CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 34033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 29/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Catania in data 26/05/2021, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo, secondo e terzo n. 1) cod. pen., con la recidiva specifica. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto così come contestato (anziché nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen.) e gli altri il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 n. 4 e artt. 132, 133 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico della prevenuta, che ha comprovato la condotta violenta della ricorrente per impossessarsi del telefono della persona offesa, con congrua esclusione della riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen.; si veda, ancora, pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale ha correttamente motivato in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. peri., stante il valore assolutamente non modesto del bene (IPhone Apple modello SE), unitamente alla perdita di tutti i dati in esso contenuti; del pari, non sono state correttamente concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., tenuto conto del comportamento processuale dell'imputata, gravata da precedenti penali e responsabile del delitto di evasione, avendo finanche violato la misura degli arresti domiciliari, circostanze che hanno fatto ritenere congrua la pena con motivazione di merito non rivedibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cf)^ dZ Così deciso in Roma, il 18/04/202