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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2021

Cassazione n. 37485/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/03/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la ordinanza datata 1 febbraio e depositata il 17 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di truffa ai danni dell'[OSCURATO:SOCIETA]. - Agenzia per il lavoro e dell'I.N.P.S., aggravati ai sensi degli artt. 640, secondo comma, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen.. /9/ In particolare, all'Abbruzzese si contesta di avere partecipato alle truffe che venivano commesse attestando falsamente che braccianti agricoli avevano svolto giornate lavorative presso aziende agricole; i braccianti percepivano dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - Agenzia per il lavoro le loro retribuzioni e provvedevano a riversarle a coloro che avevano ordito la truffa e quindi anche all'Abbruzzese, mentre le aziende agricole rimanevano inadempienti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. - Agenzia per il lavoro.

I braccianti per effetto delle false attestazioni, pur dovendo versare agli organizzatori le loro retribuzioni, conseguivano un vantaggio costituito dalla corresponsione di maggiori contributi a fini pensionistici e dalla percezione dell'indennità di disoccupazione.

Gli organizzatori ricevevano dai braccianti le retribuzioni a questi corrisposte e provvedevano a riversarle nella cosiddetta «bacinella», ossia in un fondo comune a disposizione della cosca di 'Ndrangheta «Forastefano».

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e degli artt. 110 e 640 cod. pen., nonché della illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, sostiene che del tutto illogicamente gli è stato attribuito il ruolo di promotore ed organizzatore della truffa, sebbene dagli atti non emerga alcun elemento di prova in grado di dimostrare che il contributo del ricorrente alla realizzazione della truffa si collochi anteriormente o contemporaneamente alle false assunzioni dei braccianti agricoli.

La condotta contestata all'Abbruzzese risulta generica e non circostanziata e nemmeno sono indicate le generalità dei braccianti agricoli che egli avrebbe reclutato allo scopo di contribuire alla truffa, cosicché la sua partecipazione al reato neppure può ritenersi completamente accertata.

Il contenuto delle conversazioni intercettate risulta travisato, non emergendo con certezza che l'Abbruzzese fosse presente alle riunioni alle quali si riferiscono le conversazioni stesse, non venendo neppure indicato il luogo in cui le conversazioni sono avvenute.

Quanto all'incontro del 28 dicembre 2018. il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto lo stesso privo di valore indiziario a carico del coindagato Bisantis.

Infine, nell'ordinanza del Tribunale del riesame si afferma che l'Abbruzzese ha riscosso diversi bonifici domiciliati le cui lettere di accreditamento, unitamente ai pin code, gli erano state messe a disposizione dagli impiegati della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre nessun elemento di indagine consentiva una simile affermazione, che era il frutto di una mera congettura, che poggiava sul reclutamento da parte dell'Abbruzzese di dieci braccianti agricoli, circostanza anche questa affermata sulla base del contenuto di una conversazione intercettata e di significato ambiguo.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e della illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Nell'ordinanza si afferma che l'Abbruzzese ha agito allo scopo di agevolare il clan Forastefano, ossia una cosca diversa da quella alla quale egli appartiene.

Il Tribunale del riesame, sostiene il ricorrente, ha omesso di motivare sull'aggravante ed in ogni caso l'Abbruzzese non era animato dallo scopo di agevolare il clan Forastefano, quanto, semmai, il clan Abbruzzese.

L'aggravante non può, quindi, ritenersi sussistente con conseguente violazione della disposizione normativa che la prevede.

L'insussistenza dell'aggravante incide anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, facendo venir meno la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Deve in primo luogo osservarsi che è irrilevante in questa sede stabilire se l'Abruzzese abbia svolto, in seno alle due truffe, il ruolo di promotore o organizzatore, quanto piuttosto se egli abbia apportato un contributo alla commissione dei delitti, poiché tanto basta per ritenere integrata la sua partecipazione ai reati di cui all'imputazione provvisoria.

Nel caso di specie, sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, la partecipazione dell'Abbruzzese alle truffe deriverebbe dal reclutamento, da parte sua, di dieci braccianti agricoli e dalla percezione, tramite essi, di somme di denaro poi fatte affluire nella cosiddetta «bacinella».

E' parimenti irrilevante che i braccianti agricoli reclutati dallo Abbruzzese siano rimasti non identificati.

La loro non identificazione non significa affatto che il loro reclutamento non sia avvenuto attraverso la collaborazione dell'odierno ricorrente.

Quanto al travisamento delle conversazioni intercettate, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558).

Nel caso di specie, il ricorrente in realtà si duole della valutazione di dette conversazioni da parte dei giudici del merito, cosicché il motivo risulta inammissibile in questa sede di legittimità.

Nel resto le censure del ricorrente attengono al merito e sono inammissibili in questa sede.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno affermato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734).

Ne consegue che è irrilevante per l'applicazione dell'aggravante che l'Abbruzzese non fosse personalmente animato dallo scopo di agevolare la cosca dei Forastefano.

E' sufficiente che egli abbia partecipato alle truffe assieme ad altri soggetti animati da tale scopo e che egli fosse conscio di tale loro intento.

Secondo i giudici del merito tale consapevolezza risulta dimostrata dalla circostanza che, sulla base delle conversazioni intercettate, egli partecipava alle riunioni con gli altri partecipanti alle truffe e che tra questi vi era [OSCURATO:PERSONA], figura apicale dell'omonima cosca, e che i proventi delle truffe, almeno in parte confluivano nella cosiddetta «bacinella».

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/03/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la ordinanza datata 1 febbraio e depositata il 17 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di truffa ai danni dell'[OSCURATO:SOCIETA]. - Agenzia per il lavoro e dell'I.N.P.S., aggravati ai sensi degli artt. 640, secondo comma, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen.. /9/ In particolare, all'Abbruzzese si contesta di avere partecipato alle truffe che venivano commesse attestando falsamente che braccianti agricoli avevano svolto giornate lavorative presso aziende agricole; i braccianti percepivano dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - Agenzia per il lavoro le loro retribuzioni e provvedevano a riversarle a coloro che avevano ordito la truffa e quindi anche all'Abbruzzese, mentre le aziende agricole rimanevano inadempienti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. - Agenzia per il lavoro. I braccianti per effetto delle false attestazioni, pur dovendo versare agli organizzatori le loro retribuzioni, conseguivano un vantaggio costituito dalla corresponsione di maggiori contributi a fini pensionistici e dalla percezione dell'indennità di disoccupazione. Gli organizzatori ricevevano dai braccianti le retribuzioni a questi corrisposte e provvedevano a riversarle nella cosiddetta «bacinella», ossia in un fondo comune a disposizione della cosca di 'Ndrangheta «Forastefano». 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e degli artt. 110 e 640 cod. pen., nonché della illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. In particolare, sostiene che del tutto illogicamente gli è stato attribuito il ruolo di promotore ed organizzatore della truffa, sebbene dagli atti non emerga alcun elemento di prova in grado di dimostrare che il contributo del ricorrente alla realizzazione della truffa si collochi anteriormente o contemporaneamente alle false assunzioni dei braccianti agricoli. La condotta contestata all'Abbruzzese risulta generica e non circostanziata e nemmeno sono indicate le generalità dei braccianti agricoli che egli avrebbe reclutato allo scopo di contribuire alla truffa, cosicché la sua partecipazione al reato neppure può ritenersi completamente accertata. Il contenuto delle conversazioni intercettate risulta travisato, non emergendo con certezza che l'Abbruzzese fosse presente alle riunioni alle quali si riferiscono le conversazioni stesse, non venendo neppure indicato il luogo in cui le conversazioni sono avvenute. Quanto all'incontro del 28 dicembre 2018. il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto lo stesso privo di valore indiziario a carico del coindagato Bisantis. Infine, nell'ordinanza del Tribunale del riesame si afferma che l'Abbruzzese ha riscosso diversi bonifici domiciliati le cui lettere di accreditamento, unitamente ai pin code, gli erano state messe a disposizione dagli impiegati della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre nessun elemento di indagine consentiva una simile affermazione, che era il frutto di una mera congettura, che poggiava sul reclutamento da parte dell'Abbruzzese di dieci braccianti agricoli, circostanza anche questa affermata sulla base del contenuto di una conversazione intercettata e di significato ambiguo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e della illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nell'ordinanza si afferma che l'Abbruzzese ha agito allo scopo di agevolare il clan Forastefano, ossia una cosca diversa da quella alla quale egli appartiene. Il Tribunale del riesame, sostiene il ricorrente, ha omesso di motivare sull'aggravante ed in ogni caso l'Abbruzzese non era animato dallo scopo di agevolare il clan Forastefano, quanto, semmai, il clan Abbruzzese. L'aggravante non può, quindi, ritenersi sussistente con conseguente violazione della disposizione normativa che la prevede. L'insussistenza dell'aggravante incide anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, facendo venir meno la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve in primo luogo osservarsi che è irrilevante in questa sede stabilire se l'Abruzzese abbia svolto, in seno alle due truffe, il ruolo di promotore o organizzatore, quanto piuttosto se egli abbia apportato un contributo alla commissione dei delitti, poiché tanto basta per ritenere integrata la sua partecipazione ai reati di cui all'imputazione provvisoria. Nel caso di specie, sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, la partecipazione dell'Abbruzzese alle truffe deriverebbe dal reclutamento, da parte sua, di dieci braccianti agricoli e dalla percezione, tramite essi, di somme di denaro poi fatte affluire nella cosiddetta «bacinella». E' parimenti irrilevante che i braccianti agricoli reclutati dallo Abbruzzese siano rimasti non identificati. La loro non identificazione non significa affatto che il loro reclutamento non sia avvenuto attraverso la collaborazione dell'odierno ricorrente. Quanto al travisamento delle conversazioni intercettate, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Nel caso di specie, il ricorrente in realtà si duole della valutazione di dette conversazioni da parte dei giudici del merito, cosicché il motivo risulta inammissibile in questa sede di legittimità. Nel resto le censure del ricorrente attengono al merito e sono inammissibili in questa sede. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno affermato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734). Ne consegue che è irrilevante per l'applicazione dell'aggravante che l'Abbruzzese non fosse personalmente animato dallo scopo di agevolare la cosca dei Forastefano. E' sufficiente che egli abbia partecipato alle truffe assieme ad altri soggetti animati da tale scopo e che egli fosse conscio di tale loro intento. Secondo i giudici del merito tale consapevolezza risulta dimostrata dalla circostanza che, sulla base delle conversazioni intercettate, egli partecipava alle riunioni con gli altri partecipanti alle truffe e che tra questi vi era [OSCURATO:PERSONA], figura apicale dell'omonima cosca, e che i proventi delle truffe, almeno in parte confluivano nella cosiddetta «bacinella». 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com
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