CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 47890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe che aveva applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, ricettazione ed altro, deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B in furto anziché in ricettazione e per quanto inerente alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. In ordine alla censura che investe la qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis co.d. proc. pen., volto a .censurare la qualific:azione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). 2.2. Per altro verso, il ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che la Corte abbia ratificato la pena dallo stesso richiesta e concordata con il Procuratore generale. Tale censura non può trovare ingresso, atteso che attraverso il concordato sulla pena l'imputato ha rinunciato al motivo con il quale aveva chiesto la determinazione della pena in misura inferiore. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltra • [OSCURATO:PERSONA] PENALE30 NOV. 2023 [OSCURATO:PERSONA] Claudia [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE 113,„ úsuA, fruckAu e) 5`5 d,')'\)_c_ j?kziouàu b,.%. 2fJn1) n_A) vakx, QI C - cS00G Ai A WA 2* I 5\)0\1.z, ‘2,k oke,e' -eyult PePATZiti9h e3o R, \kkb Va' euk Ato \r,_& eks5243ve, ctwms Aki-x uk_ ft,c) U:23 t V\ b. QA' V /Pece= e [OSCURATO:PERSONA]-, . \A.d_eA) [OSCURATO:PERSONA] G (\ hkis)3 f\M \ku Ae, Qgi fvv\ Xu u) Cc/ 40A\ bkt(2./4 i2A.SZik-9- n---\ \--n ()t'3,,u,1 1(1