferite a quell’anno;- che l’accertamento era avvenuto non tanto sulla base delleindagini finanziarie ma sulla base d’incrementi patrimoniali desuntidai bilanci delle società di cui il contribuente era socio. Le proveerano però insufficienti perché l’Ufficio aveva attribuito alcontribuente versamenti in proporzione alle quote societariepossedute ma i versamenti avrebbero potuto essere effettuati inmisura non proporzionale o da terzi interessati a finanziare la societào a entrare nella compagine sociale;2 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026- che parimenti per i rimborsi non erano state svolte indaginiNumero di raccolta generale 13848/2026specifiche mentre invece con un apposito contraddiDtattoa rpiuobb licasziio ne 12/05/2026sarebbero potuti chiarire i presupposti di fatto dell’avviso. Avrebbedovuto attivarsi un “[…] contraddittorio, da ritenersi indefettibile neiprocedimenti di accertamento induttivo – sintetici […] l’instaurazionedel contraddittorio, pur non costituendo nell’attualità uno specificoobbligo dell’Ufficio, può trovare un suo fondamento nel comma 6dell’art. 38 del DPR 600/73, che espressamente prevedeva la facoltàper il contribuente di dimostrare l’insussistenza del maggior redditoanche prima della notificazione dell’accertamento […]”.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivimentre il contribuente, nonostante la notifica del 20/3/2018all’indirizzo PEC ([OSCURATO:EMAIL]) deldifensore domiciliatario nel giudizio di secondo grado, è rimastointimato.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza impugnata è stata depositata il 20/2/2017.L’impugnazione notificata il 20/3/2018 rispetta il termine lungosemestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. In base all’art. 11, comma 9,del d.l. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, per lecontroversie definibili (cioè quelle attribuite alla giurisdizionetributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni statoe grado del giudizio, le quali possono essere definite, a domanda delsoggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi èsubentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gliimporti di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto dicontestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizionea ruolo) sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, ancheincidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che3 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026scadono dalla data (24/4/2017) di entrata in vigore dello stessoNumero di raccolta generale 13848/2026articolo fino al 30/9/2017. Data pubblicazione 12/05/20262. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell'art. 38 DPR 600/1973, come modificato dall'art. 22 D.L. n°78/2010. (art. 360 n. 3 cpc)», l’Agenzia delle entrate lamenta checon riferimento agli incrementi patrimoniali relativi all’anno 2009 nonera applicabile la nuova versione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973perché erano stati rettificati redditi del 2007, oggetto di unadichiarazione presentata nel 2008. Le modifiche normativerichiamate dal giudice di merito operano solo per le dichiarazionirelative all’anno d’imposta 2009, presentate nel 2010.3. Il primo motivo è fondato.Il quinto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 stabiliva:«Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivonetto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa sipresume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, inquote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattroprecedenti». L’art. 22 (aggiornamento dell’accertamento sintetico)del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto la sostituzione dei commi quarto,quinto, sesto, settimo e ottavo dell’art. 38: «[a]l fine di adeguarel'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nelcorso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo digaranzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio […]con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il terminedi dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigoredel presente decreto» (data di entrata in vigore: 31/5/2010). L’art.5 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (contenuto induttivo degli elementi indicatividi capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata ladeterminazione sintetica del reddito), a sua volta, ha precisato: «Ledisposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alladeterminazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi aglianni d'imposta a decorrere dal 2009». A fronte di esplicite4 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026disposizioni di diritto transitorio, destinate a prevalere anche rispettoNumero di raccolta generale 13848/2026al principio tempus regit actum, altrimenti applicabile alle noDartma peub bclihcaezio ne 12/05/2026dovessero qualificarsi come procedimentali, questa Corte haripetutamente confermato che il “nuovo redditometro” di cui al d.m.24/12/2012 ha effetto dal periodo d'imposta 2009 (Cass.15760/2021 e Cass. 22766/2024).4. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell'art. 32, 33 e 38, comma 5, DPR 600/1973 nonché dell'art. 2729e 2697 c.c.», l’Agenzia delle entrate deduce che erano stateaccertate numerose operazioni su conti correnti bancari e ancheextraconto ritenute dall’Ufficio prive di giustificazione nonché atti diconferimento di denaro per costituzione di società, di acquisto ecessione di quote sociali, spese sostenute per incrementipatrimoniali. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art.32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale inbase alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conticorrenti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale ilcontribuente può fornire la prova contraria, anche attraversopresunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica daparte del giudice. Normativamente si presume che di regola gliaumenti di capitale, i finanziamenti, così come i rimborsi venganoeffettuati in misura proporzionale alla quota di partecipazione alcapitale.5. Il motivo è inammissibile. Pur deducendo, apparentemente,violazioni di norme di legge, l’Amministrazione mira, in realtà, adottenere la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017 e Cass. 21381/2006). Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare non è l’analisi e l’applicazione delle normeinvocate, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito. Non si evidenzia la necessità di5 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026distinguere fra conti personali e conti societari, prelievi e versamentiNumero di raccolta generale 13848/2026e altre operazioni extraconto. Le presunzioni previste dagliD atra tptu.b b3lic2az,io ne 12/05/2026primo comma, n. 2 per le movimentazioni bancarie e dall’art. 38,sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per gli incrementi patrimonialipossono operare, con la conseguenza che la prova contraria gravasul contribuente, una volta accertato che le movimentazioni bancariee gli incrementi patrimoniali siano riferibili al contribuente mentrecon il motivo non viene spiegato sulla base di quali elementi questopresupposto non fosse in discussione o fosse stato provato.6. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 32, nonché 38, comma 6, DPR 600/1973. (art. 360 n. 3cpc)», la ricorrente eccepisce che l'utilizzo dei dati desunti dallaverifica operata dall'Ufficio sui conti correnti bancari delcontribuente, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, non ècondizionato dalla previa instaurazione del contraddittorio. È solonella più recente stesura dell’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600del 1973 che il contraddittorio è stato obbligatoriamente previsto el’Ufficio aveva comunque invitato per due volte il contribuente afornire dati e notizie circa le rilevate movimentazioni bancarie,7. Il motivo fondato. Il giudice di merito ha escluso che fosse statodel 1973. Per un accertamento mediante redditometro riferibileall’anno d’imposta 2007, la conclusione non è condivisibile. Secondola giurisprudenza di questa Corte un generalizzato obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale non poteva ricavarsi dallaprevisione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, la cuiapplicazione è limitata, secondo il suo tenore testuale, ai soliaccertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche pressoi luoghi di riferimento del contribuente con esclusione delle verifiche“a tavolino” (Cass. n. 36502/2022 e Cass. n. 23729/2022). Al di fuori6 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026dei c.d. tributi armonizzati nonché delle fattispecie normative in cuiNumero di raccolta generale 13848/2026ciò era espressamente previsto, è mancato un generale obDabtali pguobb,li cianzio ne 12/05/2026capo all’amministrazione finanziaria, di attivare un contraddittorioendoprocedimentale con il contribuente, almeno sino all’introduzionecon il d.lgs. n. 219 del 2023, dell’art. 6-bis (principio delcontraddittorio) nella legge n. 212 del 2000. Con particolareriferimento all’obbligo del contraddittorio preventivo in materia diredditometro, l’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973,come modificato con il d.l. n. 78 del 2010, è applicabile, pergiurisprudenza costante, solo a partire dagli accertamenti relativiall’anno d’imposta 2009: «con disposizione di diritto transitorio, ilD.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modificheapportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “pergli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine didichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore delpresente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo aperiodi d’imposta successivi al 2009» (Cass. 3885/2016, Cass.11283/2016, Cass. 15760/2021 e Cass. 16940/2025).8. In conclusione, devono essere accolti il primo e il terzo motivo delricorso mentre il secondo è inammissibile. La sentenza impugnata vacassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso e dichiarainammissibile il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo7 di 8Numero registro generale 9737/2018Numero sezionale 3506/2026Numero di raccolta generale 13848/2026e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizioData pubblicazione 12/05/2026di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 24/4/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa8 di 8
Sentenza Cassazione n. 13848/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris