CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31488/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00D9GGP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. lfh riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta là dove ha ritenuto non scarsamente offensiva la condotta a cagione dell'apprezzata futilità dei motivi dell'allontanamento poiché significativi dell'insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/