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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20103/2026

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i e difesi dall'avvocatoRiccardo [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E Della [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.822/2024 depositatail 15/03/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 22607/2024Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 20103/2026Data pubblicazione 16/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesi dall'avvocatoRiccardo [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E Della [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.822/2024 depositatail 15/03/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 22607/2024Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 20103/2026Data pubblicazione 16/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20103/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris