CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17086/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12723-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2003 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 3397/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio — Latina che ha confermato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Latina che ha rigettato le ragioni della parte contribuente in tema di deducibilità integrale di spese di sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche; che il ricorso è affidato a tre motivi; che l'Amministrazione ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli articoli 7 e 10 1. n. 212/2000, nonché della dlgs. n. 212/1997, per non aver l'Ufficio atteso il decorso dei 90 giorni dalla richiesta di accertamento adesivo, non aver formulato una proposta, né dato atto di aver valutato l'apporto probatorio endoprocedimentale di parte contribuente; che in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione Ric. 2021 n. 12723 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale de I carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Cass. V, n. 31472/2019); che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] si è uniformata a tali principi; che, sempre nel primo ±~11 motivo di ricorso (pag. 11) la società contribuente deduce anche un vizio di motivazione dell'avviso di accertamento che non dà atto della documentazione prodotta in sede di contraddittorio instaurato a seguito di istanza di adesione; che la censura è inammissibile perché non dà contezza della decisività dei documenti presentati che, stando a quanto si afferma a pag. 2 del ricorso, erano documenti che provavano i costi sostenuti: infatti l'Agenzia delle entrate non nega che i costi siano documentati, ma '.5xAo" semplicemente che tali costi non deducibili ed inoltre, nel pvc si dà espressamente atto che il mancato invito della contribuente "a tornare presso l'Ufficio, si deve intendere che l'Ufficio non ha ravvisato elementi utili per redigere una proposta di adesione"; che con il secondo motivo si prospetta doglianza ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per erronea e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 446/1997, come novellato dall'art. 1 1. n. 244/2007; che il secondo motivo non è commisto e quindi inammissibile, desumendosi dalle argomentazioni svolte solo una violazione di legge; che, in ogni caso, la censura non coglie la ratio decidendi: la sentenza in scrutinio non ha ritenuto non documentati e quindi non provati i costi, Ric. 2021 n. 12723 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- bensì ha detto che la parte non ha documentato ed allegato "elementi" tali da far ritenere che quei costi fossero deducibili; che, pertanto, il secondo motivo è inammissibile; che, con il terzo motivo, si prospetta doglianza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, per non aver ritenuto l'automatica inerenza delle spese di sponsorizzazione devolute -nel limite del tetto normativo di €.200.000,00- a società sportive dilettantistiche, ritenendo invece di sindacarne l'inerenza e l'esistenza, secondo i canoni usuali; che in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della 1. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. Cass. VI-5, n. 14232/2017); che l'Ufficio non contesta l'effettività della prestazione di sponsorizzazione ma solo l'inerenza delle spese stante la loro "palese antieconomicità" (controricorso, pag. 26); che, per contro, la sentenza in scrutinio ha affermato le spese «sono prive del requisito di inerenza», ma ciò non rileva alla stregua dell'interpretazione del precitato art. 90 fornita da questa Corte; che, pertanto, il motivo va accolto ed il giudizio rinviato ala CTR perché si adegui alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice; PQM &,(e. uiA1i La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal terzo motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale Ric. 2021 n. 12723 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- per l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui deman altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]ei7.I.T1',..TO 111 CANCELLERM 2 6 f'4.1G • CANCELLIERE ESEEFiTO I iarg- herita Occhi/Di-2i t Ric. 2021 n. 12723 sez. MT - ud. 27-04-2022 -5- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico Cp2fc ÌCOM (VICL,I\P f\P 2 )mgye,t,-cc.,/tai ZDIA,D 7_.) dij:5V\ORAL 'L AL dit' rlr\oThAlA- -ce) C A MAA.r~, g‘ ^'C)-(4111Zt.DJ Rue/149A Zciobtickz- RQryvy.Q.,Tn-c)., DUL4o, g.29rif>i xr2A m/1 em9L77„ CDmn(.yv z10 4LtE\A 1\