CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 dicembre 2022
Cassazione n. 08498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15695-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 06382641006, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 31480/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2021; Ric. 2022 n. 15695 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte indicata inepigrafe; al ricorso ha resistito Rai –[OSCURATO:SOCIETA]; il relatore ha proposto l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; [OSCURATO:PERSONA]: il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: - dalla certificazione della [OSCURATO:PERSONA] rilasciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta il mancato deposito , nel termine di cui all' art.369 c.p.c.,del ricorso notificato in data 29.04.2022; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio sancito dall'art. 156 c.p.c.- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo -si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr.,Cass. nr. 31398 del 2022 e richiami ivi effettuati); il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; sussistono, altresì, i presupposti per il versamento - ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2022 n. 15695 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così