CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / .------ r RG. n. 35125_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione in relazione ai reati contestati, nonché all'art. 80 del d.P.R. citato e all'art.192 cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto, in particolare, che il concorso del Foglietta nel reato oggetto di volontà comune è stato adeguatamente motivato dalla Corte d'appello (pagg. 3/4 della sentenza impugnata), sia evidenziando la genuina dichiarazione confessoria resa dal medesimo ex art. 350, co. 7, c.p.p., utilizzabile in sede di rito abbreviato (Sez. 1, sentenza n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 15/05/2020, Rv. 279125) e resa senza alcuna coercizione, da cui emerge la consapevolezza del medesimo del contenuto e della finalità del carico, cui aveva contributo fattivamente e coscientemente essendo egli alla guida del mezzo, sia ancora, ritenendo altrettanto logicamente destituite di fondamento le argomentazioni difensive, reiterate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di ricorso, sulla portata liberatoria delle dichiarazioni del coimputato suo datore di lavoro sia sul mancato rinvenimento presso il domicilio suo e della compagna di elementi indizianti, evidenziando i giudici territoriale come non fosse stato contestato al Foglietta di essere dedito allo spaccio di stupefacenti, ma solo di aver trasportato consapevolmente l'ingente quantitativo rinvenuto; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il predetto, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla medesima pena, deducono la violazione di legge con riguardo all'art. 80 comma 2 del d.P.R. 309/90 è parimenti manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto, sul punto, che nel caso di specie l'aggravante in questione è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale considerata l'ingente partita di hashish (60 kg circa con principio attivo pari a circa 12,7 kg, con numero di dosi ricavabili pari ad oltre 25.000, dunque in concentrazione superiore a quella prevista dalle SS. UU. Biondi pari al 5% - Cfr. p. 8 della sentenza di appello), ma anche evidenziando come, pur applicandosi il limite "rettificato" rispetto al quale quello analiticamente accertato è di molto superiore, l'aggravante deve essere ritenuta sussistente, in quanto la condotta ha comunque caratteristiche tali da manifestare la sua idoneità alla diffusione della droga ed alla lesione dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie incriminatrice in modo rilevante; considerato che il terzo motivo di ricorso con cui i ricorrenti deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. è, altresì, manifestamente infondato poiché già correttamente argomentato il diniego dai giudici di merito nella più ampia considerazione di tutte le deduzioni difensive e dell'avvenuto arresto in flagranza di reato, nonché della circostanza per cui le dichiarazioni confessorie rese dai ricorrenti non hanno fornito alcun contributo probatorio (Cfr. p. 9 della sentenza di appello); ritenuto, pertanto, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023