Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13555/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

le dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Stasi e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n. 1016/2024, depositata il 13/3/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 202/25/12 del 18 dicembre 2012, la CTR Puglia, inaccoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione n. 20041V000337003,con cui l’ufficio, revocate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 5 bis d. lgs. n.Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026228/2001 richieste dalla contribuente nell’atto di compravendita del 27luglio 2004, avente ad oggetto un terreno agricolo in Cerignola, avevaliquidato in complessivi euro 22.346,75 le imposte (di registro, ipotecaria ecatastale) dovute in relazione al suddetto atto, non ritenendo applicabile ilbeneficio fiscale per carenza dei requisiti oggettivo e soggettivo.Proposto dalla contribuente ricorso per cassazione, questa Corte, conordinanza n. 3550 del 25 gennaio 2018, ha cassato con rinvio la sentenza,ritenendo che «Nel caso che occupa, ove l'atto di trasferimento del terrenoè datato 27.7.2004, non può trovare applicazione la disciplina previstadall'art. 1, comma 5-ter, d. lgs 99/2004 che ha previsto il termine di 24mesi per l'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi, essendo talenorma in vigore dal successivo 30.6.2005.

Inoltre la norma testé citata siriferisce a coloro che, non essendo in possesso dei requisiti soggettivi,abbiano presentato istanza per il riconoscimento, mentre nel caso cheoccupa la ricorrente ha dichiarato nell'atto di essere in possesso dellaqualifica di imprenditore agricolo professionale e la stessa agenzia delleentrate, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto lasussistenza di tale qualifica, salvo contestare il fatto che il compendiorealizzato era inidoneo al raggiungimento del livello minimo di redditività».Riassunto il giudizio, con sentenza n. 1016/2024, depositata il13/3/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia,quale giudice di rinvio, ha annullato l’avviso di liquidazione, ritenendosussistenti entrambi i requisiti (oggettivo e soggettivo) per ilriconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 5 bis d. lgs. n.228/2001.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre MatildeDi Pietro resiste mediante controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/20261.

Col primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza e/odel procedimento per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d. lgs. n.546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att. cod.proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ., per difetto di motivazione della sentenza.1.1.

La doglianza è infondata.1.2.

Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).1.3.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.4.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5.

Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento del ricorsodella contribuente, che è stato idoneamente giustificato dall’averquest’ultima dimostrato il possesso dei requisiti, soggettivo ed oggettivo,per le agevolazioni ex art. 5 bis d. lgs. n. 228/2001.1.5.1.

In particolare, la CGT, quale giudice di rinvio, applicando ilprincipio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte, secondo cui“la ricorrente ha dichiarato nell’atto di essere in possesso della qualifica diimprenditore agricolo professionale e la stessa agenzia delle entrate, nelcostituirsi nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto la sussistenza di talequalifica, salvo contestare il fatto che il compendio realizzato era inidoneoal raggiungimento del livello minimo di redditività”, ha anzitutto ritenutosussistente il requisito soggettivo sulla base del principio di noncontestazione.1.5.2.

Quanto, poi, al requisito oggettivo richiesto ai fini dell’esenzioneprevista dall’art. 5 bis d. lgs. n. 228/2001, il giudice regionale haarticolato la motivazione in tre distinte ed autonome argomentazioni,ciascuna in grado di sostenere la decisione.

Innanzitutto, ha ritenutoinammissibile la contestazione dell’ufficio in ordine al possesso da partedel fondo agricolo acquistato del livello minimo di redditività, perchésvolta, per la prima volta, nel giudizio di rinvio.

In secondo luogo, haosservato che il mancato raggiungimento dell’indice di produttività “non hacostituito ragione di revoca dell’agevolazione originariamente accordataalla contribuente”.

Infine, ha ritenuto che vi fosse la prova delraggiungimento del livello di produttività minimo “in forza del principio diNumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026non contestazione ai sensi dell’art. 115 comma 1 c.p.c.”, per non averl’Agenzia contestato le conclusioni contenute nella consulenza tecnico –agronomica prodotta dalla contribuente.1.5.3.

La motivazione a sostegno della illegittimità dell’avviso diliquidazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, al di là del mero refuso relativo all’indicazione dell’avviso diliquidazione (che, dopo essere stato correttamente identificatonell’intestazione della sentenza col n. 20041V000337003 REGISTRO2004”, viene - per evidente lapsus calami - indicato in motivazione col n.20031V001156), sicché si impone il rigetto della censura.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 e ss. d. lgs. n. 99/2004 nonché dell’art. 5-bis,commi 1 e 2, legge n. 97/1994, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto che, ai fini dell’esenzioneex art. 5 bis d. lgs. n. 228/2001, non occorresse provare il raggiungimentodel livello minimo di redditività proprio del “compendio unico” medianteapposita attestazione regionale.2.1.

La censura è inammissibile prima che infondata.2.2.

Come detto, la Corte regionale articola la motivazione relativa allasussistenza del requisito oggettivo su tre ordini di motivi, ciascuno deiquali sufficiente a sostenere la decisione, avendo affermatol’inammissibilità della contestazione dell’ufficio in ordine al possesso daparte del fondo agricolo acquistato del livello minimo di redditività, oltre alfatto che il mancato raggiungimento dell’indice di produttività non avesse“costituito ragione di revoca dell’agevolazione originariamente accordataalla contribuente”, e comunque che vi fosse la prova del raggiungimentodel livello di produttività minimo “in forza del principio di noncontestazione”.2.3.

Con queste articolate motivazioni avrebbe, dunque, dovutoconfrontarsi la ricorrente per poi confutarle specificamente.

Ciò inNumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026applicazione del principio di diritto - già affermato da Cass. n. 359 del2005, seguita da numerose conformi, e ribadito da Cass., Sez.

Un., n.16598 e n. 22226 del 2016 - secondo cui: "Il motivo d'impugnazione èrappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con laconseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarloe, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto inmodo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essereenunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che lasorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, ilmotivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione, talenullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", èespressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4cod. proc. civ." (in termini, Cass. 16724/2025, che cita Cass., Sez.

Un., n.7074 del 2017, in motivazione, e Cass., 22/04/2022, n. 8036; cfr. anche22884/2024).2.4.

A tale onere non ha invece assolto la ricorrente, la quale,prescindendo del tutto dalle ragioni alla base della ritenuta sussistenza delrequisito oggettivo per la fruizione dell’esenzione prevista per il cd.compendio unico, si è limitata a insistere nella tesi secondo cui, ai finidella prova di tale requisito, sarebbe stato necessario produrre un’apposita2.5.

La censura va, dunque, dichiarata inammissibile, per violazionedell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aspecificità delmotivo, niente affatto correlato alle rationes decidendi.Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/20262.6.

Ad ogni modo, la censura è anche infondata.2.7.

L’art. 7 d. lgs. n. 99/2004 ha introdotto nel d. lgs. n. 228/2001l'art. 5 bis, rubricato “Conservazione dell'integrità aziendale”, il qualeprevede, al comma 2, che “Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreniagricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e acoltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditoreagricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni daltrasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97”.2.8.

A sua volta, l’art. 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 97/1994, cui si farinvio, dispone che “1.

Nei territori delle comunità montane, iltrasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e adimprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire uncompendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almenodieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro,ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

I terreni e le relativepertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro ilimiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sonoconsiderati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto eper questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti acausa di morte o per atti tra vivi.

In caso di successione i compendidevono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi onelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamentel'attribuzione.

Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizionefondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni ecomunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggioriimposte pari al 50 per cento delle imposte dovute”.2.9.

Dall’esposto quadro normativo emerge come, ai fini dell’esenzioneda imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, sia necessario eNumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026sufficiente l’impegno alla costituzione di un compendio unico, con talelocuzione intendendosi, ai sensi del primo comma dell’art. 5 bis d. lgs. n.228/2001, “l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livellominimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale perl'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE)nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni”.2.10.

Impegno che la contribuente ha indiscutibilmente assuntonell’atto di compravendita, con ciò assolvendo all’obbligo di legge impostoal momento della stipula dell’atto di trasferimento immobiliare, comericonosciuto dai giudici di merito.2.11.

Non ricorre, dunque, il dedotto vizio di violazione di legge,avendo la sentenza correttamente applicato le disposizioni citate, le qualinon condizionano l’applicazione delle esenzioni fiscali alla dimostrazionedell’effettiva idoneità del terreno al raggiungimento del livello minimo diredditività stabilito nei piani regionali.2.12.

D’altronde, è la stessa ricorrente ad ammetterlo, laddoveasserisce che solo con la determinazione dirigenziale SettoreAlimentazione della Regione Puglia n. 356 del 30 agosto 2007 (pubblicatasul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia n. 132 del 20 settembre 2007)furono fissati i livelli minimi di redditività richiesti ai fini dellaindividuazione dell’estensione di terreno necessaria a configurare il cd.compendio unico, aggiungendo che, con tale provvedimento, si impose aicontribuenti di dimostrare che il terreno fosse idoneo al raggiungimentodel livello minimo di redditività mediante una specifica attestazione dellaRegione Puglia.2.13.

A proposito di questo provvedimento l’Agenzia, però, si limita adire che, al punto 6 dell’allegato 1, prevedeva: «Il livello minimo di redditoda raggiungere attraverso la conduzione agricola dei terreni delcompendio unico è pari al livello minimo di reddito per unità lavorativaaziendale previsto per l’ammissibilità ai benefici della misura 4.4 del PORNumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026Puglia “Insediamento giovani agricoltori”.

Il requisito della redditivitàdell’azienda agricola sarà dimostrato secondo i seguenti criteri: • nellezone classificate montane...; • nelle rimanenti zone il Reddito nettoaziendale, rilevabile dal bilancio aziendale della situazione iniziale, deverisultare superiore o almeno pari al 60% del reddito di riferimento, pari ad€ 18.679,64, calcolato per gli anni 2004-2005».

Aggiunge poi che, alpunto 7, “l’allegato proseguiva impartendo le disposizioni relative allaprocedura per il rilascio della certificazione”, ma di tale disposizione, a suodire, decisiva per verificare se in effetti il provvedimento dirigenzialeavesse introdotto l’onere di documentare a mezzo di una appositacertificazione quanto dichiarato dalla contribuente nell’atto dicompravendita a proposito dei livelli reddituali del terreno, manca lariproduzione.2.14.

In definitiva, la ricorrente censura la violazione di legge sullabase di una specifica previsione contenuta in una determinazionedirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia, adottatasuccessivamente alla registrazione dell’atto di trasferimento immobiliare,ma ne omette la trascrizione dei passi salienti e rilevanti ai fini delladecisione, come pure la sua allegazione.2.15.

Né per tale provvedimento vale il principio "iura novit curia" dicui all’art. 113 cod. proc. civ., il quale, laddove eleva a dovere del giudicela ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo,cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normativitàe della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività siai precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regoledella morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma nonnormativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi), siaquelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli entie i regolamenti interni).Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/20262.16.

Gli atti meramente amministrativi (compresi i decretiministeriali) sono, infatti, sottratti all’applicabilità del principio di cui all’art.113 cod. proc. civ., da coordinare con l’art. 1 preleggi (che non licomprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta allaparte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non èsuscettibile di equipollenti (in tal senso, Cass. 7469/2020, che cita Cass.34158/2019, 25995/2019, 15100/2018, 15065/2014, 26784/2011, Sez.U. 9941/2009).2.17.

Ebbene, questa Corte non è stata posta in condizione, in difettodi riferimenti testuali al provvedimento amministrativo invocato, diverificare se questo prevedesse effettivamente l’obbligo per il contribuentedi documentare il detto requisito a mezzo di un apposito certificatodell’ente regionale, come sostiene la ricorrente, che oltretutto non neindica la collocazione tra gli atti processuali.2.18.

La determinazione di un dirigente amministrativo, infatti, non èpari al diritto oggettivo, sicché avrebbe dovuto essere allegata ad iniziativadi parte, non essendo la Corte tenuta alla sua conoscenza.2.19.

In difetto, la censura è, dunque, sotto questo ulteriore profilo,inammissibile, non rispettando il requisito di autosufficienza imposto apena di inammissibilità dall'art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 17641/2024in tema di regolamenti comunali, che cita altri precedenti: Cass.8200/2021, 5298/2019, 19360/2018, 18679/2017, 14784/2015,18661/2006 e 12786/2006; cfr. anche Cass. 2275/2024).3.

La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi indispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come perlegge.Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Stasi e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n. 1016/2024, depositata il 13/3/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 202/25/12 del 18 dicembre 2012, la CTR Puglia, inaccoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione n. 20041V000337003,con cui l’ufficio, revocate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 5 bis d. lgs. n.Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026228/2001 richieste dalla contribuente nell’atto di compravendita del 27luglio 2004, avente ad oggetto un terreno agricolo in Cerignola, avevaliquidato in complessivi euro 22.346,75 le imposte (di registro, ipotecaria ecatastale) dovute in relazione al suddetto atto, non ritenendo applicabile ilbeneficio fiscale per carenza dei requisiti oggettivo e soggettivo.Proposto dalla contribuente ricorso per cassazione, questa Corte, conordinanza n. 3550 del 25 gennaio 2018, ha cassato con rinvio la sentenza,ritenendo che «Nel caso che occupa, ove l'atto di trasferimento del terrenoè datato 27.7.2004, non può trovare applicazione la disciplina previstadall'art. 1, comma 5-ter, d. lgs 99/2004 che ha previsto il termine di 24mesi per l'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi, essendo talenorma in vigore dal successivo 30.6.2005. Inoltre la norma testé citata siriferisce a coloro che, non essendo in possesso dei requisiti soggettivi,abbiano presentato istanza per il riconoscimento, mentre nel caso cheoccupa la ricorrente ha dichiarato nell'atto di essere in possesso dellaqualifica di imprenditore agricolo professionale e la stessa agenzia delleentrate, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto lasussistenza di tale qualifica, salvo contestare il fatto che il compendiorealizzato era inidoneo al raggiungimento del livello minimo di redditività».Riassunto il giudizio, con sentenza n. 1016/2024, depositata il13/3/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia,quale giudice di rinvio, ha annullato l’avviso di liquidazione, ritenendosussistenti entrambi i requisiti (oggettivo e soggettivo) per ilriconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 5 bis d. lgs. n.228/2001.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre MatildeDi Pietro resiste mediante controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/20261. Col primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza e/odel procedimento per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d. lgs. n.546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att. cod.proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ., per difetto di motivazione della sentenza.1.1. La doglianza è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).1.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento del ricorsodella contribuente, che è stato idoneamente giustificato dall’averquest’ultima dimostrato il possesso dei requisiti, soggettivo ed oggettivo,per le agevolazioni ex art. 5 bis d. lgs. n. 228/2001.1.5.1. In particolare, la CGT, quale giudice di rinvio, applicando ilprincipio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte, secondo cui“la ricorrente ha dichiarato nell’atto di essere in possesso della qualifica diimprenditore agricolo professionale e la stessa agenzia delle entrate, nelcostituirsi nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto la sussistenza di talequalifica, salvo contestare il fatto che il compendio realizzato era inidoneoal raggiungimento del livello minimo di redditività”, ha anzitutto ritenutosussistente il requisito soggettivo sulla base del principio di noncontestazione.1.5.2. Quanto, poi, al requisito oggettivo richiesto ai fini dell’esenzioneprevista dall’art. 5 bis d. lgs. n. 228/2001, il giudice regionale haarticolato la motivazione in tre distinte ed autonome argomentazioni,ciascuna in grado di sostenere la decisione. Innanzitutto, ha ritenutoinammissibile la contestazione dell’ufficio in ordine al possesso da partedel fondo agricolo acquistato del livello minimo di redditività, perchésvolta, per la prima volta, nel giudizio di rinvio. In secondo luogo, haosservato che il mancato raggiungimento dell’indice di produttività “non hacostituito ragione di revoca dell’agevolazione originariamente accordataalla contribuente”. Infine, ha ritenuto che vi fosse la prova delraggiungimento del livello di produttività minimo “in forza del principio diNumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026non contestazione ai sensi dell’art. 115 comma 1 c.p.c.”, per non averl’Agenzia contestato le conclusioni contenute nella consulenza tecnico –agronomica prodotta dalla contribuente.1.5.3. La motivazione a sostegno della illegittimità dell’avviso diliquidazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, al di là del mero refuso relativo all’indicazione dell’avviso diliquidazione (che, dopo essere stato correttamente identificatonell’intestazione della sentenza col n. 20041V000337003 REGISTRO2004”, viene - per evidente lapsus calami - indicato in motivazione col n.20031V001156), sicché si impone il rigetto della censura.2. Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 e ss. d. lgs. n. 99/2004 nonché dell’art. 5-bis,commi 1 e 2, legge n. 97/1994, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto che, ai fini dell’esenzioneex art. 5 bis d. lgs. n. 228/2001, non occorresse provare il raggiungimentodel livello minimo di redditività proprio del “compendio unico” medianteapposita attestazione regionale.2.1. La censura è inammissibile prima che infondata.2.2. Come detto, la Corte regionale articola la motivazione relativa allasussistenza del requisito oggettivo su tre ordini di motivi, ciascuno deiquali sufficiente a sostenere la decisione, avendo affermatol’inammissibilità della contestazione dell’ufficio in ordine al possesso daparte del fondo agricolo acquistato del livello minimo di redditività, oltre alfatto che il mancato raggiungimento dell’indice di produttività non avesse“costituito ragione di revoca dell’agevolazione originariamente accordataalla contribuente”, e comunque che vi fosse la prova del raggiungimentodel livello di produttività minimo “in forza del principio di noncontestazione”.2.3. Con queste articolate motivazioni avrebbe, dunque, dovutoconfrontarsi la ricorrente per poi confutarle specificamente. Ciò inNumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026applicazione del principio di diritto - già affermato da Cass. n. 359 del2005, seguita da numerose conformi, e ribadito da Cass., Sez. Un., n.16598 e n. 22226 del 2016 - secondo cui: "Il motivo d'impugnazione èrappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con laconseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarloe, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto inmodo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essereenunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che lasorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, ilmotivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione, talenullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", èespressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4cod. proc. civ." (in termini, Cass. 16724/2025, che cita Cass., Sez. Un., n.7074 del 2017, in motivazione, e Cass., 22/04/2022, n. 8036; cfr. anche22884/2024).2.4. A tale onere non ha invece assolto la ricorrente, la quale,prescindendo del tutto dalle ragioni alla base della ritenuta sussistenza delrequisito oggettivo per la fruizione dell’esenzione prevista per il cd.compendio unico, si è limitata a insistere nella tesi secondo cui, ai finidella prova di tale requisito, sarebbe stato necessario produrre un’apposita2.5. La censura va, dunque, dichiarata inammissibile, per violazionedell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aspecificità delmotivo, niente affatto correlato alle rationes decidendi.Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/20262.6. Ad ogni modo, la censura è anche infondata.2.7. L’art. 7 d. lgs. n. 99/2004 ha introdotto nel d. lgs. n. 228/2001l'art. 5 bis, rubricato “Conservazione dell'integrità aziendale”, il qualeprevede, al comma 2, che “Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreniagricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e acoltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditoreagricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni daltrasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97”.2.8. A sua volta, l’art. 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 97/1994, cui si farinvio, dispone che “1. Nei territori delle comunità montane, iltrasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e adimprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire uncompendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almenodieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro,ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relativepertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro ilimiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sonoconsiderati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto eper questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti acausa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendidevono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi onelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamentel'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizionefondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni ecomunità montane. 2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggioriimposte pari al 50 per cento delle imposte dovute”.2.9. Dall’esposto quadro normativo emerge come, ai fini dell’esenzioneda imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, sia necessario eNumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026sufficiente l’impegno alla costituzione di un compendio unico, con talelocuzione intendendosi, ai sensi del primo comma dell’art. 5 bis d. lgs. n.228/2001, “l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livellominimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale perl'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE)nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni”.2.10. Impegno che la contribuente ha indiscutibilmente assuntonell’atto di compravendita, con ciò assolvendo all’obbligo di legge impostoal momento della stipula dell’atto di trasferimento immobiliare, comericonosciuto dai giudici di merito.2.11. Non ricorre, dunque, il dedotto vizio di violazione di legge,avendo la sentenza correttamente applicato le disposizioni citate, le qualinon condizionano l’applicazione delle esenzioni fiscali alla dimostrazionedell’effettiva idoneità del terreno al raggiungimento del livello minimo diredditività stabilito nei piani regionali.2.12. D’altronde, è la stessa ricorrente ad ammetterlo, laddoveasserisce che solo con la determinazione dirigenziale SettoreAlimentazione della Regione Puglia n. 356 del 30 agosto 2007 (pubblicatasul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia n. 132 del 20 settembre 2007)furono fissati i livelli minimi di redditività richiesti ai fini dellaindividuazione dell’estensione di terreno necessaria a configurare il cd.compendio unico, aggiungendo che, con tale provvedimento, si impose aicontribuenti di dimostrare che il terreno fosse idoneo al raggiungimentodel livello minimo di redditività mediante una specifica attestazione dellaRegione Puglia.2.13. A proposito di questo provvedimento l’Agenzia, però, si limita adire che, al punto 6 dell’allegato 1, prevedeva: «Il livello minimo di redditoda raggiungere attraverso la conduzione agricola dei terreni delcompendio unico è pari al livello minimo di reddito per unità lavorativaaziendale previsto per l’ammissibilità ai benefici della misura 4.4 del PORNumero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026Puglia “Insediamento giovani agricoltori”. Il requisito della redditivitàdell’azienda agricola sarà dimostrato secondo i seguenti criteri: • nellezone classificate montane...; • nelle rimanenti zone il Reddito nettoaziendale, rilevabile dal bilancio aziendale della situazione iniziale, deverisultare superiore o almeno pari al 60% del reddito di riferimento, pari ad€ 18.679,64, calcolato per gli anni 2004-2005». Aggiunge poi che, alpunto 7, “l’allegato proseguiva impartendo le disposizioni relative allaprocedura per il rilascio della certificazione”, ma di tale disposizione, a suodire, decisiva per verificare se in effetti il provvedimento dirigenzialeavesse introdotto l’onere di documentare a mezzo di una appositacertificazione quanto dichiarato dalla contribuente nell’atto dicompravendita a proposito dei livelli reddituali del terreno, manca lariproduzione.2.14. In definitiva, la ricorrente censura la violazione di legge sullabase di una specifica previsione contenuta in una determinazionedirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia, adottatasuccessivamente alla registrazione dell’atto di trasferimento immobiliare,ma ne omette la trascrizione dei passi salienti e rilevanti ai fini delladecisione, come pure la sua allegazione.2.15. Né per tale provvedimento vale il principio "iura novit curia" dicui all’art. 113 cod. proc. civ., il quale, laddove eleva a dovere del giudicela ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo,cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normativitàe della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività siai precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regoledella morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma nonnormativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi), siaquelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli entie i regolamenti interni).Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/20262.16. Gli atti meramente amministrativi (compresi i decretiministeriali) sono, infatti, sottratti all’applicabilità del principio di cui all’art.113 cod. proc. civ., da coordinare con l’art. 1 preleggi (che non licomprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta allaparte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non èsuscettibile di equipollenti (in tal senso, Cass. 7469/2020, che cita Cass.34158/2019, 25995/2019, 15100/2018, 15065/2014, 26784/2011, Sez.U. 9941/2009).2.17. Ebbene, questa Corte non è stata posta in condizione, in difettodi riferimenti testuali al provvedimento amministrativo invocato, diverificare se questo prevedesse effettivamente l’obbligo per il contribuentedi documentare il detto requisito a mezzo di un apposito certificatodell’ente regionale, come sostiene la ricorrente, che oltretutto non neindica la collocazione tra gli atti processuali.2.18. La determinazione di un dirigente amministrativo, infatti, non èpari al diritto oggettivo, sicché avrebbe dovuto essere allegata ad iniziativadi parte, non essendo la Corte tenuta alla sua conoscenza.2.19. In difetto, la censura è, dunque, sotto questo ulteriore profilo,inammissibile, non rispettando il requisito di autosufficienza imposto apena di inammissibilità dall'art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 17641/2024in tema di regolamenti comunali, che cita altri precedenti: Cass.8200/2021, 5298/2019, 19360/2018, 18679/2017, 14784/2015,18661/2006 e 12786/2006; cfr. anche Cass. 2275/2024).3. La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi indispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come perlegge.Numero registro generale 11165/2024Numero sezionale 3695/2026Numero di raccolta generale 13555/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO