CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 27351/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8221-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 20/12/2018 i ni .6 • ') udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Verona depositata il 20 dicembre 2018 che, in accoglimento parziale del ricorso, ha modificato il decreto del medesimo Tribunale e ha liquidato in favore del ricorrente, per l'attività svolta per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo complessivo di euro 970,50, oltre IVA e c.p.a., ponendone il pagamento a carico dell'Erario. L'intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. a) Il primo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. 55/2014 in relazione all'art. 82 d.P.R. 115/2002", in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente richiamato il primo comma dell'art. 5 del d.m. 55/2014 invece che il comma 2 del medesimo articolo, comma che disciplina la liquidazione dei compensi a carico del cliente. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha richiamato il primo comma del citato art. 5, individuando così il valore della domanda in euro 5.267,54; ha quindi rigettato la contestazione da parte dell'opponente dell'applicazione dei parametri minimi di liquidazione, giustificata dal primo giudice con il rilievo che il valore della controversia era "prossimo al limite minimo della fascia di valore superiore a euro 5.200". L'invocata applicazione da parte del ricorrente del comma 2 del richiamato art. 5 porta il medesimo a individuare il valore della domanda in euro 9.759,99, valore inferiore al limite medio della fascia e rispetto al quale vale comunque l'affermazione del Tribunale secondo cui ragionevolmente, stante l'ampiezza dello scaglione di riferimento da euro 5.200 a euro 26.000, è stata condivisibile l'applicazione dei parametri minimi di liquidazione, anche perché, ha ulteriormente Ric. 2019 n. 08221 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- considerato il Tribunale con affermazione non censurata dal ricorrente, le questioni giuridiche trattate erano di complessità ordinaria. b) Il secondo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014", in quanto il Tribunale nell'applicare per tutte e tre le fasi del procedimento la diminuzione massima del 50% avrebbe violato il richiamato art. 4. Il motivo è inammissibile. La diminuzione del 50% è stata disposta dal giudice ai sensi dell'art. 130 del d.P.R. 115/2002 (v. p. 3 del provvedimento impugnato), che prevede la riduzione della metà per gli importi spettanti ai difensori dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato. c) Il terzo motivo lamenta "violazione elo falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, d.m. 55/2014", in relazione al mancato riconoscimento della somma per il rimborso delle spese nella misura del 1 5 % del compenso totale per la prestazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo sia inammissibile. È corretto il rilievo del ricorrente in relazione al mancato riconoscimento nel dispositivo del provvedimento impugnato della somma forfettaria per il rimborso delle spese, tuttavia secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del 15% del compenso totale, così che tale rimborso deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e diritti, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (v. Cass. 1421/2021 e Cass. 17046/2015). II. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non avendo l'intimato proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2019 n. 08221 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -3- unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della se