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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 46936/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE BRESCIA nei confronti di: TRIBUNALE COSENZAcon il provvedimento del 20/02/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e.-- ì1-P. chiede dichiararsi insussistente il conflitto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la risoluzione del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la risoluzione del conflitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 20/02/2023 il Presidente del Tribunale di Brescia, preso atto della denuncia di conflitto di competenza presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia e prima dell'udienza dibattimentale (fissata per il 23/02/2023), ha disposto la trasmissione degli atti ritenuti necessari alla risoluzione del conflitto, dando la comunicazione al Tribunale di Cosenza quale giudice in conflitto.

All'udienza dibattimentale del 23/02/2023 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, chiedendo di trasmettere gli atti al P.m. del luogo di competenza territoriale, individuato in Napoli.

Rileva, invero, detta difesa già nella denuncia di conflitto che in entrambi i processi a carico del suo assistito (dinanzi al Tribunale di Brescia e dinanzi al Tribunale di Cosenza) il reato più grave, e primo in ordine cronologico, ascritto al suo assistito, connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con gli altri, è la dichiarazione fraudolenta (avendo, invero, la disciplina introdotta dall'art. 39 d.

I. 26 ottobre 2019, n. 124, in vigore dal 27 ottobre 2019, aumentato la pena per detta fattispecie a quella che va da quattro ad otto anni nel caso di importi passivi fittizi di importo eguale o superiore ad euro 100.000,00 come nel caso in esame), commessa in Napoli, ove ha sede legale e domicilio fiscale la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha, quindi, pronunciato sentenza ex art. 23 cod. proc. pen. e ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al delitto associativo e ai reati tributari contestati a [OSCURATO:PERSONA], per essere competente a decidere il Tribunale di Napoli.

Ha, invero, rilevato che debba individuarsi il reato più grave, oltre che primo in ordine cronologico dei reati contestati, nella dichiarazione fraudolenta di cui al capo 30), relativo all'anno d'imposta 2018, commesso il 19/11/2019 nel domicilio fiscale del contribuente, che risulta essere Napoli.

2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria con cui chiede di dichiararsi insussistente il conflitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vi è conflitto positivo di competenza quando due giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto di reato (o quantomeno coincidente in massima parte) loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

2. Orbene, nel caso in esame, quando è stato denunciato il conflitto di competenza e sono stati trasmetti gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 22 febbraio 2023, risultavano pendenti per un fatto coincidente in massima parte due processi, rispettivamente dinanzi al Tribunale di Brescia e dinanzi al Tribunale di Cosenza, tant'è che il Presidente del Tribunale di Brescia nel trasmettere gli atti a questo ufficio dava comunicazione per conoscenza al Tribunale di Cosenza quale giudice in conflitto.

In data 23 febbraio 2023 il Tribunale di Brescia ha, però, dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], individuandone la competenza in capo al Tribunale di Napoli.

L'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia di conflitto, ma ciò implica che deve sussistere un conflitto di competenza, ossia che più giudici contemporaneamente prendano o ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona: occorre, cioè, una concorde valutazione da parte dei giudici che il fatto contestato davanti a ciascuno di loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente. [OSCURATO:SOCIETA], dopo avere trasmesso a questa Corte la denuncia di conflitto (che peraltro, al di là del nomen era volta a sollecitare detto giudice a creare la situazione di conflitto, contestando anche la competenza dell'altro giudice - Tribunale di Cosenza - in relazione al processo in trattazione dinanzi allo stesso), ha poi provveduto negativamente sulla stessa, dichiarando la propria incompetenza territoriale il giorno successivo e in tal modo escludendo in radice la sussistenza del conflitto di competenza tra detto Tribunale e il Tribunale di Cosenza, e investendo della competenza un altro Tribunale, il Tribunale di Napoli, col quale, allo stato neppure sussiste conflitto.

3. Va, pertanto, dichiarato insussistente il conflitto.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE BRESCIA nei confronti di: TRIBUNALE COSENZAcon il provvedimento del 20/02/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e.-- ì1-P. chiede dichiararsi insussistente il conflitto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la risoluzione del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la risoluzione del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 20/02/2023 il Presidente del Tribunale di Brescia, preso atto della denuncia di conflitto di competenza presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia e prima dell'udienza dibattimentale (fissata per il 23/02/2023), ha disposto la trasmissione degli atti ritenuti necessari alla risoluzione del conflitto, dando la comunicazione al Tribunale di Cosenza quale giudice in conflitto. All'udienza dibattimentale del 23/02/2023 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, chiedendo di trasmettere gli atti al P.m. del luogo di competenza territoriale, individuato in Napoli. Rileva, invero, detta difesa già nella denuncia di conflitto che in entrambi i processi a carico del suo assistito (dinanzi al Tribunale di Brescia e dinanzi al Tribunale di Cosenza) il reato più grave, e primo in ordine cronologico, ascritto al suo assistito, connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con gli altri, è la dichiarazione fraudolenta (avendo, invero, la disciplina introdotta dall'art. 39 d. I. 26 ottobre 2019, n. 124, in vigore dal 27 ottobre 2019, aumentato la pena per detta fattispecie a quella che va da quattro ad otto anni nel caso di importi passivi fittizi di importo eguale o superiore ad euro 100.000,00 come nel caso in esame), commessa in Napoli, ove ha sede legale e domicilio fiscale la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha, quindi, pronunciato sentenza ex art. 23 cod. proc. pen. e ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al delitto associativo e ai reati tributari contestati a [OSCURATO:PERSONA], per essere competente a decidere il Tribunale di Napoli. Ha, invero, rilevato che debba individuarsi il reato più grave, oltre che primo in ordine cronologico dei reati contestati, nella dichiarazione fraudolenta di cui al capo 30), relativo all'anno d'imposta 2018, commesso il 19/11/2019 nel domicilio fiscale del contribuente, che risulta essere Napoli. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria con cui chiede di dichiararsi insussistente il conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vi è conflitto positivo di competenza quando due giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto di reato (o quantomeno coincidente in massima parte) loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Orbene, nel caso in esame, quando è stato denunciato il conflitto di competenza e sono stati trasmetti gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 22 febbraio 2023, risultavano pendenti per un fatto coincidente in massima parte due processi, rispettivamente dinanzi al Tribunale di Brescia e dinanzi al Tribunale di Cosenza, tant'è che il Presidente del Tribunale di Brescia nel trasmettere gli atti a questo ufficio dava comunicazione per conoscenza al Tribunale di Cosenza quale giudice in conflitto. In data 23 febbraio 2023 il Tribunale di Brescia ha, però, dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], individuandone la competenza in capo al Tribunale di Napoli. L'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia di conflitto, ma ciò implica che deve sussistere un conflitto di competenza, ossia che più giudici contemporaneamente prendano o ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona: occorre, cioè, una concorde valutazione da parte dei giudici che il fatto contestato davanti a ciascuno di loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente. [OSCURATO:SOCIETA], dopo avere trasmesso a questa Corte la denuncia di conflitto (che peraltro, al di là del nomen era volta a sollecitare detto giudice a creare la situazione di conflitto, contestando anche la competenza dell'altro giudice - Tribunale di Cosenza - in relazione al processo in trattazione dinanzi allo stesso), ha poi provveduto negativamente sulla stessa, dichiarando la propria incompetenza territoriale il giorno successivo e in tal modo escludendo in radice la sussistenza del conflitto di competenza tra detto Tribunale e il Tribunale di Cosenza, e investendo della competenza un altro Tribunale, il Tribunale di Napoli, col quale, allo stato neppure sussiste conflitto. 3. Va, pertanto, dichiarato insussistente il conflitto. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto