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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50993/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27932/23 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - relativo all'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato le modalità dell'allontanamento; che l'ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27932/23 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - relativo all'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato le modalità dell'allontanamento; che l'ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 50993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris